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25/01/2010 Condividi

P.E.C. - ultime novità

Cari Colleghi,
 

in data 29/12/2009, è stato emanato il decreto legge n. 193 - rubricato "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario" - pubblicato sulla G.U. n. 302 del 30/12/2009, ed entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

Lo scopo del provvedimento è, dichiaratamente, quello di impartire una spinta di forte accelerazione al Processo Civile Telematico (Pct), nella convinzione che ciò possa valere, per un verso, ad assicurare (con la più efficiente allocazione delle risorse) il rispetto del principio di ragionevole durata del processo, e, per altro verso, ad evitare la violazione degli obblighi assunti in sede comunitaria. Così recitano le premesse programmatiche del cennato decreto, al quale Vi rimando.

 

In sintesi, Vi segnalo le più importanti novità, aventi immediate ricadute sul piano pratico, sia nel processo civile, sia nel processo penale.

 
Pec
 
Il decreto 193/2009:
 
  1. estende le notificazioni e le comunicazioni di cancelleria per via telematica (sulle caselle di Pec degli Operatori del Diritto) oltre l'ambito del processo civile, nell'ambito del processo penale. Si faranno per tale via telematica, infatti, anche le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151 comma 2, del c.p.p. (art. 4 comma 3 lettera a decreto legge 17/12/2009).
 
  1. specifica che: "Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata";
 
  1. prevede la possibilità, per l’Ufficiale Giudiziario, di eseguire la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, sin dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (31/12/2009), salvo solo il caso in cui ne sia fatto "espresso divieto dalla legge". Si confronti, in merito, il testo del neo-introdotto art. 149 bis c.p.c..(1)
 

Pertanto: se già sapevamo che, in prospettiva, le notifiche telematiche sarebbero andate via via a sostituire quelle cartacee, abbiamo, già teoricamente efficace ad oggi, una equiparazione dell’una all’altra, con scelta rimessa all’Ufficiale Giudiziario.

 

Ed è bene sottolineare che l'Ufficiale Giudiziario potrebbe, come detto, in teoria, già adesso, notificare per via telematica anche atti NON redatti su supporto digitale, bensì pure atti cartacei, previamente scannerizzandoli e firmandoli digitalmente.

 
 

Dunque, nel mentre si attende il momento (peraltro ormai prossimo) in cui le notificazioni (insieme con le comunicazioni di cancelleria) si effettueranno soloper via telematica, viene anticipata al presente la possibilità, a discrezione dell’Ufficiale Giudiziario (e salvo solo espresso divieto), di scegliere sin da ora la via telematica, ritenuta vera chiave di volta nella modernizzazione dell'amministrazione giudiziaria.   

 

Che tale momento sia davvero vicino, lo si evince, tra l’altro, dall'art. 4, comma 3, lettera a) del provvedimento in commento, ove si prevede che il Ministro della Giustizia debba andare ad individuare gli uffici giudiziari nei quali trovano già applicazione le notificazioni e comunicazioni di cancelleria telematiche, onde accertare la funzionalità di detti servizi di comunicazione (il tutto con decreti da adottarsi entro il 1° settembre 2010).

 

E’ peraltro vero che il Dott. Stefano Aprile, Direttore Generale dei Sistemi Informativi del Ministero della Giustizia (DGSIA), ha inviato agli Uffici Giudiziari nota in data 07/01/2010, ove si rappresenta che per utilizzare la Pec a tali fini è propedeuticamente necessaria revisione delle regole tecniche del Processo Telematico, che dovrebbe essere operata entro 60 gg. circa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto sopra esaminato.

 

Ciò non toglie che i tempi siano a tal punto brevi, da potersi parlare di imminenza dell’avvio pratico dell’intervenuta novella.

 
* * *
 

Diventa, quindi, indifferibile che coloro i quali non si dovessero essere ancora dotati di Pec (con precedenti mie in argomento, avevo già più volte segnalato, nel corso del 2009, la relativa necessità), procedano indilatamente a farlo, comunicando formalmente al Consiglio, a stretto giro, gli estremi della propria casella.

 
 

Ricordo, altresì - per chi intendesse scegliere la casella di Pec <> Lextel - che la stessa andrà attivata (e l’attivazione varrà quale indicazione al Consiglio di quella casella di Pec come quella prescelta).

 

Segnalo, infine, l’importanza del servizio di avvisatore a mezzo SMS, offerto da alcuni fornitori del servizio di Pec (tra i quali quello con il quale l’Ordine ha stipulato convenzione).

 

L'art. 149 bis c.p.c. prevede, invero, che la notifica si intenda perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di pec del destinatario, A PRESCINDERE DALLA LETTURA DEL DOCUMENTO STESSO.

 

In quest’ottica, l’avvisatore a mezzo SMS si rivela di estrema utilità, posto che consente all’Avvocato di essere avvisato – appunto mediante SMS sull’utenza cellulare dal medesimo segnalata – del ricevimento, nella casella di Pec, di un nuovo messaggio.

 

Per attivare tale funzionalità nella casella Lextel, potrete procedere come segue:

-          selezionare la voce Opzioni dalla barra dei comandi della casella Pec;

-          si aprirà una maschera composta da varie schede, selezionare la scheda SMS;

-          impostare il numero di telefono cellulare e l’orario;

-          successivamente, arriverà un SMS di conferma da InfoCert;

-          inviare un altro SMS, di conferma, scrivendo esattamente questo testo: LMCA SI

 

(Nota Bene: alla ricezione dell’SMS di conferma NON utilizzare la funzionalità del cellulare “rispondi”, ma digitare il numero di cellulare indicato nell’SMS medesimo, altrimenti la richiesta non verrà eseguita).

In caso di problematiche, potrete usufruire del servizio aggiuntivo di Help Desk telefonico, operativo dal Lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 20.00 ed anche il sabato, dalle 9.00 alle 14.00.

Per tutti, l’invito è, poi, quello di iniziare a prendere confidenza con le caselle di Pec, prendendo a verificare giornalmente la posta arrivata (del resto, molte caselle di Pec – e fra esse anche quella convenzionata - garantiscono anche il cosiddetto "Servizio aperto", talchè la casella può ricevere/inviare mail da/a indirizzi di posta elettronica tradizionale e non solo da/a indirizzi di posta elettronica certificata).

Pec nuovi iscritti
 

Segnatamente ai nuovi iscritti all'Ordine, che desiderassero aderire al convenzionamento con Lextel, Li prego di non interfacciarsi direttamente con il fornitore nella fase preliminare alla generazione della Pec.

 

Essi vorranno, infatti, canalizzare al sottoscritto e alla Segreteria dell’Ordine (att.ne Paolo Collu) le proprie generalità complete (anche di codice fiscale), ed un recapito di posta elettronica, anche non certificata.

 

Tali dati dovranno, infatti, essere raccolti a cura del Consiglio e da questo girati a Lextel su apposito foglio di excel, onde consentire al fornitore di elaborare le nuove caselle di Pec (nome.cognome@ordineavvgenova.it).

 

Segnatamente alle condizioni del convenzionamento, crediamo di aver fatto cosa gradita nel garantire ai nuovi iscritti il costo zero delle caselle stesse, per il primo anno (fermo restando l'onere già concordato, per gli anni a venire). 

 

Il Consigliere Delegato per l’Informatica

  Avv. Mauro Ferrando

 
Il Presidente     
 Avv. Stefano Savi



(1)  Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'art. 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giusrizia.  La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma. 

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