Seguici su Facebook Seguici su Telegram Seguici su Youtube Seguici tramite RSS
Logo
HOME / NEWS ED EVENTI
30/12/2025 Condividi

Corte Costituzionale - adozione di maggiorenne: il temperamento del divieto di adozione in presenza di figli minori dell’adottante richiede modifiche di sistema riservate al legislatore

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 215 depositata oggi, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui non prevede la possibilità, per il giudice, di dichiarare l’adozione del maggiorenne pur in presenza di figli minori dell’adottante, ove non ravvisi pregiudizio per costoro.

Le questioni erano state sollevate dal Tribunale civile di Civitavecchia in riferimento agli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della CEDU, nell’ambito di un giudizio in cui i coniugi ricorrenti avevano chiesto procedersi alla dichiarazione di adozione di un giovane maggiorenne, che conviveva già con loro, e con il quale, insieme alle loro due figlie minori, avevano da tempo instaurato un solido e intenso rapporto affettivo.

La Corte ha, anzitutto, ricordato di avere già scrutinato analoghe questioni con le sentenze numero 345 del 1992 e numero 252 del 1996, dichiarandone, rispettivamente, la non fondatezza e l’inammissibilità.

La prima di tali pronunce aveva, in particolare, osservato che la rimozione del divieto avrebbe privato i figli minori dell’adottante della «personalissima facoltà», una volta divenuti maggiorenni, di valutare i delicati interessi in gioco, così snaturando le finalità dell’istituto, da ravvisarsi nello scopo di dare un figlio a chi non ha avuto discendenti.

La Consulta ha, tuttavia, evidenziato che, successivamente alle richiamate sentenze, l’adozione di maggiorenne ha subito una significativa evoluzione, assumendo una nuova configurazione sociologica e acquisendo funzioni, ulteriori rispetto a quella originaria (di trasmissione del cognome e del patrimonio), che assecondano istanze di natura personalistica e solidaristica.

In definitiva, ha osservato la Consulta richiamando la sua giurisprudenza più recente, l’istituto in esame, per come vive attualmente nell’ordinamento, è divenuto uno strumento «duttile e sensibile alle sollecitazioni della società», in quanto formalizza consolidati legami affettivo-solidaristici rappresentativi dell’identità dell’individuo.

In un contesto ermeneutico siffatto, ha osservato la Corte, anche il divieto legato alla presenza di discendenti dell’adottante minori di età sollecita una rinnovata riflessione.

L’automatismo preclusivo derivante dalla disposizione censurata impedisce, infatti, «un apprezzamento dell’intensità dei legami di convivenza e di affetto reciproco già esistenti tra l’adottando e i figli minori dell’adottante, e dunque degli stessi interessi di questi ultimi al riconoscimento giuridico di tali legami in quanto rappresentativi della loro identità».

E tuttavia, ha osservato la sentenza, l’intervento auspicato dal giudice a quo eccede i poteri della Corte, in quanto si presenta come una modifica di sistema, implicante, cioè, una riconsiderazione dell’intera disciplina dell’istituto «alla luce dei diversi interventi della giurisprudenza costituzionale in materia»: riconsiderazione che, tuttavia, per la sua marcata manipolatività, spetta in via esclusiva al legislatore. Tra l’altro, aggiunge la Corte, una tale modifica di sistema si proietta anche sul piano processuale, implicando una riconfigurazione delle forme del procedimento ex articolo 311 e seguenti del codice civile, che richiederebbe moduli istruttori e decisori più ampi e penetranti di quelli del processo camerale di adozione del maggiorenne. Né la ricerca degli strumenti procedurali a tal fine consoni, conclude la sentenza, può essere operata dalla Corte, coinvolgendo scelte di politica processuale riservate al legislatore.     

Roma, 30 dicembre 2025

SEDE DEL CONSIGLIO Palazzo di Giustizia - Piazza Portoria, 1 - 16121 Genova | Tel 010.566217 - 010.566432 Fax 010.565300 segreteria@ordineavvocatigenova.it
PRIVACY POLICY | © ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA 2024 | DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ | OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
P.IVA 02080000991 / C.F. 80030990107 | COD. UNIVOCO: UFXAIK | ENTE SOGGETTO A SPLIT PAYMENT