Riunione del 31 maggio 2001 - Delibera
O m i s s i s
G. Legge 217/1990
Il Consiglio,
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preso atto che ai sensi del comma 2bis della legge 30 luglio 1990 n. 217 "il compenso spettante al difensore è liquidato dal giudice, previo parere del consiglio dell’ordine, tenuto conto della natura dell’impegno professionale in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa";
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osservato che la formulazione normativa implica che il parere del consiglio dell’Ordine venga dato al giudice che deve procedere alla liquidazione e su richiesta di questo e che debba essere espresso "tenendo conto dell’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa" e che si tratti conseguentemente di parere proceduralmente ed ontologicamente diverso anche da quello dato all’avvocato e su richiesta di questo ai sensi dell’art. 59 co. 5 del RDL 27 novembre 1933 n. 1578;
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rilevato che il Parlamento imponendo come pregiudiziale alla liquidazione della parcella ed obbligatorio ancorché non vincolante il parere del consiglio dell’Ordine ha voluto attribuire all’ente pubblico consiglio una funzione di rilievo e che ove al parere non venisse attribuita la dovuta rilevanza si tradirebbe lo spirito della legge;
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ritenuto indispensabile che il parere venga formulato alla luce di una sufficiente conoscenza del processo e di una istruttoria adeguata onde evitare che uno scarso approfondimento determini frequenti discostamenti dei giudici dal parere espresso, che provocherebbero una crisi di rapporti tra l’ordine giudiziario e l’ordine forense, ove non avessero il carattere dell’eccezionalità;
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considerato che il numero rilevante di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato renderebbe problematico il continuo trasferimento di un numero rilevante di fascicoli da un piano all’altro del Palazzo di Giustizia ed in alcuni casi anche da una sede giudiziaria diversa da quella del consiglio dell’Ordine e viceversa;
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ritenuto applicabile, nel silenzio della legge, l’articolo 7 del D. LGS. LGT. 23 novembre 1944 n. 382 tanto più che l’assolvimento dei compiti da questa legge attribuiti al consiglio imporrà il potenziamento del personale della segreteria;
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constatato il numero rilevante di pratiche da esaminare e la conseguente necessità di avvalersi di Colleghi che abbiano dato la disponibilità ad istruire le pratiche che perverranno per le successive determinazioni del Consiglio,
d e l i b e r a
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di non esprimere pareri sulle parcelle presentate per la liquidazione al giudice su richiesta dell’avvocato ma solo ed esclusivamente se la richiesta proviene dal giudice tramite gli uffici di cancelleria;
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di rinunciare a richiedere l’intero fascicolo ma di ritenere di norma sufficiente copia della sentenza con riserva di esaminare, ove necessario, presso le cancellerie il fascicolo stesso e di chiedere chiarimenti ai colleghi;
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di ricordare ai colleghi che ogni grado di giudizio termina con l’esame della sentenza dopo il suo deposito e che la parcella deve essere presentata dopo avere esaminato la sentenza;
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di suggerire ai colleghi di redigere le parcelle con estrema diligenza ed attenzione precisando quanto richiesto dalle tariffe forensi onde evitare che voci relative ad attività effettivamente svolte ma non adeguatamente indicate non vengano riconosciute;
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di invitare i Colleghi onde evitare lo sgradevole compito di ridurre anche consistentemente le parcelle ad attenersi rigorosamente al tariffario;
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di richiedere all’amministrazione della Giustizia il pagamento della tassa del 3% su ogni parcella in relazione alla quale sia stato espresso parere;
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di nominare una commissione composta dagli avvocati Corrado Pagano, coordinatore, Enrico De Vincentiis e Stefano Torrigino al fine di istruire le pratiche che perverranno.
O m i s s i s
Il Presidente
f.to Avv. Aurelio DI RELLA
Il Consigliere Segretario
f.to Avv. Stefano SAVI
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