COA Genova -Patrocinio Stragiudiziale - Siam liquidazione parcelle
L’inserimento della domanda di liquidazione del compenso deve avvenire attraverso la piattaforma telematica SIAMM (https://lsg.giustizia.it/), utilizzando le credenziali SPID, CNS, CIE.
A tale proposito, è di fondamentale importanza informare i Colleghi che tale piattaforma NON consente di correggere le istanze e/o integrare i documenti in esse inseriti. In tali circostanze, infatti, è previsto unicamente il RIGETTO della istanza di liquidazione.
Interpellato il supporto tecnico SIAMM proprio sulla questione, la comunicazione pervenuta è la seguente: “dopo l’invio, in caso di errore e/o necessità di implementazione, devono scriverci così che possiamo riportare l’istanza in bozza e loro possono poi di nuovo operarci sopra. La valutazione dopo i termini ultimo, con un rifiuto, non permetterà agli utenti di inserire nuovamente la pratica. In caso se avete contatti con gli utenti potete dire loro di scriverci per risolvere la problematica (supporto.siamm@giustizia.it)”.
Si ritiene quindi utile ricordare che la documentazione assolutamente necessaria ed imprescindibile da allegare all’istanza è la seguente:
1. copia del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio;
2 documentazione da cui si possa evincere che trattasi di materia obbligatoria per la mediazione o la negoziazione assistita;
3 copia del verbale attestante l’esito positivo della mediazione o copia dell’accordo di negoziazione assistita;
4 autocertificazione della parte ammessa che alla data dell’istanza permangono i requisiti per la concessione del g.p. e non vi sono state modiche o che le stesse non hanno fatto venir meno il requisito;
5 proforma di parcella;
6 istanza di liquidazione predisposta ai sensi del D.M. 55/2014 così come novellato.
Pare, inoltre, necessario rilevare che il patrocinio a spese dello Stato sia per la mediazione nelle controversie civili e commerciali che per la negoziazione assistita è assicurato solo nelle materie per le quali le procedure sono previste quali condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Pertanto, allo stato, non è assicurato il patrocinio a spese dello Stato per le controversie in materia di separazione personale e divorzio definite con la negoziazione assistita.
Infine, si ricorda che sia per la mediazione (art. 15-quinquies DLgs 28/2010) che per la negoziazione assistita (art. 11-quinquies Dlgs 132/2014), chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine degli avvocati in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere la controversia.
In caso di dubbi o per ulteriori chiarimenti, la Commissione parcelle e la Commissione patrocinio a spese dello Stato sono a disposizione dei Colleghi.
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