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21/05/2020 Condividi

Scuola Forense: obbligatorietà frequentazione

Scuola Forense: obbligatorietà frequentazione (Iscritti dal 1 aprile 2020)

Il Consiglio, sentita la relazione del Segretario, ad integrazione e specificazione della deliberazione assunta nella seduta del 9 aprile 2020,

delibera

il tirocinante, iscritto al Registro dei Praticanti dal 1 aprile 2020 dovrà, obbligatoriamente, frequentare, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da Ordini e Associazioni, anche se la pratica avrà durata di mesi 16 ex art. 6 DL 22/2020.

In alternativa, il praticante potrà frequentare, sempre per la durata di diciotto mesi una Scuola di Formazione che sia riconosciuta dal Consiglio Nazionale Forense fornendo adeguata documentazione relativa all’iscrizione.

Il tirocinante iscritto alla Scuola delle Professioni, o che svolga il tirocinio della durata di un anno o di diciotto mesi presso un magistrato o Uffici Giudiziari e che dovrà svolgere, necessariamente, un periodo di pratica di sei mesi presso uno studio legale, dovrà, altresì, frequentare il corso di formazione di indirizzo professionale tenuto da Ordini e Associazioni per almeno un semestre.

Il tirocinante, che svolgerà la pratica presso l’Avvocatura dello Stato, dovrà, obbligatoriamente, frequentare per un periodo non inferiore a diciotto mesi, corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da Ordini e Associazioni.

Lo studente, ammesso al semestre di pratica anticipata, dovrà, obbligatoriamente, frequentare il corso di formazione di indirizzo professionale tenuto da Ordini e Associazioni.

 

estratto dalla delibera 20 maggio 2020

 

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