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15/10/2010 Condividi

Termini opposizione D.I. - circolare del Consiglio

Genova, 15 ottobre 2010

 A tutti gli iscritti

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Cari Colleghi,

 come sapete, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 19246 in data 09/09/2010, è intervenuta – in maniera dirompente – sulla disciplina delle opposizioni a decreto ingiuntivo. In particolare, sul termine per l’iscrizione a ruolo di dette opposizioni.

 

E tanto, affermando il principio per il quale siffatta iscrizione andrebbe effettuata entro 5, anziché entro 10 giorni dalla notifica dell’opposizione stessa, in ogni caso, ossia anche laddove l’opponente non si sia avvalso della facoltà di dimidiare (o comunque di abbreviare) il termine a comparire stabilito dalla legge in favore del convenuto.

 

La già segnalata portata dirompente della pronuncia sta, invero, negli effetti della mancata tempestiva iscrizione a ruolo (entro 5 gg.) delle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, comprese quelle già pendenti: improcedibilità dell’opposizione, rilevabile d’Ufficio.

 Appena diffusasi la motivazione della cennata sentenza, i Giudici di merito si sono addentrati nella questione, vuoi per essere stati richiesti dagli opposti di far dichiarare l’improcedibilità delle opposizioni nanti a loro pendenti (siccome iscritte a ruolo in maniera non tempestiva), vuoi, addirittura, di propria iniziativa.

 Due sono gli orientamenti che si stanno via via formando:

 -          il primo, (fondato anche su antecedenti pronunce della Corte di Cassazione, quale la 2/7/2010, n. 15811) teso a salvare la validità delle opposizioni pur iscritte a ruolo tra il 6° ed il 10° giorno dalla notifica, in applicazione dell’art. 153 comma 2 o dell’art. 184 bis c.p.c., sulla remissione in termini (così, a mero titolo esemplificativo: Tribunale di Nola, ordinanza 28/9/2010, di invito alle parti “a valutare un eventuale istanza di remissione in termini”);

 

-          il secondo, teso, in ogni caso, a salvare tali opposizioni <>, ma sulla scorta dell’affermata irretroattività della pronuncia della Corte di Cassazione a S.U. (così, Tribunale di Varese, 8/10/2010: “un’interpretazione costituzionalmente orientata, intrisa dei principi della giurisprudenza comunitaria ed internazionale richiamata, impone di ritenere che la parte – piuttosto che essere rimessa in termini, con regressione del giudizio e conseguente grave danno alla giurisdizione – dev’essere considerata come aver agito correttamente, su mero accertamento del giudice di merito, che verifica l’overruling e l’affidamento incolpevole del litigante … In altri termini, in caso di decisioni alle quali non può riconoscersi effetto meramente dichiarativo, alla lice dell’evoluzione dell’ordinamento civile italiano, deve escludersi l’efficacia retroattiva delle nuove regole interpretative in materia processuale e di accesso alla giustizia. Ovvio che, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza – 9/9/2010 – tutti i procedimenti civili di nuova instaurazione saranno sottoposti alla nuova interpretazione nomofilattica, ritenendo questo giudice di dover rispettare e applicare il Supremo pronunciamento per l’avvenire” ).

 Per parte sua, il Consiglio Nazionale Forense ha suggerito di imboccare una <>, ossia una soluzione di fonte legislativa; e tanto, formulando una “richiesta di leggina urgente, che impedisca le dichiarazioni in massa di improcedibilità delle opposizioni a decreto ingiuntivi nelle quali l’opponente non si sia costituito nel termine di 5 gg.” (cfr comunicato stampa C.N.F. 6/10/2010).

 

Sull’argomento, di estrema delicatezza ed attualità, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, in persona del sottoscritto Consigliere, ha immediatamente cercato un confronto con il Presidente Viazzi, e con il Presidente Costanzo, esponendo loro l’urgenza di una presa di posizione ed illustrando le iniziative prese sia dai Giudici di merito, sia dagli altri Ordini Forensi, sia dal C.N.F..

 I Giudici del Tribunale di Genova si riuniranno, quindi, probabilmente già il 19/10 p.v., per valutare le varie soluzioni possibili, e, se possibile, tracciare le linee guida per il futuro, di modo che i Magistrati assegnati alle Sezioni I^ e VI^ possano muoversi secondo un percorso comune e condiviso.

 Non appena avrò notizia degli esiti dell’incontro, sarà mia cura tenerVi informati.

 Il Consigliere                                                                                Il Presidente
Avv. Mauro Ferrando                                                                    Avv. Stefano Savi

 

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