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21/06/2007 Condividi

Nuovo regolamento della pratica forense (delib. 21.6.2007)

 

REGOLAMENTO

PER  LO  SVOLGIMENTO  DELLA  PRATICA  FORENSE

( delibere del 14 marzo 2002 - 21 giugno 2007 )

 

L’iscrizione nel Registro speciale dei praticanti avvocati è strumentale al superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense

 

DOVERI  DELL’AVVOCATO

1.       L’avvocato presso il quale il laureato in giurisprudenza è ammesso a svolgere la pratica ha il dovere di istruire e preparare il praticante all’esercizio della professione curando in particolare l’insegnamento dei principi della deontologia forense.

2.       L’avvocato deve fornire al praticante adeguate condizioni di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all’apporto professionale ricevuto.

3.       L’avvocato ha il dovere di rilasciare l’attestazione di inizio della pratica solo dopo che il laureato in giurisprudenza ha iniziato effettivamente a frequentare lo studio.

4.       L’avvocato ha il dovere di attestare la veridicità delle indicazioni contenute nel libretto del praticante.

5.       L’avvocato ha il dovere di segnalare senza indugio al Consiglio dell’Ordine le interruzioni o sospensioni della pratica o il trasferimento del laureato ad altro studio.

6.       L’avvocato che accetta quale praticante nel proprio studio un pubblico dipendente deve rispettare quanto deliberato in materia dal Consiglio dell’Ordine.

7.       L’avvocato ha il dovere di consentire al praticante la frequentazione della scuola forense, del corso di deontologia e di ogni altra necessaria attività formativa compatibile con la pratica forense.

8.       Poiché l’abilitazione al patrocinio ha il precipuo scopo di completare la preparazione del futuro professionista, l’avvocato ha il dovere di istruire a preparare il praticante abilitato al patrocinio anche quando questi abbia  inteso avvalersi della possibilità prevista dell’art. 8 del D.P.R. 101/90 (attività fuori dallo studi del dominus) e dovrà assisterlo e indirizzarlo anche qualora quando abbia già conseguito il certificato di compiuta pratica e fino alla  cancellazione effettiva dal registro.

9.       Nell’ipotesi in cui il praticante  abbia inteso avvalersi della possibilità di sostituire parzialmente la frequenza dello studio con la partecipazione (per tempo limitato a corsi di approfondimento in altri Stati  o con lo svolgimento di una parte limitata della pratica presso lo studio di avvocati comunitari o extracomunitari, l’avvocato deve esercitare il controllo della pratica svolta all’estero presso lo studio di un avvocato che eserciti effettivamente la libera professione.

 

 

DOVERI DEL PRATICANTE

10.    Il praticante deve frequentare lo studio del dominus assiduamente  e svolgere la pratica con impegno e diligenza.

11.    Il praticante ha il dovere della riservatezza e, se è pubblico dipendente, deve rendere nota al Consiglio dell’Ordine questa sua qualità.

12.    Il praticante deve annotare sul libretto della pratica le udienze alle quali ha assistito, escluse quelle di mero rinvio, indicando il nome delle parti ed il numero di ruolo e deve provvedere a far constare nel verbale di udienza la propria presenza. Nel caso in cui assista ad un numero di udienze inferiore alle venti semestrali richieste dalla legge, non potrà ottenere il riconoscimento del semestre ai fini della pratica. Il semestre è riconosciuto ai fini della pratica anche nel caso in cui il praticante, di concerto con il suo dominus e con sua comunicazione al Consiglio, risulti aver presenziato ad udienze di altri avvocati.

13.    Il praticante deve redigere almeno cinque atti a semestre ed indicare sul libretto della pratica gli atti, il loro oggetto e le attività stragiudiziali alle quali ha preso parte nonché le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione abbia assistito o collaborato.

14.    Il praticante deve depositare il libretto di pratica dopo la scadenza del semestre e non oltre 10 giorni dalla stessa, per ognuno dei quattro semestri, con l’annotazione del dominus attestante la veridicità delle annotazioni.

