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Giudice di Pace Genova

PROTOCOLLO DI UDIENZA

CONDOTTA DEL GIUDICE

Nell’esercizio delle sue funzioni il Giudice di Pace, consapevole del servizio da rendere alla collettività, osserva gli orari delle udienze e delle altre attività d’ufficio, evitando, per quanto possibile, disagi ai cittadini ed ai difensori e fornendo loro ogni chiarimento eventualmente necessario. Svolge il proprio ruolo con pieno rispetto di quello altrui ed agisce riconoscendo la pari dignità delle funzioni degli altri protagonisti del processo, assicurando loro le condizioni per esplicarla al meglio.Il giudice garantisce alle parti la possibilità di svolgere pienamente il proprio ruolo, anche prendendo in considerazione le loro esigenze pratiche.
Cura di raggiungere nell’osservanza delle leggi, esiti di giustizia per tutte le parti, agisce con il massimo scrupolo soprattutto quando sia in questione la libertà e reputazione delle persone.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

  1. Parte attrice, nei limiti del possibile, si costituirà almeno 10 giorni prima dell'udienza e parte convenuta si costituirà in udienza almeno 3 giorni prima in cancelleria o quanto meno comunicherà tempestivamente, e comunque non appena possibile, alla controparte la propria costituzione, anche futura.
  2. Parte attrice curerà di inserire nell’atto introduttivo del giudizio un avvertimento di garanzia che, per il contenuto grafico e per la chiarezza delle parole utilizzate, renda evidente al destinatario dell’atto medesimo la necessità di rivolgersi sollecitamente ad un avvocato per la predisposizione della difesa e lo informi della possibilità, ricorrendone le condizioni, di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato

FASCICOLI DI PARTE E ATTI

  1. I difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto previsto dall'art. 74 disp. att. c.p.c. con sezioni separate per atti e documenti, con distinta e congruente numerazione che trovi riscontro nell'indice del fascicolo.
  2. In caso di produzione di documenti in udienza, il difensore ne depositerà copia per tutti i difensori costituiti in giudizio e se ne darà specifico atto a verbale.
  3. Nel caso di ritiro del fascicolo di parte, gli avvocati avranno cura, all'atto del rideposito, di ordinarlo in ogni sua parte.
     

COMUNICAZIONI NEL PROCESSO

  1. Gli avvocati ed i c.t.u. si impegnano a fornire tutti i dati utili per consentire un'agevole comunicazione reciproca (numeri di telefono e di fax, indirizzi di posta elettronica) di ogni comunicazione.
  2. Il giudice autorizzerà ex art. 151 c.p.c. La comunicazione delle ordinanze anche in modo diverso da quanto previsto dagli artt. 134 e 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., ad esempio, mediante fax o posta elettronica.
  3. Nell'assumere la riserva il giudice darà atto del preventivo consenso dei difensori a tali forme di comunicazioni.
     

SVOLGIMENTO PRIMA UDIENZA

  1. si raccomanda che la trattazione delle cause di prima udienza venga effettuata nella prima parte dell’udienza stessa secondo l’orario stabilito dall’Ufficio.
  2. Nel fissare l’orario il giudice terrà comunque presente la necessità che per ogni causa vi sia il tempo sufficiente per l’esposizione delle rispettive posizioni, la formulazione delle domande ed eccezioni nonché l’adozione dei relativi provvedimenti. Si suggerisce pertanto di suddividere l’udienza in due parti, di cui la prima destinata alle cause di prima udienza, e la seconda per altri adempimenti (udienze di trattazione successive alla prima, comparizione delle parti, giuramento c.t.u., etc.), onde evitare sovrapposizioni. Non è realistico ipotizzare una comparizione generalizzata delle parti alla prima udienza. Essa potrà avvenire pertanto in una successiva udienza da fissarsi entro breve termine e solo qualora la natura della causa lo consigli secondo il prudente apprezzamento del giudice, sentiti i difensori delle parti.
  3. nella prima udienza di comparizione si eviterà la dichiarazione espressa di contumacia della parte assente, prima del decorso di un'ora dall'inizio dell'udienza.
     

