TRIBUNALE di GENOVA - Sezione VII Civile – Fallimentare - sospensione esecutiva per “abitazione principale” ex art. 54 ter L. 27/2020 e provvedimenti di rilascio degli immobili aggiudicati in asta
Il presidente della sez. fallimentare dr. Braccialini ha emenato la seguente
DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA 14/VII/2021
Oggetto: sospensione esecutiva per “abitazione principale” ex art. 54 ter L. 27/2020 e provvedimenti di rilascio degli immobili aggiudicati in asta
La disposizione di cui all’art. 54 ter della L. 27/2020, che prevedeva la sospensione delle attività espropriative per gli immobili adibiti ad “abitazione principale” dell’esecutato, non è stata prorogata oltre la data del 30 giugno 2021 e, prima ancora della sua scadenza, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 128/21 che ha dichiarato incostituzionali le disposizioni emergenziali che avevano disposto la proroga della sospensione in questione dal 31.12.2020 alla fine del corrente mese.
Ne consegue che possono riprendere immediatamente, senza attendere la data dal 1^ luglio prossimo, le normali attività espropriative in tutte le procedure precedentemente sospese ex art. 54 ter e, in particolare:
- le stime in corso in vista delle udienze di autorizzazione alla vendita;
- la predisposizioni degli avvisi di gara;
- lo svolgimento delle aste immobiliari;
- la redazione dei decreti di trasferimento;
- la predisposizione e deposito dei progetti di riparto.
Il tutto, ovviamente, nel rispetto delle disposizioni organizzative impartite nei mesi scorsi per ragioni di sicurezza pandemica quanto a visite degli immobili offerti in vendita e gestione delle aste in modalità sincrona mista.
L’art. 40 quater della L. 69 del 2021 di conversione del “Decreto sostegni” ha invece introdotto un regime di rilascio “a scaglioni” per gli immobili già aggiudicati in asta, per i quali sia già stato emesso decreto di trasferimento comprendente l’ingiunzione al rilascio diretta nei confronti dei precedenti proprietari espropriati. Tale disposizione non risulta oggetto della recente pronuncia di incostituzionalità della disciplina emergenziale.
E’ innanzitutto prevista la proroga – per quanto interessa le esecuzioni immobiliari - della sola sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio conseguenti all’emissione e deposito, ai sensi dell’art. 586 secondo comma c.p.c. del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
Il termine finale di tale sospensione non è però unico (come avvenuto fino ad oggi), ma prevede degli scaglionamenti, in particolare la sospensione dei rilasci conseguenti ad aggiudicazione è prorogata:
- fino al 30 settembre 2021, per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
- fino al 31 dicembre 2021, per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021;
Si invitano quindi delegati e custodi, nei casi considerati da tali disposizioni e senza che occorrano ulteriori chiarimenti da parte dei Giudici della Sezione, a non dare corso alle ingiunzioni di rilascio ed ai corrispondenti ordini di liberazione richiesti dagli aggiudicatari in base agli artt. 560 e 586 c.p.c. prima che siano decorsi i termini dilatori previsti dalla disposizione da ultimo citata.
Genova, 23 giugno 2021
Il Presidente di Sezione
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