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22/12/2020 Condividi

Praticanti - limiti temporali iscrizione - cancellazione fine tirocinio

 

Riunione del 16 dicembre 2020

 

omissis

Il Consiglio, sentiti il Segretario e il Tesoriere,

  • ritenuto che l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati ha precisi limiti temporali posto che mantiene un necessario collegamento con l’effettivo svolgimento dell’attività di tirocinio cosicché:
  1. i praticanti non abilitati al patrocinio, a sensi dell’art. 17, co. 10 lett. b) L.P. vengono legittimamente cancellati dal Registro dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta della pratica; l’iscrizione può, tuttavia, permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo;
  2. i praticanti abilitati vengono legittimamente cancellati al decorso del quinquennio previsto dalla Legge.
  • ritenuto che in tal senso si è già  espresso il Consiglio Nazionale Forense con parere n. 66 del 20 settembre 2017;
  • ribadito che il praticante non abilitato al patrocinio non può esercitare autonomamente alcuna attività, non può sostituire il dominus ed è obbligato al pagamento della tassa di iscrizione annuale fino alla sua cancellazione o all’accoglimento della sua richiesta formale di cancellazione;
  • considerata la persistenza di numerose situazioni non più corrispondenti alla realtà che possano ingenerare fraintendimenti ed equivoci sia in relazione alle competenze dei praticanti sia in relazione alle incombenze ed oneri conseguenti a detta iscrizione;

 

d e l i b e r a    c h e

 

  • la cancellazione dal Registro dei praticanti verrà deliberata dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, il quale non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica;
  • l’iscrizione al Registro dei praticanti permarrà per tutto il periodo per cui è stata chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo o, qualora il praticante ne faccia espressa richiesta, per tutto il periodo in cui poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;
  • la cancellazione dei praticanti abilitati al patrocinio avverrà automaticamente allo scadere dei cinque anni previsti dall’art 41 co. 12 L.P.;
  • qualora l’abilitazione al patrocinio sostitutivo venga rilasciata dal Consiglio dell’Ordine prima della scadenza dei sei anni, l’iscrizione nel Registro dei praticanti avrà efficacia per tutto il periodo di praticantato sostitutivo, avente la durata massima di cinque anni ai sensi dell’art. 41, co. 12, ma non oltre la succitata scadenza di sei anni dall’iscrizione nel registro praticanti;
  • la cancellazione dovrà avvenire osservando la procedura prevista all’art. 17 commi 12, 13 e 14 L.P.

Tale procedura entrerà il vigore il 1° gennaio 2021.

Manda la segreteria alla pubblicazione della presente delibera sui canali istituzionali.

omissis

Il Consigliere Segretario

f.to Avv. federico Cinquegrana

Il Presidente

f.to Avv. Luigi Cocchi

download limiti temporali_Iscriz_Praticante_Cancellazione_delIib 22 dic 2020 (.pdf 119 kB )

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