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21/06/2007 Condividi

Praticanti - opzione fine biennio

Riunione del 7 giugno 2007

omissis

Registro Praticanti

 

Il Consiglio,

-         ritenuto che l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati ha precisi limiti temporali posto che mantiene un necessario collegamento con l’effettivo svolgimento dell’attività di tirocinio cosicché:

a)     i praticanti non abilitati al patrocinio possono legittimamente essere cancellati dal Registro non appena emesso il certificato di compiuta pratica;

b)     i praticanti abilitati possono essere legittimamente cancellati al decorso del sessennio previsto dalla Legge.

-         ritenuto che in tal senso si è già più volte espresso il Consiglio Nazionale Forense con pareri n. 70-71 del 21/03/2002, n. 42 del 27/04/2005 e n. 55 del 25/05/2005;

-         ribadito che il praticante non abilitato al patrocinio non può esercitare autonomamente alcuna attività, non può sostituire il dominus ed è obbligato al pagamento della tassa di iscrizione annuale fino all’accoglimento della sua richiesta formale di cancellazione;

-         considerata la persistenza di numerose situazioni non più corrispondenti alla realtà così come la necessità di evitare che iscrizioni al Registro dei Praticanti protratte per un periodo di tempo eccedente il biennio (ovvero il sessennio di abilitazione) possano ingenerare fraintendimenti ed equivoci sia in relazione alle competenze dei praticanti sia in relazione alle incombenze ed oneri conseguenti a detta iscrizione;

d e l i b e r a     c h e

-         il praticante avvocato, al conseguimento del certificato di compiuta pratica, deve optare espressamente tra la cancellazione dal Registro dei praticanti ovvero il mantenimento dell’iscrizione con l’abilitazione al patrocinio;

-         conseguentemente, di procedere alla cancellazione dal Registro dei praticanti Avvocati per tutti coloro che:

a)     non avendo esercitato la suddetta opzione e non essendo quindi abilitati al patrocinio, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica;

b)     avendo richiesto l’abilitazione abbiano visto scadere il termine di sei anni previsto dalla Legge e decorrente dal 1° giorno del secondo anno di pratica.

-         Tale cancellazione dovrà avvenire previa convocazione dinnanzi al Consiglio e con concessione di un termine di 10 giorni per la presentazione di proprie deduzioni;

-         si provveda alla redazione e successiva divulgazione  a tutti gli iscritti avvocati e praticanti con ogni mezzo di un regolamento per lo svolgimento della pratica forense, integrato ed aggiornato

-         Tale procedura entrerà il vigore il 16/09/2007.

omissis

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