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Udienza Dibattimentale e Preliminare

Protocolli d’intesa - udienza dibattimentale e udienza preliminare
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udienze dibattimentali penali, collegiali e monocratiche, del Tribunale Ordinario di Genova

sottoscritto in Genova il 20 aprile 2010 da:

Presidente del Tribunale di Genova - Dr. Claudio Viazzi
Presidente Consiglio Ordine Avvocati Genova – Avv. Stefano Savi
Presidente Sezione G.I.P Dr. Roberto Fenizia
Coord. Sezioni Penali – Tribunale Genova - Dr. Gabrio Barone
Presidente Camera Penale Ligure - Avv. Corrado Pagano
Presidente Assoc. Naz. Magistrati (sez. ligure) – Dr. Francesco Pinto

1) L'udienza penale dibattimentale , monocratica come collegiale, inizia alle ore 9.00; l'udienza di convalida di cui all'art. 558 cpp organizzata nel turno monocratico direttissime inizia dalle ore 10.00;

2) L'udienza penale dibattimentale, nel rito monocratico come in quello collegiale, è organizzata dal Giudice perché di regola non si protragga oltre le ore 16.30, con una sospensione, ove non si concluda entro le ore 14.00, tra le 14.00 e le 14.45 , salve le esigenze dei processi con imputati detenuti o per reati prossimi alla prescrizione e salva comunque l'autonomia giurisdizionale di chi presiede l'udienza, come regolata dal c.p.p.
L'organo giudicante calibra la programmazione delle singole udienze in modo da avvicinare il più possibile il rispetto di tali orari.

3) I giudizi dibattimentali ordinari, sia a citazione diretta che provenienti da udienza preliminare , vengono fissati, nelle udienze diverse da quella di prima comparizione, in fasce orarie.
Le udienze di prima comparizione dovranno essere scaglionate lungo l’intero arco del mese e per quelle di trattazione deve essere prevista l’omogenea distribuzione in tutti i giorni della settimana.
I proponenti si impegnano a promuovere l’adozione di due fasce orarie (h. 9 e h. 10,30) anche per le udienze di prima comparizione, previo incontro con i soggetti preposti per legge all’indicazione della data e dell’ora delle stesse.

4) I processi vengono sempre rinviati dal Giudice ad orario, nel settore monocratico come in quello collegiale, su fasce fissate a discrezione dall'Organo Giudicante da contenere tendenzialmente entro le 12,30. L'orario stabilito nell'ordinanza di rinvio indica l'ora prima della quale il processo non sarà comunque chiamato.
Il rinvio di un giudizio "ad una certa data, ore di rito", senza indicazione di fascia oraria, si intende fatto per le ore 9.00.

5) Salvo quanto previsto nel successivo punto 7), nel rito monocratico come nel rito collegiale, l'udienza di prima comparizione è dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle Parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, alla richiesta di riti alternativi (abbreviato o applicazione pena), alla definizione dei giudizi ex art. 444 cpp o per ragioni processuali o di prescrizione. In caso di richiesta e di ammissione del rito abbreviato, il giudice, di regola rinvierà il processo ad altra udienza per la discussione e decisione, a meno che non ritenga – su accordo delle parti - per la non complessità degli atti e della questione, di invitare le parti a discuterlo, e quindi di procedere alla decisione.
In tale udienza di regola verrà dichiarato aperto il dibattimento, salvo situazioni che processualmente impediscano tale dichiarazione, o casi in cui appaia opportuno –secondo la valutazione del giudice in udienza- rinviare senza apertura del dibattimento.

In tale udienza, di norma, non si assumono prove dichiarative, esami di imputati periti o consulenti tecnici, e per tale ragione le Parti per quell’ udienza non citano i testimoni ed i propri consulenti tecnici ed il Giudice non ne autorizza la citazione. Dev’esser cura (e costituisce la regola tendenziale di condotta, seppur non tassativa) dei difensori quella di informare l’organo giudicante di eventuali proposte di applicazione pena o richieste di giudizio abbreviato che intendono presentare per singoli processi almeno 3 giorni prima della fissata udienza.

5 bis) ORDINE DI TRATTAZIONE DEI FASCICOLI ALL’UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE.
Il Giudice, nei limiti del possibile ed avuto riguardo alle esigenze organizzative dell’intera udienza, tiene conto dei concomitanti, e per tempo comunicati, impegni del Difensore.
La trattazione dei processi seguirà, tendenzialmente, il seguente ordine:

  1. Rinvii per legittimo impedimento delle parti.
  2. Procedimenti in ordine ai quali non sono state avanzate istanze di riti alternativi né sollevate dalle parti questioni preliminari.
  3. Pronunce di estinzione del reato ex art. 469 c.p.p.
  4. Istanze di rito abbreviato.
  5. Istanze di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e pronuncia delle relative sentenze.