UDIENZA DI TRATTAZIONE

Nella organizzazione dell’udienza sono opportuni i seguenti accorgimenti:

  1. le attività di ammissione di mezzi istruttori, conclusioni, giuramento di consulenti etc. si svolgeranno (a seconda delle disponibilità del ruolo di udienza), nella seconda parte dell’udienza esaminata al punto precedente, o in altra udienza specificamente destinata a tali attività, seguendo orari predeterminati per ogni causa, tenuto sempre conto della verosimile durata di ciascuno degli adempimenti e garantendo comunque un adeguato spazio temporale di interlocuzione con i difensori;
  2. i provvedimenti di cui all’art. 309 c.p.c. verranno adottati dal giudice al termine dell’udienza;
  3. il giudice nel provvedimento di ammissione delle prove orali, nel caso di liste testimoniali non esauribili in unica udienza, indicherà il numero di testimoni che verranno escussi all’udienza fissata, garantendo un tempo adeguato per la loro audizione.
     

UDIENZA EX ART. 320 c.c. – INTERROGATORIO LIBERO

  1. L’interrogatorio libero avrà ad oggetto le circostanze rilevanti e sarà volto alla verifica delle aree di non contestazione. Nel verbale sarà specificato quando le dichiarazioni della parte siano date in risposta a specifiche domande del giudice, anche su sollecitazione dei difensori, ovvero rese spontaneamente.
  2. Il Giudice di pace potrà disporre apposita udienza al fine di esperire il previsto tentativo di conciliazione che sarà svolto dal giudice in modo effettivo, senza limitarsi a stimolare la transazione tra le parti e alla passiva registrazione del fallimento o del successo dei loro tentativi. Il giudice prospetterà, ove possibile, l’area di controvertibilità delle questioni, aiutando le parti a valutare l’alea del processo rispetto al thema probandum e formulerà una proposta conciliativa, con indicazione, in linea di massima, dei punti essenziali nel verbale di udienza
     

UDIENZA

  1. L'avvocato costituito, nel caso in cui non possa essere presente in udienza, si deve adoperare per farsi sostituire da un collega che sia a conoscenza degli atti di causa e degli adempimenti da compiersi nel corso dell'udienza.
  2. Sia il giudice che i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento (salvi, naturalmente, gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti fissati nelle fasce orarie precedenti).
  3. In caso di mancata presenza di una delle parti all'orario fissato per la trattazione di una causa (o comunque al momento, successivo, in cui la causa viene effettivamente chiamata), la causa stessa verrà comunque trattata passati 10 minuti, salvo comunicazione da parte del difensore dell'insorgere di imprevedibili motivi di impedimento.
  4. Qualora la concomitanza di orario delle udienze fissate nella giornata impedisse loro di essere puntualmente presenti a una udienza, gli avvocati daranno di ciò tempestivo avvisto al giudice ed al collega di controparte, indicando la presumibile durata dell'impedimento.
  5. Ove, nel corso dell'udienza, si verifichi un significativo slittamento dell'orario indicato per le cause successive, dovuto al protrarsi della trattazione di altre cause od a motivi contingenti, è auspicabile che il giudice ne dia tempestiva comunicazione agli avvocati ed alle parti in attesa.
  6. La stesura del verbale, scritto in modo leggibile è sintetica e riporta quanto avvenuto e dichiarato nel corso della trattazione orale.
  7. Il giudice riceverà quanto prima, possibilmente al termine dell’udienza stessa, gli avvocati per le segnalazioni di cortesia e per la esposizione di questioni urgenti, chiarimenti o comunque diverse dalle problematiche processuali o sostanziali da trattarsi in udienza.
  8. Parti e giudice verbalizzeranno in modo chiaro e con scrittura leggibile.
     

CONCLUSIONI - DECISIONE

  1. Gli avvocati preciseranno le conclusioni in modo dettagliato o richiamando in modo specifico l'atto ove le stesse siano contenute.
  2. I difensori preciseranno le conclusioni su foglio dattiloscritto da allegare al verbale di udienza, salve le integrazioni che si rendano necessarie alla luce delle conclusioni avversarie. In alternativa il giudice autorizzerà i difensori a depositare in udienza un foglio di riepilogo delle conclusioni precisate, da allegare al verbale in doppia copia.
    Il giudice potrà richiedere che le conclusioni e copia degli atti vengano depositata in Cancelleria su supporto informatico.
  3. Gli avvocati sono invitati a depositare copia della giurisprudenza citata e quando ciò non sia possibile, specificare in modo analitico ed esatto la fonte al fine della verificabilità delle concludenze.
     

