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17/04/2019 Condividi

Mediazione obbligatoria - Comparizione personale della parte - Rappresentante sostanziale - Difensore munito di procura sostanziale

MASSIMA 

Cassazione civile sez. III - 27/03/2019, n. 8473 

PROCEDIMENTO CIVILE - Mediazione - - obbligatoria 

In materia di mediazione obbligatoria, davanti al mediatore è necessaria la comparizione "personale" delle parti, assistite dal difensore. Tuttavia, la parte ben può decidere di farsi sostituire da un proprio "rappresentante sostanziale", eventualmente anche dallo stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché però sia dotato di "apposita procura sostanziale". Non basta, dunque, la comune procura processuale autentica dall'avvocato medesimo. Inoltre, la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata già al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre. A queste conclusioni in merito alla condizione di procedibilità posta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal Dlgs 28/2010, affrontando per la prima volta la questione, è giunta la Cassazione pronunciandosi su un Contenzioso tra proprietario di un immobile e affittuario in cui era mancata la partecipazione personale delle parti. 

Fonte: 
Guida al diritto 2019, 17, 21 

 

Fonti Normative:

DLT 4 marzo 2010 n. 28 

download Cass Civ 27 Marzo 2019 n. 8473.pdf (.pdf 191 kB )

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