Seguici su Facebook Seguici su Telegram Seguici su Youtube Seguici tramite RSS
Logo
HOME / ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Cosa vuol dire O.C.C.

La legge 27 gennaio 2012, n. 3 (e successive modifiche) introduce una rilevante novità nell’ordinamento italiano, ovvero sia una procedura di esdebitazione destinata ai soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare.

 

COSA SI INTENDE PER SOVRAINDEBITAMENTO?

Il sovraindebitamento consiste in una condizione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte da un soggetto e il patrimonio dello stesso prontamente liquidabile per farvi fronte, da cui deriva:

  • la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni

 ovvero

  • la definitiva incapacità di adempierle regolarmente

 

CHI PUÒ FARVI RICORSO?

Il soggetto sovraindebitato non assoggettabile a procedure concorsuali ovvero:

  • Persone fisiche
  • Società ed enti che non svolgono attività di impresa
  • Imprenditori o enti privati non commerciali
  • Imprenditori commerciali che non sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 L.F.
  • Imprenditori agricoli
  • Start-up innovative
  • Professionisti artisti e altri lavoratori autonomi
  • soci illimitatamente responsabili di società di persone
  • associazioni professionali e studi associati

 

COSA PUÒ FARE IL SOGGETTO SOVRAINDEBITATO?

  • Può concludere con i creditori un accordo di composizione della crisi
  • Può proporre ai creditori un piano del consumatore
  • Può accedere alla liquidazione del patrimonio, non formulando alcuna proposta ai creditori, ma  mettendo a disposizione il patrimonio personale

 

GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  SOVRAINDEBITAMENTO

Il debitore che ha necessità di essere assistito in una delle procedure disciplinate dalla legge 3/2012 deve rivolgersi agli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (O.C.C.), costituiti da soggetti aventi i requisiti di indipendenza, professionalità e terzietà che abbiano conoscenza della materia ed operino con la diligenza richiesta dal proprio incarico.

Il Registro degli O.C.C. è tenuto dal Ministero della Giustizia presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia.

L’O.C.C. dell’Ordine degli Avvocati di Genova è stato istituito in attuazione della L. 3/2012 ed è iscritto dal 11/5/2020 al n. 271 nella Sez. A del Registro degli Organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (art. 4. D.M. 202/2014) tenuto dal Ministero della Giustizia.

SEDE DEL CONSIGLIO Palazzo di Giustizia - Piazza Portoria, 1 - 16121 Genova | Tel 010.566217 - 010.566432 Fax 010.565300 segreteria@ordineavvocatigenova.it
PRIVACY POLICY | © ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA 2024 | DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ | OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
P.IVA 02080000991 / C.F. 80030990107 | COD. UNIVOCO: UFXAIK | ENTE SOGGETTO A SPLIT PAYMENT