COA GENOVA - Verifica dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo
Vi segnaliamo che, secondo quanto previsto dall’art 21 legge 247/2012, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova procederà nella presente annualità alla revisione dei requisiti che subordinano la permanenza dell’iscrizione all’Albo, al fine di accertare l’esercizio della stessa “in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente”.
La procedura si concluderà entro la fine del 2025.
Si rammenta che il Decreto attuativo n.47/2016, all’art. 2 co. 2°, elenca i seguenti elementi che debbono ricorrere congiuntamente in capo all’iscritto, perché si ritenga sussistente il requisito di cui sopra:
a) essere titolare di una partita IVA “attiva” o far parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
b) avere l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
c) essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al Consiglio dell’Ordine;
d) aver assolto l’obbligo di aggiornamento professionale, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;
e) avere in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge.
Il COA invierà nei prossimi mesi le istruzioni, con le quali ogni iscritto dovrà attestare la sussistenza dei predetti requisiti.
Nel frattempo, Vi invitiamo, in particolare, a verificare la regolarità della vostra posizione formativa, essendo la stessa, insieme agli ulteriori elementi sopraindicati, presupposto necessario per la permanenza dell’iscrizione.
Precisiamo che l’art.21 co. 7° L 247/2012 prevede che la prova dell’effettività continuità, abitualità e prevalenza non sia richiesta nei seguenti casi:
a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino (per entrambi i genitori) o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell’adozione stessa. L’esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;
b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;
c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.
Il Consiglio resta a disposizione per ogni chiarimento, invitandoVi a prestare la massima attenzione a quanto qui segnalato e a fornire massima collaborazione.
SEDE DEL CONSIGLIO Palazzo di Giustizia - Piazza Portoria, 1 - 16121 Genova | Tel 010.566217 - 010.566432 Fax 010.565300 segreteria@ordineavvocatigenova.it
PRIVACY POLICY | © ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA 2024 | DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ | OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
P.IVA 02080000991 / C.F. 80030990107 | COD. UNIVOCO: UFXAIK | ENTE SOGGETTO A SPLIT PAYMENT