6) P.M. e G.U.P. inseriscono nei decreti di citazione a giudizio, in calce, il seguente avviso: "Ia persona offesa è citata a comparire al solo scopo di esercitare la facoltà di costituirsi Parte Civile per chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno , previa necessaria nomina di Difensore.
A tal fine ha il diritto, ma non l'obbligo di intervenire alla sopra indicata udienza in quanto non sarà sentita come testimone. Potrà essere citata in seguito come testimone per successiva udienza, con apposito atto, e per tale eventuale successiva data avrà l'obbligo di comparire".

7) La persona offesa comparsa all'udienza di prima comparizione di regola non viene esaminata. Essa viene tuttavia sentita, salvo che il processo sia di particolare complessità o che la sua audizione si appalesi di una certa lunghezza e complessità, ove portatrice di handicap, in stato di gravidanza o di allattamento, ultrasettantenne, o se documenta di provenire da Regione diversa dalla Liguria. Viene altresì sentita quando il Giudice lo ritiene assolutamente necessario in relazione agli interessi della Parte Civile costituita che possano essere seriamente pregiudicati anche da un breve rinvio in relazione alla prescrizione del reato. In tali ultimi casi, il Giudice ha cura di assumere la testimonianza della persona offesa prevedibilmente lunga e di non semplice esperimento solo dopo la trattazione dei procedimenti di prima comparizione per i quali non deve essere svolta istruttoria.

8) La Cancelleria di regola affigge il ruolo sulla porta dell'aula d'udienza e nella bacheca della Cancelleria della Sezione entro le ore 13.00 del giorno precedente l'udienza ( art. 20 D.M. 30.9.1989 n. 334 ). Il ruolo contiene l'elenco dei processi indicati per numero di ruolo all'interno delle singole fasce orarie.
Il ruolo affisso e distribuito deve contenere dati di identificazione del singolo processo che non ingenerino equivoci sulla persona del giudicante. Il ruolo affisso non contiene l'indicazione del reato per cui si procede, né i nomi di persone offese o testimoni.

9) Nel formare il ruolo delle udienze successive alla prima, il Giudice tiene conto delle fasce d'orario cui i giudizi sono fissati o rinviati.
Nell'ambito di ciascuna fascia il Giudice tratta con precedenza , nell'ordine, i giudizi in cui intervenga remissione/accettazione di querela o quelli in cui vi siano istanze di rinvio per legittimo impedimento dei soggetti legittimati o quelli in cui si debba verificare l’avvenuto pagamento di oblazioni già richieste o, ancora, altre ipotesi similari quanto a celerità dei tempi di trattazione o decisione.
I Difensori che abbiano concomitanti impegni professionali li rappresentano alla cancelleria al più tardi prima dell'inizio di trattazione della fascia di pertinenza.
Nell’ambito di ciascuna fascia d’orario il giudice tratta, poi, i giudizi per i quali verifichi siano presenti in aula come testi o dichiaranti detenuti anche non imputati, portatori di handicap, donne in evidente o documentato stato di gravidanza o che allattino la propria prole, parti private ultrasettantenni o che documentino di provenire per l’udienza da regioni diverse dalla Liguria.

10) Nell'udienza, il Giudice, nei limiti del possibile ed avuto riguardo alle esigenze organizzative dell’intera udienza, tiene conto dei concomitanti, e per tempo comunicati, impegni del Difensore.

11) Nel rinviare i giudizi per istruttoria, il Giudice riserva le fasce di prima mattinata ai giudizi di più spedita trattazione, e quelle di tarda mattinata per i dibattimenti di durata prevedibilmente più lunga.
Nel rinviare i giudizi per la sola discussione, il Giudice fissa l'orario dell'udienza tenendo conto della prevedibile durata della stessa e della successiva camera di consiglio.

12) Il Giudice, qualora sorga la necessità di rinviare il dibattimento per repliche, tendenzialmente conterrà la durata del rinvio ed eviterà, per quanto possibile, di ricorrere alla motivazione contestuale.

13) Ove l'assenza del magistrato titolare - per ferie, corsi di aggiornamento professionale, malattia od ogni altro impedimento - sia nota con largo anticipo , per una determinata data, l'Ufficio ne dà notizia in tempo utile, per via telematica, al Procuratore della Repubblica e ai difensori delle parti., preferibilmente tramite comunicazione all’indirizzo di posta elettronica nel caso in cui questo sia stato preventivamente messo a disposizione della cancelleria o che risulti dall’Albo degli Avvocati.

14) Il c.d.o. e la camera penale si impegnano a sensibilizzare i difensori d’ufficio al puntuale adempimento delle loro incombenze.