PROVE

  1. Le istanze di prova saranno ricapitolate in un unico atto senza rinvio ad altri atti o verbali di udienza, evitando di reiterare quelle non più attuali e specificando quelle a cui si rinuncia.
  2. Il giudice in linea di massima adotterà la decisione sulle istanze di prova in udienza, previa discussione orale del thema probandum.
  3. Si raccomanda che, nel caso di udienze istruttorie, il giudice indichi il numero di testi che saranno sentiti, esercitando eventualmente il potere di riduzione della lista testi previsto dall'art. 245 c.p.c. e garantendo nei limiti del possibile un tempo adeguato per l'assunzione di tutti i testi indicati nel suo provvedimento e la tendenziale concretizzazione delle prosecuzioni.
  4. Nella citazione ai testi i difensori avranno cura di indicare sia l'orario fissato per l'escussione di ciascun teste, sia la persona (con relativo numero di telefono) che il teste deve contattare per avvertire della sua eventuale impossibilità a comparire.
  5. Ove i difensori siano avvisati della mancata presentazione di propri testi avranno cura di darne congruo avviso a controparte.
  6. l’assunzione della prova per testi sarà preferibilmente da concentrare in una unica udienza.
  7. Nella verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai testi al giudice, quest'ultimo avrà cura di riportare il contenuto di ciascuna dichiarazione in modo esauriente e dettagliato e non limitarsi a dare atto della conferma della circostanza capitolata.
  8. Il giudice si preoccupa di verificare preliminarmente il ruolo svolto dal teste nella vicenda per cui si procede, le eventuali ragioni di interesse in causa e cura di sottoporre al teste, all’interno del tema di indagine posto dal capitolato ammesso le domande in modo diretto, non suggestivo né nocivo affinché possa emergere la genuinità o meno delle risposte.
  9. i testi saranno interrogati personalmente dal Giudice sui fatti dedotti nei capitoli di prova ammessi, senza la preventiva lettura dell’intero capitolo di prova.
  10. In ordine all'assunzione della prova orale i procuratori delle parti eviteranno di intervenire durante l'escussione interrompendo il teste, ma proporranno le domande a chiarimenti o segnaleranno le eventuali incongruenze nella deposizione o in ordine alla verbalizzazione, dopo che questa è stata effettuata.

C.T.U.

  1. Il giudice depositerà in cancelleria e terrà a disposizione dei difensori un quesito tipo in materia di danno alla persona e di valutazione estimativa del danno a cose, con eventuali aggiornamenti.
  2. Compatibilmente con la natura fiduciaria dell’incarico, nell’operare la scelta del C.T.U. il giudice terrà conto della opportunità di rotazione negli incarichi e della eventuale indicazione congiunta da parte dei difensori del nominativo di uno specifico professionista.
  3. Qualora il giudice disponga c.t.u. Nell'udienza fissata per il conferimento dell'incarico, il giudice, ove richiesto e necessario:
    • a) consentirà breve discussione orale con i difensori delle parti circa il contenuto e/o circa la integrazione dei quesiti;
    • b) raccomanderà al consulente il rigoroso rispetto del principio del contraddittorio e del divieto di ricevere e consultare altri documenti diversi da quelli presenti nel fascicolo di parte, salva l’applicazione degli artt. 194 e 198 c.p.c..
    • c) avvertirà il consulente che, nel rispetto del principio del contraddittorio, dovrà consentire ai consulenti di parte, oltre che alle parti ed ai loro difensori, di intervenire a tutte le attività di accertamento o di loro acquisizione, da lui compiute, dei dati utili per rispondere ai quesito propostigli e dovrà mettere a loro disposizione tutta la documentazione che verrà allo stesso fine utilizzata.
    • d) inviterà il consulente a trasmettere ai consulenti di parte un schema di relazione e profili meritevoli di approfondimenti bozza preventiva della sua relazione, dando loro un congruo termine per eventuali osservazioni scritte, delle quali dovrà tenere conto ed alle quali dovrà dare risposta nella sua relazione.
    • e) Evidenzierà al c.t.u. la necessità del rispetto del termine concesso per il deposito dell'elaborato a norme dell'art. 52 del d.p.r. n. 115/02, disponendo che il c.t.u. depositi, unitamente alla relazione, anche la richiesta di compenso e di rimborso delle spese.
       
