Termini opposizione D.I. - circolare del Consiglio
Genova, 15 ottobre 2010
A tutti gli iscritti
ad Albi e Registri
loro studi
via e-mail
Cari Colleghi,
come sapete, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 19246 in data 09/09/2010, è intervenuta – in maniera dirompente – sulla disciplina delle opposizioni a decreto ingiuntivo. In particolare, sul termine per l’iscrizione a ruolo di dette opposizioni.
E tanto, affermando il principio per il quale siffatta iscrizione andrebbe effettuata entro 5, anziché entro 10 giorni dalla notifica dell’opposizione stessa, in ogni caso, ossia anche laddove l’opponente non si sia avvalso della facoltà di dimidiare (o comunque di abbreviare) il termine a comparire stabilito dalla legge in favore del convenuto.
La già segnalata portata dirompente della pronuncia sta, invero, negli effetti della mancata tempestiva iscrizione a ruolo (entro 5 gg.) delle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, comprese quelle già pendenti: improcedibilità dell’opposizione, rilevabile d’Ufficio.
Appena diffusasi la motivazione della cennata sentenza, i Giudici di merito si sono addentrati nella questione, vuoi per essere stati richiesti dagli opposti di far dichiarare l’improcedibilità delle opposizioni nanti a loro pendenti (siccome iscritte a ruolo in maniera non tempestiva), vuoi, addirittura, di propria iniziativa.
Due sono gli orientamenti che si stanno via via formando:
- il primo, (fondato anche su antecedenti pronunce della Corte di Cassazione, quale la 2/7/2010, n. 15811) teso a salvare la validità delle opposizioni pur iscritte a ruolo tra il 6° ed il 10° giorno dalla notifica, in applicazione dell’art. 153 comma 2 o dell’art. 184 bis c.p.c., sulla remissione in termini (così, a mero titolo esemplificativo: Tribunale di Nola, ordinanza 28/9/2010, di invito alle parti “a valutare un eventuale istanza di remissione in termini”);
- il secondo, teso, in ogni caso, a salvare tali opposizioni <
Per parte sua, il Consiglio Nazionale Forense ha suggerito di imboccare una <
Sull’argomento, di estrema delicatezza ed attualità, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, in persona del sottoscritto Consigliere, ha immediatamente cercato un confronto con il Presidente Viazzi, e con il Presidente Costanzo, esponendo loro l’urgenza di una presa di posizione ed illustrando le iniziative prese sia dai Giudici di merito, sia dagli altri Ordini Forensi, sia dal C.N.F..
I Giudici del Tribunale di Genova si riuniranno, quindi, probabilmente già il 19/10 p.v., per valutare le varie soluzioni possibili, e, se possibile, tracciare le linee guida per il futuro, di modo che i Magistrati assegnati alle Sezioni I^ e VI^ possano muoversi secondo un percorso comune e condiviso.
Non appena avrò notizia degli esiti dell’incontro, sarà mia cura tenerVi informati.
Il Consigliere Il Presidente
Avv. Mauro Ferrando Avv. Stefano Savi
SEDE DEL CONSIGLIO Palazzo di Giustizia - Piazza Portoria, 1 - 16121 Genova | Tel 010.566217 - 010.566432 Fax 010.565300 segreteria@ordineavvocatigenova.it
PRIVACY POLICY | © ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA 2024 | DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ | OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
P.IVA 02080000991 / C.F. 80030990107 | COD. UNIVOCO: UFXAIK | ENTE SOGGETTO A SPLIT PAYMENT