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Parcella - SIAMM

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova

palazzo di giustizia

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Oggetto: Liquidazione spese di giustizia – SIAMM

Molti di Voi mi hanno segnalato, lamentandosene, l'inadeguatezza del sistema di liquidazione spese di giustizia vigente (il SIAMM), così come ad oggi conformato.
Proprio per rispondere alle esigenze di celerità ed uniformità sottolineate dagli Iscritti, peraltro condivise anche sul lato Pubblica Amministrazione, è stata varata, dal Ministero della Giustizia, un'applicazione web che dovrebbe consentire anche agli utenti esterni di semplificare il processo di predisposizione ed invio delle istanze di liquidazione.
Tale applicazione è raggiungibile sia dal sito www.giustizia.it , cliccando sul link "servizi on line", e, a seguire, sul link "liquidazione spese di giustizia: presentare richiesta on line" SIAMM - compilazione istanza on-line, previa registrazione dell'utente o, se trattasi di utente già registrato, previo inserimento di username e password, e sia direttamente dal sito dell’Ordine
Essa - negli intenti del Ministero - dovrebbe dialogare in maniera automatica, trasparente e sicura con la piattaforma SIAMM-ARSPG, e produrre un flusso di informazioni diretto dall'utente stesso al sistema SIAMM-ARSPG, e ritorno.
In particolare, accedendo al menzionato sito l'utente potrà inviare telematicamente l'istanza di liquidazione.
Tramite l'uso di caselle di Posta Elettronica Certificata, si avrà la possibilità di validare giuridicamente la richiesta inviata telematicamente, evitando l'accesso fisico agli Uffici per il deposito cartaceo.
In ogni caso si potrà costantemente monitorare, dal proprio p.c., lo status delle richieste di liquidazione (tutti gli eventi successivi alla presa in carico della richiesta di pagamento da parte del Ministero) inviate.
In particolare, il monitoraggio di detto status sarà possibile sia attraverso mail che proverranno dal sistema, dalla presa in carico in avanti, sia attraverso il cruscotto messo a disposizione del beneficiario sulla home page del sistema Istanza Web.
Auspicando che questa innovazione sia idonea a superare le problematiche del precedente sistema, auguro a tutti un proficuo lavoro.

Oggetto: Patrocinio Stragiudiziale - Siam liquidazione parcelle utilizzo piattaforma

Vi informiamo che, in attuazione del Decreto del Ministero della Giustizia 1° agosto 2023, la Direzione Generale del Ministero ha sviluppato la piattaforma digitale per la gestione delle richieste relative al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione e nella negoziazione assistita.
L’Avvocato che ha seguito, con esito positivo, una mediazione o una negoziazione assistita è tenuto a richiedere un parere di congruità all’Ordine territorialmente competente, utilizzando l’applicativo ‘Istanza patrocinio stragiudiziale’ all’interno del Portale online lsg.giustizia.it, fornito dal Ministero della Giustizia. L’applicativo è utilizzabile anche su dispositivi mobili.
Si ricorda che il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente è assicurato nel procedimento di mediazione nei soli casi di cui all’art. 5, co. 1, D. Lgs. 28/2010, e nel procedimento di negoziazione assistita nei soli casi di cui all’art. 3, co. 1, D.L. 132/2014.
L’istanza di liquidazione, per la quale si richiede il parere di congruità deve essere redatta sulla base degli
importi illustrati nella tabella n. 25-bis allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ridotti della metà (art. 4, co. 1, D.M. 1° agosto 2023).
Per ulteriori informazioni sulle modalità di deposito delle istanze di liquidazione, si rimanda al “Manuale
Utente – versione 1.4 del 21/12/2023” fornito dal Ministero della Giustizia, che si allega.

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28 Art. 5
Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132 Art. 3
Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.
L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

download Manuale-Ministero-piattaf-digit-pareri-e-pat-stato (.pdf 536 kB )

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