  4. I consulenti d’ufficio dovranno rispettare i termini per il deposito delle perizie ed in caso di ritardo dovranno preventivamente richiedere autorizzazione al giudice dandone adeguata motivazione, in mancanza di tale comportamento se ne terrà conto in sede di liquidazione e di futuri nuovi incarichi. Del ritardo del deposito della perizia i C.T.U. dovranno dare tempestivo avviso ai C.T.P. o, in loro mancanza, alle parti costituite a mezzo fax o posta elettronica.
  5. Il magistrato nell'udienza di conferimento dell'incarico al c.t.u. indicherà gli incombenti per l'udienza successiva.Sarebbe opportuno che la fissazione dell'udienza successiva al deposito dell'elaborato sia adeguata a consentirne l'esame nel tempo intermedio, atteso quanto indicato al punto 8; Gli avvocati ed i c.t.u. si impegnano a fornire tutti i dati utili per consentire una agevole comunicazione reciproca (numeri di telefono e di fax, indirizzi di posta elettronica anche dei c.t.p.).
    I difensori potranno far pervenire modifiche o integrazioni,in caso di quesito standard depositandolo e scambiandolo con la controparte almeno tre giorni prima dell'udienza fissata per il conferimento dell'incarico;
  6. Il consulente tecnico d'ufficio sarà invitato a predisporre una copia della consulenza per ciascuno dei difensori costituiti.
  7. Le parti, nel caso la perizia venga depositata entro i termini concessi dal giudice non potranno più richiedere rinvii per esame della stessa se non per fatti congruamente giustificati.
  8. Ove si renda necessario un supplemento di consulenza non per integrazioni e/o domande nuove, ma per carenze della consulenza originaria, al C.T.U. non sarà liquidata alcuna ulteriore somma al c.t.u.

RINVIO

  1. Si raccomanda che il giudice, in caso di impossibilità a tenere l'udienza già fissata, differisca l'udienza con congruo anticipo, assicurando la tempestiva comunicazione agli avvocati, da parte delle cancellerie, ove possibile, del differimento del giorno di udienza e di orario;.
  2. Il giudice su istanza motivata e presenza congiunta delle parti deve, ove richiesto, accettare nei limiti della propria organizzazione delle udienze, anticipazioni delle stesse, cercando di fissarle quanto prima, trattandole, quanto prima.
  3. Potranno essere concessi rinvii delle udienze per favorire lo svolgimento di trattative, salvo il potere-dovere del giudice di verificarne la serietà anche mediante comparizione delle parti ex art. 117 c.p.c. In ogni caso si darà atto nel verbale delle ragioni e della durata del rinvio richiesto congiuntamente dalle parti a tale fine.

SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

  1. Il giudice segnalerà tempestivamente alle parti la sua decisione di procedere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: ove richiesto dalle parti ed ove lo ritenga opportuno, potrà consentire lo scambio di brevi note difensive e deposito nota spese rinviando la discussione ad udienza successiva al termine di deposito all'uopo concesso.
  2. Il testo scritto della motivazione e del dispositivo, dopo essere stato letto in udienza, deve essere depositato immediatamente in cancelleria.

LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE

  1. Il giudice darà conto nella motivazione della sentenza delle ragioni in base a cui è disposta la compensazione integrale o parziale delle spese di lite e terrà conto di quanto effettivamente liquidato a parte attrice.Il dispositivo sarà articolato per diritti,onorari rimborso forfetario ed accessori
  2. I giudici terranno debitamente conto nella liquidazione delle spese di lite di quelle relative al compenso del consulente di parte, purchè i difensori documentino il relativo esborso.
  3. Il difensore che in luogo dei compensi determinati sullo scaglione di valore risultante dalle CTU chieda compensi ancorati a scaglioni diversi e superiori, ha l’onere e l’obbligo di argomentare e dimostrare la fondatezza di tale richiesta. Il giudice che intenda disattenderla di norma motiverà espressamente sul punto in modo succinto.

SEGNALAZIONI DI CORTESIA

  1. I difensori segnaleranno tempestivamente al giudice (ed eventualmente al c.t.u.):
    • gli accordi transattivi intervenuti tra le parti;
    • l qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa;
    • l le cause rinviate ai sensi degli artt. 181, 309, 348 c.p.c. che non andranno cancellate ma effettivamente trattate.
       
  2. Si auspica che i difensori consegnino al giudice di primo grado la copia semplice dei provvedimenti, sia di conferma che di riforma, che definiscono il procedimento di impugnazione.

Genova, 30 Novembre 2007


Coordinatore Ufficio Giudice di Pace di Genova
f.to Dott. Gaspare Ingianni


Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
f.to Avv. Stefano Savi

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