Seguici su Facebook Seguici su Telegram Seguici su Youtube Seguici tramite RSS
Logo
HOME / NEWS ED EVENTI
30/04/2018 Condividi

CASSA FORENSE - Elezione rinnovo componenti Comitato Delegati per il quadriennio 2019-2022

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI COMPONENTI DEL COMITATO DEI DELEGATI DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

PER IL QUADRIENNIO 2019 – 2022

 

DISTRETTO DI GENOVA

 

Con provvedimento del Presidente della Cassa del 22 febbraio 2018 sono state indette le elezioni per il rinnovo dei componenti del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

La vigente normativa statutaria prevede che il Comitato dei Delegati è formato dal numero invariabile di 80 componenti eletti nei Collegi Elettorali, i quali coincidono con i Distretti di Corte d’Appello.

Nella circoscrizione di questo Consiglio dell’Ordine, che fa parte del Collegio Elettorale di GENOVA, il periodo di votazione è fissato dal 24 settembre 2018 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 al 28 settembre 2018, ore 13.00 (tredici).

A questo scopo, sarà costituita un’apposita Sezione Elettorale presso Il Centro Cultura, Formazione e Attività Forensi dell’Ordine Avvocati di Genova sito in Genova  Via XII Ottobre 3, che rimarrà aperta ogni giorno dalle ore 09,00 alle ore 13,00 .

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Regolamento elettorale, hanno diritto di elettorato attivo gli iscritti alla Cassa, ed almeno ad un albo o registro al giorno precedente quello di indizione delle elezioni. Gli Avvocati iscritti esclusivamente nell’albo dei patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori sono iscritti nell’elenco degli elettori dell’ordine del luogo del domicilio professionale.

Sono compresi fra gli iscritti alla Cassa a tutti gli effetti i pensionati non cancellati dagli Albi.

Il successivo comma 3 prevede che hanno diritto di elettorato passivo gli elettori in possesso dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2 dello Statuto della Cassa.

Sempre con riferimento all’elettorato passivo si ricorda che l’art. 6 ter, secondo comma del D.L. 112/2003, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, convertito in Legge 180/2003, con riferimento alla composizione della commissione esaminatrice, prevede che “Non possono essere designati (a componenti della commissione e delle sottocommissioni) avvocati che siano membri dei Consigli dell’Ordine o rappresentanti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi Consigli dell’Ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense alle elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto”.

Ai sensi degli artt. 28 e 38 della Legge 247/2012 la carica di componente del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense è incompatibile con quella di componente del Consiglio dell’Ordine e di componente del Consiglio Nazionale Forense.

L’eletto che viene a trovarsi in condizioni di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza.

Il voto è segreto ed è espresso personalmente nella sezione elettorale come sopra costituita, in forma tale da non consentire la riconoscibilità del voto.

E’ ammesso soltanto il voto di lista, che può essere espresso anche con indicazione del numero o del motto, ovvero del nome di uno o più candidati della lista che si intende votare.

Le liste non possono contenere un numero di candidati superiore a 2 (due) , ossia al numero dei Delegati spettanti al Collegio Elettorale e, fatta eccezione per le liste uninominali e binominali, ogni genere è obbligatoriamente rappresentato.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 del citato Regolamento per la elezione del Comitato dei Delegati la rappresentanza di genere, nelle liste superiori a due candidati, deve essere rispettata in misura non inferiore ad 1/5 a pena di inammissibilità.

Nessuno può essere candidato in più di una lista, né in un collegio elettorale diverso da quello nel quale è iscritto quale elettore.

Le liste dei candidati devono essere depositate, a pena di irricevibilità, presso la Commissione Elettorale dell’Ordine della sede del distretto entro le ore 12.00 del 15 maggio 2018.

I candidati sottoscrivono la lista per accettazione e contestualmente dichiarano di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 13 comma 2 dello Statuto.

La lista può essere distinta con un motto ed è presentata da un elettore del collegio, anche se candidato, il quale indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

La lista è sottoscritta, oltre che dal presentatore, da almeno altri 50 elettori del Collegio e non candidati, se questo ha un numero di elettori inferiore a 1500; da 150 se il numero degli elettori è superiore e sino a 3000; da 200 elettori se superiore.

Ogni elettore può sottoscrivere soltanto una lista.

Per il Collegio Elettorale di GENOVA occorre la sottoscrizione di n. 200 (duecento) elettori.

Le sottoscrizioni sono autenticate dal Presidente o dal Consigliere Segretario dell’Ordine di appartenenza o da uno o più Consiglieri dell’Ordine delegati dal Presidente o da un delegato della Cassa facente parte del distretto della Corte di Appello ove si tiene il Collegio. Le autenticazioni delle sottoscrizioni possono essere sostituite dalla allegazione di fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 comma 3 D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

La Commissione Elettorale Distrettuale numera le liste secondo l’ordine in cui sono state depositate, verificando la regolarità e la tempestività della presentazione. Entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito delle liste, la Commissione Elettorale Distrettuale delibera sulla loro ammissione od esclusione, ed entro il giorno successivo comunica il relativo provvedimento in via telematica alle Commissioni Elettorali Circondariali ed ai presentatori delle liste, all’indirizzo di posta elettronica certificata dagli stessi indicato.

Il Presidente della Commissione Elettorale Circondariale dispone l’affissione di copia integrale del provvedimento all’Albo dell’Ordine entro il giorno successivo al ricevimento, annotando sul documento la data dell’affissione.

E’ compito della Commissione Elettorale Distrettuale provvedere senza ritardo alla stampa del manifesto contenente tutte le liste ammesse secondo il numero d’ordine, l’eventuale motto ed i cognomi e nomi dei candidati nonché trasmetterlo alle Commissioni Elettorali Circondariali del distretto, per le incombenze previste dall’art. 5, comma 2 del Regolamento per la elezione del Comitato dei Delegati.

Contro le operazioni ed i provvedimenti delle Commissioni Elettorali Circondariali e della Commissione Elettorale Distrettuale emessi prima dell’inizio delle operazioni di voto, ogni elettore del collegio può proporre reclamo alla Commissione Elettorale di Appello entro dieci giorni dalla affissione della delibera di ammissione o esclusione delle liste, in ossequio alle previsioni di cui all’art. 10 del Regolamento per la elezione del Comitato dei Delegati.

La normativa statutaria e regolamentare della Cassa Forense è consultabile sul sito www.cassaforense.it.

 

Genova, 17 aprile 2018

COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI GENOVA

IL PRESIDENTE

(Avv. Mario Gasparino)

SEDE DEL CONSIGLIO Palazzo di Giustizia - Piazza Portoria, 1 - 16121 Genova | Tel 010.566217 - 010.566432 Fax 010.565300 segreteria@ordineavvocatigenova.it
PRIVACY POLICY | © ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA 2024 | DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ | OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
P.IVA 02080000991 / C.F. 80030990107 | COD. UNIVOCO: UFXAIK | ENTE SOGGETTO A SPLIT PAYMENT