COMUNICAZIONE IMPORTANTE - Notificazioni a mezzo PEC - MODIFICHE DAL 14 GENNAIO
Cari Colleghi
è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30/12/2023 il Decreto del Ministro della Giustizia n°217/2023;
Tale provvedimento abroga, inopinatamente, l'art. 18 del Decreto Ministro della Giustizia n°44 del 2011, con il quale erano state dettate le disposizioni tecniche per le notificazioni telematiche eseguite dagli avvocati relativamente agli atti civili e agli atti stragiudiziali destinati ad essere prodotti nel giudizio civile ai sensi dell'articolo 3 bis L. 53/ 94.
In conseguenza di tale abrogazione parrebbe venuta meno anche la regola di riferimento richiamata dall'art. 83 c.p.c. c.3 e qualificabile quale strumento di congiunzione informatica “in calce” all'atto processuale.
Il succitato decreto entrerà in vigore il 14 Gennaio 2024 e da quella data non saranno più vigenti le succitate regole tecniche di cui all’art. 18 del D.M. 44/2011 per l’esecuzione delle notificazioni a mezzo PEC, peraltro divenute obbligatorie per effetto della c.d. riforma Cartabia con il novellato art. 137 c.p.c. e 3 ter della L. 53/1994.
Pertanto dal 14 gennaio 2014 gli Avvocati non dovrebbero più disporre dello strumento di congiunzione informatica all’atto del processo cui accedere, come previsto sino ad ora con il comma V dell’art. 18 D.M. 44/2011.
A seguito della segnalazione di tale problematica il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco, ha già avviato una interlocuzione con il dicastero della Giustizia per una correzione sul decreto ministeriale 217/2023 relativamente alla inavvertita abrogazione dell'articolo 18 del dm 44/2011 in materia di notificazioni telematiche degli atti civili ottenendo rassicurazioni dal Ministero in ordine ad un pronto intervento che possa ripristinare la possibilità per gli avvocati di esperire le notifiche in proprio a mezzo PEC.
Vista la problematica insorta ed in considerazione del preannunciato imminente intervento correttivo il Consiglio dell’Ordine raccomanda ai propri iscritti la massima attenzione nell’effettuare le notifiche obbligatore previste in via telematica e l’adozione di tutte quelle cautele e precauzioni necessarie per notificare un atto che raggiunga effettivamente lo scopo proprio previsto ex lege e possa ridurre le eccezioni di validità delle procure notificate nel medesimo messaggio pec ed attestate conformi agli eventuali originali cartacei in sede di relata di notifica (e ciò soprattutto per quelle notifiche in cui la notificazione della procura risulta essenziale).
Il Consiglio dell’Ordine continuerà a monitorare la situazione e a fornire comunicazione.
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