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28/11/2008 Condividi

Assemblea 28/11/2008 h. 11 - Le note spese nei processi civili - progetto di protocollo

 NOTE SPESE NEI PROCESSI CIVILI
PROGETTO DI UN PROTOCOLLO

Assemblea degli Iscritti

28 novembre 2008 h. 11
Aula Magna – palazzo giustizia di Genova 
 

L’Osservatorio sulla giustizia civile – Jusgenova, organismo composto da Avvocati, Magistrati e Giudici di Pace, ha proposto al Consiglio dell’Ordine la sottoscrizione dell’allegato protocollo in materia di note spese giudiziali e la condivisione delle tabelle ad esso connesse.

Sulla scorta della positiva esperienza della reintroduzione delle note spese concordate per i decreti ingiuntivi, l’Osservatorio ha ritenuto, infatti, utile predisporre tali tabelle per cause tipo che costituirebbero (ove approvate) una “traccia” per i Giudici nella valutazione delle note spese depositate in causa (che saranno certamente redatte in relazione al caso concreto e potranno, quindi, discostarsi dal modello) o per liquidare le spese nei casi di mancato deposito.

Il Consiglio ha accolto positivamente questa iniziativa anche in considerazione del fatto che, a conferma della consueta collaborazione tra l’Avvocatura e la Magistratura di questo Foro, consentirebbe ai Giudici una più agevole liquidazione delle competenze di causa e garantirebbe agli Avvocati una maggior rispondenza a tariffa delle relative voci ed importi.

La Commissione parcelle del Consiglio ha, infatti, già esaminato queste note spese tipo e le proprie osservazioni e richieste di integrazione al fine di ricomprendere tutte le voci di tariffa sono state recepite dall’Osservatorio. Da un punto di vista tecnico, quindi, tali note possono dirsi complete e condivisibili.

Il Consiglio, tuttavia, intende conoscere l’opinione dei Colleghi in merito a questa iniziativa ed invita tutti gli iscritti a partecipare all’assemblea durante la quale i Consiglieri delegati potranno fornire maggiori chiarimenti e recepire le eventuali osservazioni da riferire, poi, in Consiglio.

Genova, 10 novembre 2008 

Il Presidente
Avv. Stefano SAVI


PROTOCOLLO PARCELLE

Lo scopo del presente Protocollo è definire comportamenti uniformi degli operatori giudiziari per quanto riguarda la predisposizione, il contenuto ed il momento di deposito delle parcelle giudiziarie in modo che per ciascuna lite esse corrispondano ai giusti diritti ed onorari dovuti in base al d.m. 127 del 2004 (di seguito: "la Tariffa"). In particolare, è interesse dell'Osservatorio, che riunisce su basi di parità avvocati e magistrati degli uffici giudiziari genovesi, che anche sul punto delle giuste spese di lite si possa sviluppare nella debita fase processuale un adeguato contraddittorio, quando necessario, che consenta al giudice di emettere una decisione meditata e verificabile.
Le regole che abbiamo elaborato d'intesa tra avvocati e magistrati nell’ambito dell’Osservatorio si distinguono in regole di azione e regole di contenuto: le prime disciplinano le forme delle parcelle ed i tempi di predisposizione; le seconde, le modalità determinative dei compensi:

Regola 1) La parcella delle spese viene depositata insieme con la comparsa conclusionale ed il fascicolo di parte e contiene l'indicazione delle sole spettanze maturate nella fase di cognizione, oltre alla previsione di massima dei compensi spettanti per le note di replica, che possono essere integrati con il deposito di queste ultime.
Il deposito delle parcelle insieme alle comparse consentirà alle parti interessate di sviluppare le pertinenti critiche ed osservazioni in punto di spese reclamate dalle controparti nelle note di replica prima che il giudice emetta la sentenza, e ciò al fine di realizzare un appropriato contraddittorio anche sullo specifico profilo delle spese di lite.

Regola 2) La parcella viene predisposta in modo analitico per diritti ed onorari, e per questi ultimi indica i minimi ed i massimi, seguendo la sequenza cronologica delle attività oppure l'ordine della Tariffa, in una duplice versione: ai sensi dell'art. 6.2 della tariffa, tenendo conto delle prospettazioni iniziali delle parti; ed in base all'art. 6.1 della stessa Tariffa, tenendo conto delle acquisizioni processuali sul reale valore del bene controverso.
Nelle parcelle presentate saranno evidenziati in modo appropriato i valori dei beni controversi e gli scaglioni a cui si è fatto riferimento per la redazione, nonchè il grado di impegno professionale richiesto dalla specifica controversia.

Regola 3) Il giudice che si discosti dalla parcella redatta in base all'art. 6.1 della Tariffa e conformemente alla regola 2) deve giustificare pur sinteticamente le ragioni delle sue determinazioni.

Regola 4) Ove non sia stata sottoposta una parcella, il giudice si atterrà alle liquidazioni medie derivanti dai prospetti man mano concertati all'interno dell'Osservatorio per i principali filoni contenziosi.

Regola 5) Nei casi in cui invece la parcella sia stata sottoposta, il giudice non si riferirà alle medie concertate a meno che la parcella non contenga adeguati elementi esplicativi che giustifichino lo scostamento dai valori medi concertati.

Regola 6) Nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, sarà sollecitamente predisposta la nota riassuntiva necessaria all’inserimento nel programma amministrativo SIAMM, che sarà accompagnata da una nota analitica delle spettanze redatta in base alle precedenti indicazioni.
I giudici opereranno le decurtazioni previste dal TU sulle spese di giustizia tenendo presente che la parte ammessa al patrocinio è, dal punto di vista dei criteri di redazione della parcella, assimilabile al cliente privato e dunque la parcella va impostata tenendo lealmente conto della previsione dell’art. 6.2 della tariffa, nei limiti ritenuti congrui e giustificati dal magistrato che procede alla liquidazione.

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