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30/12/2025 Condividi

Corte Costituzionale - pignoramento delle pensioni per il recupero degli indebiti previdenziali e delle omissioni contributive: questioni non fondate

Non è costituzionalmente illegittima la disciplina che consente all’INPS di pignorare le pensioni – nei limiti di un quinto del loro ammontare e ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo pensionistico – al fine di recuperare i crediti derivanti da indebite prestazioni o da omesse contribuzioni.

È quanto ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 216, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 69 della legge 30 aprile 1969, numero 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevate dal Tribunale di Ravenna in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.

Il Tribunale rimettente aveva messo a confronto la norma censurata con l’articolo 545, settimo comma, del codice di procedura civile, il quale prevede una soglia di impignorabilità pari al doppio dell’assegno sociale e comunque non inferiore a mille euro, consentendo solo oltre tale soglia di pignorare una percentuale (di norma un quinto) della pensione per il recupero di eventuali crediti.

Da tale comparazione aveva dedotto varie censure che la Corte ha respinto.

Quanto alla denunciata irragionevole disparità di trattamento fra la norma censurata e quanto previsto dall’articolo 545, settimo comma, del codice di procedura civile, la Corte ha rilevato che la specialità dell’articolo 69 trova la propria giustificazione nella specificità dei crediti tutelati: il recupero degli indebiti previdenziali e delle omissioni contributive «serve, infatti, a ripristinare risorse di cui è stato privato il sistema pensionistico e che sono necessarie al suo [stesso] sostentamento».

Oltretutto, la Corte ha evidenziato come nel recupero degli indebiti previdenziali il legislatore garantisca una particolare tutela al pensionato debitore, che è tenuto a restituire quanto indebitamente percepito solo in caso di dolo. Ne deriva che «il regime dei crediti oggetto della norma censurata è intriso anche di una funzione deterrente, nell’ambito di una disciplina caratterizzata in generale dall’esigenza di non perdere risorse necessarie ad alimentare lo stesso sistema pensionistico». 

La Corte inoltre ha precisato che l’articolo 69 della legge numero 153 del 1969, nell’adottare una soglia diversa da quella dell’articolo 545, settimo comma, del codice di procedura civile, non è intrinsecamente irragionevole, in quanto quest’ultima previsione non serve a garantire il minimo vitale. In particolare, il limite del trattamento pensionistico minimo, assicurato dalla norma censurata, non è di per sé irragionevole e varia annualmente in funzione del costo della vita. 

Infine, con riguardo alla dedotta violazione dell’articolo 38, secondo comma, della Costituzione, la Corte ha osservato che il peculiare bilanciamento di interessi effettuato dal legislatore, lungi dal violare tale parametro, si collega, viceversa, al rilievo attribuito all’interesse generale all’equilibrio e alla stabilità del sistema pensionistico, che rinviene il proprio fondamento giustappunto nel richiamato principio costituzionale».

Roma, 30 dicembre 2025

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