Seguici su Facebook Seguici su Telegram Seguici su Youtube Seguici tramite RSS
Logo
HOME / NEWS ED EVENTI
30/12/2025 Condividi

Corte Costituzionale - il divieto del terzo mandato consecutivo si impone alle autonomie speciali il cui presidente è eletto a suffragio universale e diretto a titolo di principo generale dell’ordinamento e per il rispetto del principio di eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive

Con la sentenza numero 211 depositata in data odierna, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia autonoma di Trento, recante «Modificazioni dell’articolo 14 della legge elettorale provinciale 2003», approvato ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, dello statuto speciale.

Il menzionato testo di legge “statutaria” ha innalzato rispettivamente, da due a tre i mandati consecutivi che possono essere svolti dal Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto e da quarantotto a settantadue i mesi, anche non continuativi, di effettivo esercizio delle funzioni presidenziali necessario perché operi tale limitazione ai mandati.

Il legislatore provinciale si è così posto in contrasto con il principio del divieto del terzo mandato consecutivo che, pur non essendo costituzionalmente imposto, è stato considerato dal legislatore statale (e, in particolare, dall’articolo 2, comma 1, lettera f, della legge numero 165 del 2004), da un lato, un temperamento di sistema rispetto all’elezione diretta del vertice monocratico, cui fa da «“ponderato contraltare”»; e, dall’altro, «un bilanciamento tra contrapposti principi», ossia un «delicato punto di equilibrio» tra il diritto di elettorato passivo e il diritto di elettorato attivo, nonché gli interessi riconducibili alla genuinità della competizione elettorale e alla generale democraticità delle istituzioni.

Per tali ragioni il divieto del terzo mandato consecutivo deve essere considerato non solo un principio fondamentale che si impone alle Regioni ordinarie, ma anche un principio generale dell’ordinamento che vincola quelle autonomie speciali la cui forma di governo si caratterizza, al pari delle prime, per l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente e per i suoi conseguenti ampi poteri.

La Corte ha poi precisato che il divieto in questione si impone alle ricordate autonomie speciali anche a tutela del principio costituzionale di eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive, che parimenti assurge a limite della loro competenza legislativa primaria in materia elettorale.

 

Roma, 30 dicembre 2025

SEDE DEL CONSIGLIO Palazzo di Giustizia - Piazza Portoria, 1 - 16121 Genova | Tel 010.566217 - 010.566432 Fax 010.565300 segreteria@ordineavvocatigenova.it
PRIVACY POLICY | © ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA 2024 | DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ | OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
P.IVA 02080000991 / C.F. 80030990107 | COD. UNIVOCO: UFXAIK | ENTE SOGGETTO A SPLIT PAYMENT