Protocollo d'Intesa C.P.O. Consiglio Giudiziario e Coa Genova
In data 4 novembre 2014, è stato stipulato il Protocollo d’intesa a tutela della maternità e della paternità nell’organizzazione delle attività giudiziarie e dei servizi amministrativi in relazione all’esercizio della professione forense, della sottoscrizione del quale si è fatto promotore il Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario di Genova, di cui fa parte un componente designato dall’Ordine degli Avvocati di Genova.
Il Protocollo individua pratiche virtuose funzionali alla tutela dello stato di gravidanza e della condizione di maternità e di paternità ed al riconoscimento della centralità del tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare nell’organizzazione lavorativa di donne e uomini, nonché strumenti organizzativi volti a tutelare la genitorialità e la parità di genere ed attuare, pertanto, le pari opportunità.
In particolare, il Protocollo prevede che:
- “Il Giudice, nel fissare le udienze e disporre i rinvii terrà conto dello stato di gravidanza della donna avvocato e del periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dalla legge e, in particolare, dal D.Lgs.vo n. 151/2001 e s.m.i., a prescindere dalla eventuale sussistenza di patologie connesse. Per il periodo anteriore a quello previsto dall’art. 16 D.Lgs.vo n. 151/2001 la causa di rinvio dovrà essere documentata con l’allegazione di un certificato medico da cui risulti la sussistenza di patologie e/o gravi complicazioni della gravidanza.
- Al fine di ottenere il rinvio, le avvocate e gli avvocati dovranno proporre apposita istanza all’Autorità Giudicante, alla quale dovrà essere allegato il certificato medico attestante la data presunta del parto o il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000. L’istanza dovrà essere comunicata anche al difensore di ogni controparte. Il rinvio concesso non potrà essere inferiore al periodo di astensione obbligatoria, così come previsto nel D.Lgs.vo n. 151/2001 e, indicativamente, non superiore a due mesi dalla fine di tale periodo, in considerazione dell’esigenza primaria di un celere ed efficace svolgimento del processo.
- Le gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, e la condizione di allattamento sono presi in considerazione dal giudice quale motivo di trattazione del processo ad orario specifico o di rinvio dell’udienza, qualora riferite al genitore avvocato che ne abbia la cura prevalente e non sia possibile provvedere altrimenti all’assistenza del figlio medesimo.
- Il giudice e gli avvocati, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli ed impegni professionali, nell’ordine di trattazione dei processi concederanno la precedenza a quelli in cui il difensore si trovi in stato di gravidanza o puerperio.
- Le Cancellerie e gli avvocati, nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria, nonché gli Ufficiali Giudiziari addetti all’Ufficio Notifiche ed Esecuzioni daranno la precedenza al difensore, alla praticante e alla delegata in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate all’allattamento, ad altri obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita od altre gravi necessità dei figli.
- Nei procedimenti penali con imputati sottoposti a custodia cautelare il difensore, prima di richiedere il rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 304 c.p.c., informerà l’imputato delle conseguenze dell’eventuale accoglimento dell’istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura relativo alla fase in cui si trova il procedimento.
- Nei procedimenti relativi alle misure di prevenzione, in quelli di sorveglianza ed in quelli che presentano ragioni particolari di celerità l’eventuale rinvio dell’udienza dovrà tenere conto di ogni altro interesse configgente e dei relativi termini processuali."
Avv. Anna Ruberto
componente del Comitato Pari Opportunità
presso Il Consiglio Giudiziario di Genova
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