Corte Costituzionale - non è incostituzionale il regime di gratuità previsto dal 2016 al 2021 per gli organi direttivi delle Camere di Commercio
Non è costituzionalmente illegittimo il regime della gratuità, salvo il rimborso delle spese, che è stato introdotto, nell’ambito di un intervento complessivo di riforma delle camere di commercio, per gli organi direttivi e che è cessato nel 2021 con la reintroduzione del diritto a un compenso.
È quanto affermato dalla Corte costituzionale, con la sentenza numero 41 depositata oggi, che ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 4-bis, comma 2-bis, della legge numero 580 del 1993, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo numero 219 del 2016, sollevate dal Tribunale di Torino in riferimento agli articoli 2, 3, 35 e 36 della Costituzione.
La Corte, dopo aver reputato inammissibile la censura concernente l’articolo 36 della Costituzione, ha evidenziato che spetta al legislatore un elevato margine di discrezionalità nel dettare la disciplina di incarichi – come quelli degli organi direttivi delle camere di commercio – che hanno caratteristiche “sui generis”, sono di natura “onoraria” e comportano limitatissime incompatibilità quanto al possibile svolgimento di altre attività produttive di reddito.
In particolare, la Corte ha escluso che essi presentino caratteristiche tali da rendere di immediata evidenza l’irragionevolezza di un regime di gratuità, il che non implica l’automatica legittimazione di tale regime, ma rende possibile verificare la sussistenza di una ragione giustificatrice della temporanea eliminazione della remunerazione. Tale è apparsa l’esigenza di operare un riassetto organizzativo e finanziario delle Camere di commercio, onde assicurare una più ampia autonomia e una maggiore efficienza a tali enti, realizzando al contempo una riduzione del contributo dovuto dalle imprese, in risposta alle criticità emerse in anni di crisi e di recessione.
Di seguito, la Corte ha escluso che il succedersi nel tempo di diversi regimi contrasti con il principio di eguaglianza, posto che il “fluire del tempo” rappresenta un criterio idoneo a distinguere la disciplina delle stesse fattispecie nell’ambito di differenti contesti socioeconomici di riferimento.
Ha poi rigettato la questione che lamentava una disparità di trattamento degli organi direttivi rispetto ai revisori dei conti delle camere di commercio, stante la disomogeneità dei rispettivi incarichi, e ha ritenuto non fondata anche la medesima censura riferita al diverso trattamento riservato agli incarichi direttivi delle camere di commercio rispetto a quelli degli ordini professionali, che tra l’altro non sono ricompresi nell’elenco ISTAT.
Infine, la Corte ha escluso che il legislatore, impedendo alle singole camere di commercio di riconoscere una remunerazione ai propri organi direttivi, abbia leso la loro autonomia, dovendosi ritenere ammissibile a riguardo la previsione di una disciplina omogenea a livello nazionale.
Roma, 27 marzo 2026
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