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16/11/2015 Condividi

Agenzia Entrate Dir. Reg.le Genova - Accesso banche dati - procedura velocizzata

"  Considerato che stanno pervenendo numerose istanze di accesso alle banche dati dell’anagrafe tributaria compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, ex art. 492 bis c.p.c., ovvero notizie telefoniche o di persona sulle modalità operative di tali attività si ritiene utile veicolare le informazioni di base necessarie a velocizzare tale iter operativo.
Si fa riserva di trasmettere eventuali ulteriori integrazioni/approfondimenti e si segnala che per qualsiasi richiesta l’Ufficio preposto a riceverle è la Direzione Regionale e non le Direzioni Provinciali.
Ringrazio per la collaborazione e resto a disposizione per eventuali chiarimenti
 
Cordiali saluti

                                                     f.to  Per il Direttore regionale

                                                 Il funzionario delegato alla firma  
                                                             Marina Plazza   
  
          
             Agenzia delle Entrate
  Direzione Regionale della Liguria

  Ufficio Accertamento e riscossione  "

Istanze di accesso alle banche dati dell’anagrafe tributaria compreso l’Archivio dei rapporti finanziari ex art. 492 bis c.p.c.

 
 
L’articolo 14 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 ha modificato l’articolo 155 quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e garantisce al creditore, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, l’immediata fruibilità delle informazioni contenute nelle banche dati  dell’anagrafe Tributaria compreso l’Archivio dei rapporti finanziari,  come previsto dall’articolo 492 bis c.p.c.[1]
 
Analoga garanzia opera, previa autorizzazione del giudice e ai sensi dell’articolo 15, comma 10, della Legge n. 3  del 2012,  a favore  degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento in virtù del D.M. 202 del 24 settembre 2014 (con il quale il Ministero della Giustizia ha disciplinato i requisiti di iscrizione nel registro di tali organismi).
 
La trattazione delle istanze di accesso alle banche dati dell’anagrafe tributaria che includono anche l’accesso all’Archivio dei rapporti finanziari formulate dai creditori ai sensi dell’articolo 492 bis del codice di procedura civile e dagli Organismi di composizione della crisi ai sensi della legge n. 3 del 2012 ricade nella competenza della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
 
La competenza è determinata dalla sede del Tribunale che rilascia l’autorizzazione all’accesso agli atti (tale autorizzazione dovrà contenere i nominativi dei soggetti  ivi citati,  per i quali è richiesto l’accesso ai dati dell’anagrafe tributaria,  o dovrà comunque essere inequivocabilmente riferibile a tali soggetti. In tal caso i dati personali che consentano di individuare il debitore,  quali data e luogo di nascita, codice fiscale, ecc. dovranno essere riportati nell’istanza presentata al tribunale).
 
L’istanza dovrà essere trasmessa  preferibilmente  tramite P.E.C. all’indirizzo dr.liguria.gtpec@pce.agenziaentrate.it., ovvero con il servizio postale (con raccomandata A.R. all’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria – Via Fiume 2 – 16121 Genova) o anche consegnata manualmente all’ufficio Protocollo della medesima Direzione regionale.
 
Tutte le istanze dovranno necessariamente essere corredate dell’autorizzazione rilasciata dall’autorità giudiziaria competente e dovranno individuare correttamente il soggetto indicato nelle istanze segnalando il codice fiscale, ovvero i dati anagrafici se trattasi di persone fisiche.
Potranno inoltre essere presentate  eventuali richieste di accesso all’Archivio dei rapporti finanziari di altro tipo, come ad esempio quelle formulate dall’autorità giudiziaria, anche tramite CTU  o quelle pervenute dagli eredi, con esclusione di coloro che rivestono ancora il ruolo di chiamati all’eredità.
 
Qualora la richiesta non provenga dal creditore, ma da un legale al quale il creditore medesimo abbia rilasciato procura speciale, tale procura dovrà essere formalizzata  a margine dell’istanza o comunque citata negli atti processuali allegati.  
 
In merito alle  informazioni  presenti nelle banche dati dell’Anagrafe Tributaria l’Agenzia può fornire al creditore autorizzato solo quelle concernenti la situazione patrimoniale del debitore, ed in particolare:
- l’ultima dichiarazione dei redditi presentata (e/o altre annualità su espressa richiesta), ad esclusione dei quadri concernenti i dati sensibili;
- i redditi percepiti risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta (specificare le annualità);
- gli estremi degli atti del registro (indicare gli anni).
L’Agenzia delle Entrate non è  invece tenuta a fornire le informazioni di cui non è titolare, come ad esempio la proprietà di auto o natanti del soggetto debitore oppure dati previdenziali.
Le informazioni ipotecarie e catastali relative agli immobili, dovranno essere acquisite rivolgendosi direttamente  agli Uffici Provinciali-Territorio competenti o per via telematica.
Per quanto riguarda le informazioni contenute nell’Archivio dei rapporti finanziari i dati acquisibili sono quelli che attengono all’esistenza e alla natura dei rapporti finanziari dei contribuenti, senza dar conto della giacenza sul conto.
Per le operazioni di ricerca, visura e rilascio di copie di documenti  è  dovuto il pagamento  di tributi speciali, secondo quanto previsto dalla Tabella “A” allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 648.
 
Nello schema sottostante sono riepilogati  gli importi dovuti a titolo di tributi speciali per la tipologia di atti maggiormente richiesti:
 

Tipologia di atto richiesto Tributo speciale a titolo di: Importo
Dichiarazioni dei redditi  
Diritti di  ricerca
Diritto  fisso   
Prima pagina                                       
Pagine successive alla prima
€ 1,86
€ 0,93
Redditi percepiti risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta € 0,31
€ 0,15
Dichiarazioni IVA Diritti di ricerca                                
Diritto fisso                                           
Prima pagina                                         
Pagine successive alla prima
€ 7,44
Atti del Registro € 3,72
Anagrafe dei rapporti finanziari € 1,24
€ 0,62

 
Il costo della spedizione dei documenti resta a totale carico del richiedente, ma per la spedizione tramite P.E.C. nulla è dovuto.
 
Qualora sia necessaria la scansione di documenti cartacei, i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di € 0,20 a pagina formato A4
 
Anche al fine di quantificare  l’importo dovuto, nell’istanza sarà comunque necessario indicare dettagliatamente:
a)     Quale sia la tipologia di documentazione contenuta nell’anagrafe tributaria da acquisire, oltre all’archivio dei rapporti finanziari (ad esempio quindi se in aggiunta all’ultima dichiarazione dei redditi presentata interessino dichiarazioni riferite a periodi precedenti )
b)    la modalità prescelta per la spedizione dei documenti (PEC, fax o altro)
 
Il pagamento dei Tributi Speciali potrà essere effettuato:
 
-         con il Modello F23
-         con il contrassegno sostitutivo delle marche da bollo per importi non superiori ad € 25,82 (ex art. 3, comma 3 del Decreto dirigenziale del 9 dicembre 19997 del Ministero delle Finanze).
 
In caso di positiva evasione dell’istanza di accesso,  l’importo dovuto per il pagamento dei tributi speciali e le modalità di effettuazione del medesimo pagamento  verranno sempre comunicati con nota separata, in quanto da versare anticipatamente  al rilascio delle informazioni.




[1] L’articolo 492 bis prevede che l’ istanza del creditore procedente  venga  esaminata ed autorizzata dal Tribunale del luogo in cui il debitore ha residenza, il domicilio, la dimora o la sede. 

 

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