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25/05/2012 Condividi

DELIBERE DEL 24/5/2012 SULLA DURATA DEL TIROCINIO PER L’ACCESSO ALLE PROFESSIONI (Art. 9 c.6 N° 1 D.L. 24/1/2012 N° 1 conv. L. 24/3/2012 N° 27)

DELIBERE  DEL  24/5/2012 SULLA DURATA DEL TIROCINIO PER L’ACCESSO ALLE PROFESSIONI (Art. 9 c.6 N° 1 D.L. 24/1/2012 N° 1 convertito con modificazioni dalla L. 24/3/2012 N° 27)

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova:

  • visto il parere del 14 maggio 2012 espresso dall’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia e trasmesso, in data 21 maggio 2012 dal C.N.F.  il quale ritiene che “non sembra che vi siano margini interpretativi per ritenere che le nuove disposizioni sulla durata del tirocinio possano essere applicate retroattivamente” e pertanto che  la durata del tirocinio stabilita in 18 mesi “non si applichi anche a coloro che hanno iniziato il tirocinio in epoca anteriore al 24 gennaio 2012”;
  • vista la precedente delibera del 5 aprile 2012 con la quale questo Consiglio, al contrario, stabiliva il criterio di applicazione della normativa in esame applicando la durata in 18 mesi del tirocinio anche ai praticanti che avessero iniziato il praticantato anteriormente alla data del 24 gennaio 2012 in quanto, a giudizio di questo C.O.A., si sarebbe altrimenti  potuta creare  una ingiustificata disparità di trattamento tra praticanti che trovantisi in situazioni similari (esempio praticanti iscritti dopo il 24/1/2012 che riuscirebbero a sostenere l’esame di avvocato con un anno di anticipo rispetto a chi invece si è iscritto – anche solo di pochi giorni – prima di tale data provocando quindi anche una discriminazione tra situazioni pressoché identiche per l’acquisizione del titolo professionale),  o, peggio, concedendo la possibilità di incidere con proprie scelte sulla durata del praticantato stesso (esempio quello del praticante iscritto a dicembre del 2011 che si fosse cancellato a fine gennaio 2012 per riscriversi a febbraio dello stesso anno con la durata, pertanto, del tirocinio in 18 mesi – fine pratica agosto 2013 – rispetto a chi rimasto iscritto vedrebbe la sua fine pratica nel dicembre 2013);
  • pur ribadendo la non condivisione dell’interpretazione ministeriale, questo Consiglio ritiene opportuno attenersi ad essa per non pregiudicare quei praticanti che potrebbero sentirsi opporre l’invalidità di una certificazione rilasciata in modo difforme dall’interpretazione stessa,

d e l i b e r a

di modificare parzialmente  la precedente delibera 5/4/2012, intendendosi che la durata del tirocinio previsto per l’accesso alla professione forense non può essere superiore a 18 mesi esclusivamente per coloro che abbiano iniziato la pratica forense successivamente al 24 gennaio 2012. Per coloro che avessero iniziato il tirocinio anteriormente a tale data, la durata rimane fissata in due anni.

 

Il Consiglio in ottemperanza a quanto testè deliberato:

  • vista la precedente delibera in data odierna con la quale, a modifica parziale della delibera del 5/4/2012 e in adesione al parere espresso dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia in data 14/5/2012, si è stabilito che la durata del tirocinio per l'accesso alla professione forense non può essere superiore a 18 mesi esclusivamente per coloro che hanno iniziato la pratica forense successivamente al 24 gennaio 2012, mentre per coloro che avessero iniziato il tirocinio anteriormente a tale data la durata rimane fissata in due anni;
  • dato atto che nelle more dell'interpretazione ministeriale suddetta e sulla scorta della delibera di questo Consiglio del 5/4/2012, alcuni praticanti iscritti anteriormente al 24 gennaio 2012, su loro richiesta, hanno ottenuto il certificato di compiuta pratica e/o si sono cancellati dal Registro dei Praticanti senza aver maturato il periodo di tirocinio biennale;
  • ritenuto, pertanto, di dover provvedere in ordine alla posizione di tali soggetti, in modo da garantire ad essi la maturazione di un periodo di tirocinio pari a due anni, conformemente alle indicazioni espresse dal Ministero ed evitare, pertanto, l’esclusione o l’iscrizione con riserva all’esame per l’abilitazione alla professione forens,

d e l i b e r a

  1. di disporre, ai sensi dell'art. 21 nonies, legge n. 241/1990 e s.m.i., l'annullamento d'ufficio delle dichiarazioni e/o certificazioni di compiuta pratica rilasciate in esecuzione della precedente delibera del 5/4/2012 agli iscritti nel Registro dei Praticanti in data anteriore al 24/1/2012 che non abbiano maturato il periodo di tirocinio pari a due anni;
  2. di disporre la conseguente reiscrizione dei soggetti di cui sopra che eventualmente si fossero cancellati nel Registro dei Praticanti, con decorrenza dalla data di cancellazione e senza alcuna spesa a loro carico;
  3. di stabilire che gli interessati dovranno provvedere, entro cinque giorni dalla richiesta dell'Ufficio, alla restituzione dei certificati annullati e ad ottenere alla scadenza del biennio, decorrente dall'iscrizione originaria, un nuovo certificato di compiuta pratica;
  4. di stabilire altresì, nell'interesse degli stessi destinatari e al fine di evitare che il protrarsi dei tempi del procedimento possa pregiudicare il valido compimento del periodo di tirocinio, che nella specie sussistono ragioni d'urgenza tali da impedire la previa comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7, legge n. 241/1990 e s.m.i., fermo restando che sarà onere della segreteria contattare quanto prima i soggetti interessati per renderli edotti della presente deliberazione e degli atti conseguenti.

Il Consigliere Segretario - f.to Avv. Angelo Ramoino

    il Presidente -  f.to  Avv. Alessandro  Vaccaro

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