Il servizio
1. CHI PUÒ RICHIEDERE L’AMMISSIONE?
- Il cittadino italiano
- Il cittadino comunitario U.E.
- Il cittadino non comunitario se soggiornante in Italia L’apolide
- Gli enti o associazioni no-profit
2. A QUALI CONDIZIONI?
- Limite di reddito annuo per l’ammissione è di € 12.838,01
- L’importo è formato dalla somma dei redditi annuali percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente. Sono da considerarsi e sommare ai primi anche i redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte od a imposta sostitutiva. Nel caso di controversia nei confronti di un familiare convivente il reddito di quest’ultimo non è da considerare.
3. PER QUALI CASI SI PUO' CHIEDERE e QUALE è l’UFFICIO COMPETENTE DOVE DEPOSITARE LA DOMANDA?
- Giudizi civili già pendenti e controversie civili per quali si intende agire in giudizio è competente l’Ordine degli Avvocati
- Giudizi amministrativi è competente il Tribunale Amministrativo Regionale
- Giudizi tributari è competente la Commissione Tributaria Provinciale/Regionale
- Giudizi penali è competente il Giudice di merito.
4. COME SI FA LA DOMANDA?
Indicare:
- Generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
- Attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (vedi punto 2)
- Se trattasi di causa già pendente
- La data della prossima udienza
- Generalità della controparte
- Ragioni in fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
- Prove (documenti, contratti, testimoni, consulenze tecniche ecc. da allegare in copia)
- Allegando copia della dichiarazione dei redditi
Indicazioni per AVVOCATO ISCRITTO A GENOVA
- a far data dal 29 maggio p.v., le istanze dovranno essere inoltrate telematicamente alla Segreteria mediante l’accesso all’ Area Riservata nel sito del Coa cliccando sull’icona “Patrocinio a spese dello Stato”. All’interno dell’Area si trova il tasto “nuova istanza”; dopo la compilazione e allegazione dei documenti richiesti si dovrà cliccare il tasto "invia". La nuova procedura semplificata elimina, pertanto, l’obbligo di scansionare l’istanza e di inoltrarla via pec. La domanda si considererà depositata solo a seguito della verifica da parte dell’ufficio dell’inserimento di tutti i dati e documenti necessari.
Indicazione per AVVOCATO NON ISCRITTO A GENOVA
Indicazione per il CITTADINO
Ai soggetti privati sprovvisti di mezzi informatici è concesso presentarla in formato cartaceo utilizzando i moduli disponibili presso:
- la stessa Segreteria del Consiglio,
- l’U.R.P. – Uff. Relazioni per il Pubblico del Palazzo di Giustizia di Genova
- questo sito internet, scaricando la domanda alla sezione modilistica domanda deve essere presentata personalmente e sottoscritta dal richiedente con allegata fotocopia di un documento di identità valido oltre documenti richiesti (*) oppure inviata a mezzo raccomandata con allegata fotocopia di un documento di identità valido oltre documenti richiesti
(*) il giovedi dalle ore 9 alle ore 12 (nel periodo estivo - dal 15 luglio al 15 settembre - dalle ore 9 alle ore 11)
Ai soggetti provvisti di mezzi informatici
5. COSA FA IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DOPO IL DEPOSITO DELLA DOMANDA?
- Valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l’ammissibilità
- Entro 10 giorni emette un provvedimento in via provvisoria di ammissibilità, di non ammissibilità o di rigetto della domanda
- Trasmette copia del provvedimento all’interessato, al giudice competente e all’Ufficio Entrate per la verifica dei redditi dichiarati)
6. COSA SI DEVE FARE DOPO IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE?
- L’interessato può nominare un difensore, al fine di dargli l’incarico per la vertenza, scegliendo il nominativo dagli Elenchi degli Avvocati abilitati alla difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della Corte di Appello di Genova (disponibili presso le segreterie dei Consigli di Genova, Sanremo, Imperia, Savona, Chiavari, La Spezia e Massa)
7. COSA SI PUO’ FARE SE LA DOMANDA NON VIENE ACCOLTA?
- L’interessato può riproporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio.
- Il provvedimento del Consiglio dell’Ordine è provvisorio. È il giudice che nel merito decreta l’ammissione confermando, modificando o revocando lo stesso provvedimento pronunciato dal Consiglio.
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