Corte Costituzionale - il trattenimento dello straniero per pretestuosità della domanda di asilo non è una sanzione, cui occorra estendere la disciplina penalistica del “diritto al silenzio”
Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza numero 78, depositata oggi, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 6, comma 5, del decreto legislativo numero 142 del 2015 e 14, comma 4, del decreto legislativo numero 286 del 1998, sollevata dalla Corte d’appello di Torino, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.
Avendo raccolto dal richiedente protezione internazionale, nel corso dell’udienza di convalida del trattenimento per pretestuosità della domanda di asilo, dichiarazioni giudicate rilevanti ai fini della convalida stessa, il rimettente aveva censurato il combinato disposto delle suddette norme, nella parte in cui non garantisce al trattenuto il c.d. diritto al silenzio, e gli appositi preventivi avvisi, in analogia con la disciplina penalistica.
La Corte costituzionale ha sottolineato che il trattenimento per pretestuosità della domanda di asilo è una misura cautelare, non una sanzione, e che quindi è improprio riferire ad esso il diritto al silenzio, quale garanzia contro le dichiarazioni auto-indizianti, viceversa necessaria a tutela di chi è esposto a sanzioni – formalmente o sostanzialmente – penali.
Nell’illustrare la differenza rispetto alla condizione personale dell’indagato o imputato, la sentenza rimarca che «lo straniero trattenuto in attesa di rimpatrio non è accusato di un illecito, non è chiamato a difendersi da un’accusa, né rischia l’irrogazione di una sanzione; piuttosto, qualora si determini alla richiesta di protezione internazionale, è interessato a ottenere la giusta considerazione della sua vicenda umana, e ha pertanto l’onere di esporre tutte le ragioni utili a definirla».
La Corte costituzionale sottolinea che la disciplina dell’udienza di convalida del trattenimento assicura all’interessato la garanzia della difesa tecnica, altresì prevedendo la facoltatività della sua partecipazione personale all’udienza stessa e la spettanza di un adeguato termine di preparazione.
Comunque – rammenta la sentenza –, «nel procedimento di convalida del trattenimento, incidente sulla libertà della persona, le dichiarazioni rese dall’interessato devono essere valutate dal giudice in base al criterio ordinario del prudente apprezzamento, senza automatismi di prova legale, non configurabili in materia di diritti indisponibili».
Roma, 14 maggio 2026
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