15.    Deve allegare al libretto la fotocopia dei verbali delle udienze dalle quali risulta la sua presenza o, nel caso abbia avuto difficoltà ad ottenere le copie, autocertificazione conforme al modello predisposto dal Consiglio dell’Ordine il quale potrà sempre richiedere la produzione di copie di uno o più verbali.

16.    Il praticante deve frequentare il corso di deontologia forense e fornire al Consiglio la documentazione della presenza con le modalità di volta in volta indicate.

17.    Il praticante che, con il consenso e sotto la responsabilità del dominus, intenda partecipare, per periodi limitati, a corsi di approfondimento in altri Stati  o svolgere una parte limitata della pratica presso studi di avvocati comunitari o extracomunitari dovrà chiedere il previo assenso del Consiglio dell’Ordine ed attenersi alle seguenti modalità:

§         rispettare l’obbligo di partecipazione alle venti udienze semestrali prescritte dal D.P.R. 101/90 presso le autorità giudiziarie italiane e fermo il fatto che il dominus deve operare il controllo della pratica svolta all’estero presso lo studio di un avvocato che eserciti effettivamente la libera professione;

§         produrre prima dell’inizio del periodo in oggetto dichiarazioni a firma del dominus e dell’avvocato straniero attestanti le attività da svolgere, ed al termine del periodo indicato, depositare una relazione consuntiva sempre controfirmata dai due professionisti che hanno sovrinteso alla pratica in detto periodo.

 

18.    Il praticante, al termine di ogni anno, deve depositare presso la segreteria del Consiglio il libretto della pratica accompagnato da una relazione, controfirmata dal dominus, nella quale devono essere illustrate le attività indicate in detto libretto ed i problemi, anche di natura deontologica, affrontati (almeno due casi). Nel caso in cui abbia frequentato la scuola forense è opportuno che alleghi anche copia dell’attestato di frequenza rilasciatogli dalla segreteria della scuola

19.    Il Praticante al conseguimento del certificato di compiuta pratica deve optare tra la formale richiesta di cancellazione dal Registro dei praticanti e la richiesta di abilitazione al patrocinio legale.

20.    Il praticante ha l’obbligo di provvedere al versamento della tassa annuale di iscrizione al Registro sino alla sua effettiva cancellazione.

 

 

ULTERIORI DOVERI DEL PRATICANTE ABILITATO AL PATROCINIO

21.    Il praticante abilitato al patrocinio che, al termine del primo anno di tirocinio, intenda proseguire la pratica al di fuori dello studio del dominus, deve comunicare il proprio intendimento al Consiglio, tenere e compilare il libretto della pratica con le udienze già richieste per il praticante oltre che trattare almeno venticinque nuovi procedimenti all’anno di cui almeno cinque penali quale difensore di fiducia  oppure cinque cause civili di cognizione.

22.    proseguito la pratica al di fuori dello studio del dominus deve tenere e compilare il libretto della pratica con le annotazioni relative all’attività svolta e produrre fotocopia dei verbali delle udienze alle quali ha partecipato quale difensore delle parti fornendo documentazione idonea a comprovare che si tratta di nuove cause.

23.    Il praticante abilitato al patrocinio che ha frequentato la pratica al di fuori dello studio del dominus deve depositare il libretto della pratica al Consiglio dell’Ordine al termine di ogni semestre.

24.    Il praticante abilitato al patrocinio che ha proseguito la pratica al di fuori dello studio deve depositare, alla fine dell’anno, il libretto della pratica accompagnato da una relazione nella quale devono essere illustrate le attività indicate in detto libretto, e i problemi anche di natura deontologica affrontati (almeno due casi).

25.    Deve altresì avere frequentato regolarmente il corso di deontologia forense.

26.     Il sessennio previsto dalla legge per l’esercizio del patrocinio inizia a decorrere dal primo giorno del secondo anno di pratica e spirato tale termine il praticante abilitato verrà cancellato dal Registro previa convocazione come previsto dalla delibera di questo Consiglio assunta nella riunione del 7/6/2007.

 

 le parti in corsivo sono state oggetto di modifica

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