15) Le parti e l’organo giudicante porranno la massima attenzione, prima delle udienze di trattazione di ogni processo, di curare per tempo e con la massima precisione la citazione dei testi, dei consulenti, delle persone da sentirsi ex artt. 197 bis o 210 cpp o degli altri mezzi istruttori, e di approntare quanto necessario al fine di garantire l’espletamento dell’attività’ istruttoria volta per volta previamente fissata per ogni singola udienza in modo tale da garantire lo svolgimento dell’attività’ programmata per ogni udienza dal giudice.
Le parti cureranno che le persone da esaminare vengano citate per l’ora indicata dal Giudice.

16) P.M. e Difensori Evitano in aula, di conferire con il Giudice con modalità tali da non consentire ai presenti di ascoltare cosa viene detto.

17) Onde agevolare la Cancelleria e l'Organo Giudicante nella intestazione e redazione dei provvedimenti, le Parti, su richiesta dell’Organo Giudicante, curano di depositare in atti anche su supporto informatico il capo d'imputazione complesso, la relazione di perizia o di consulenza tecnica di parte, la memoria difensiva e ogni altro atto o documento utile o necessario al Giudice per la redazione della sentenza o di altro provvedimento.

18) Ove il rinvio della trattazione istruttoria o della discussione di un giudizio che impone a PM e Parti Private notevole attività di preparazione dell'udienza sia per qualsivoglia ragione prevedibilmente sicuro sin dai giorni precedenti l'udienza, il Giudice ne informa appena possibile le Parti a mezzo della Cancelleria, senza formalità, anche per via telefonica o telematica.

19) In caso di fissazione di udienza straordinaria il giudice dovrà accertarsi previamente della disponibilità dell’aula di udienza e del personale per l’assistenza

20) A settembre-ottobre di ogni anno, l'Osservatorio per la Giustizia Penale, operata una consultazione dei Dirigenti degli Uffici , dell' A.N.M. , del Consiglio dell'Ordine , della Camera Penale , dei Dirigenti Amministrativi, dei Magistrati ed Avvocati del settore penale, organizza un pubblico incontro per eventualmente apportare al presente Protocollo le variazioni suggerite dall'esperienza e che avranno trovato diffusa condivisione.

21) Il presente Protocollo non potrà in ogni caso costituire strumento per esigere dal Giudice prassi o provvedimenti contrastanti con norme processuali od ordinamentali.

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PROTOCOLLO D’INTESA PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE PRELIMINARI

L’udienza preliminare inizia dalle h. 9 alle 9,30 e si può protrarre, di regola, sino alle h. 14.
Eventuale prosecuzione pomeridiana dell’udienza, con una pausa tra le 14 e le 14.45 (o in altro orario concordato tra le parti) è possibile per esigenze di processi particolarmente complessi e/o con imputati detenuti e previo accordo delle parti.
Udienze pomeridiane (nelle prime ore del pomeriggio) potranno essere fissate dal Gip per incombenti urgenti , qualora non sia possibile inserirle nelle udienze del mattino.
I processi vengono fissati a ora fissa, scaglionandoli in considerazione della presumibile durata, eventualmente raggruppandone due o più alla stessa ora qualora se ne preveda la definizione in tempi molto brevi, onde evitare inutili “buchi”;
I rinvii vengono fatti a ora fissa e concordati con le parti.
Alla prima udienza fissata per la celebrazione dell’udienza preliminare, vengono formulate e decise eventuali eccezioni procedurali, quindi si procede a eventuali incombenti e alla discussione che si svilupperà nell’arco di una o più udienze .
Alle persone offese viene dato avviso che non hanno l’obbligo di intervenire se non intendono costituirsi parte civile.
Qualora nel corso dell’udienza preliminare vengano formulate richieste di riti alternativi, se si tratta di processi di una certa complessità o in cui comunque la discussione richiederebbe un tempo ampiamente eccedente quello riservato dal giudice alla celebrazione di quel processo e tenendo conto degli altri processi già in calendario nella stessa giornata, verrà fissata udienza di rinvio per la discussione dell’abbreviato o per la decisione del patteggiamento .
Compatibilmente con le esigenze e le valutazioni difensive, il difensore comunica con congruo anticipo la scelta di riti alternativi, onde consentire la definizione del processo nell’udienza già fissata, se ciò risulta possibile in relazione all’organizzazione complessiva dell’udienza stessa.
Eventuali concomitanti impedimenti del difensore o dell’imputato dovranno essere comunicati con congruo anticipo e, comunque, prima dell’inizio dell’udienza.
Eventuali concomitanti impedimenti del giudice, conosciuti con congruo anticipo, dovranno essere comunicati in tempo utile al Pm e ai difensori onde evitare alle parti inutile dispendio di energie nella preparazione del processo e consentire alle stesse una adeguata organizzazione del proprio lavoro.
Prima di fissare eventuali udienze straordinarie il giudice deve accertare la disponibilità del personale per l’assistenza.

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