Seguici su Facebook Seguici su Telegram Seguici su Youtube Seguici tramite RSS
Logo
HOME / NEWS ED EVENTI
11/09/2025 Condividi

COA Genova - Osservatorio equo compenso - comunicazione importante

Si informano i Colleghi che il bando del Comune di Rezzoaglio è stato espunto dalle pubblicazioni sul nostro sito in quanto, a seguito dei consueti controlli esperiti dall’Osservatorio sull’equo compenso del COA di Genova è stato ritenuto in contrasto a quanto previsto dalla legge 49 del 2023.
Segnaliamo che l’Osservatorio, nel pieno esercizio dei poteri conferiti dalla norma a tutela dell’equo compenso si è già adoperato in numerose occasioni diffidando formalmente svariate pubbliche amministrazioni all’applicazione di quanto previsto dalla legge con riguardo al conferimento di incarichi legali al fine di assicurare al professionista un compenso "proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale" secondo i parametri forensi così come determinati dal D.M.55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
In particolare, nell’ ultimo mese abbiamo provveduto a diffidare ulteriori due amministrazioni per l’incongruità del compenso legale rispetto agli incarichi in affidamento.
L'Osservatorio sull'Equo Compenso del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova deve necessariamente rammentare che la Legge n. 49 del 2023, in materia di equo compenso delle prestazioni professionali pone in essere una serie di regole finalizzate ad assicurare al professionista un compenso "proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale" rafforzando, in tal senso, la tutela nel rapporto contrattuale con i così detti contraenti forti ove sono ricompresi gli enti pubblici le banche e imprese private.
In particolare, per mero tuziorismo, appare opportuno ricordare che:

1) secondo l’art. 3, sono nulle le clausole che prevedono un compenso inferiore ai  parametri del D.M., nonché quelle che vietano al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione, o che impongano l’anticipazione di spese, o che, comunque attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità del lavoro svolto o del servizio reso.
Con riguardo alla nullità deve precisarsi che il comma 4 del medesimo articolo prevede l'operatività della stessa per le singole clausole non comportando la nullità del contratto stesso, che rimane valido ed efficace.
Pertanto, la nullità produce i suoi effetti solo a vantaggio del professionista.
Inoltre, il comma 5 prevede che: "La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.
 
2) ai sensi dell'art. 5 comma 4, gli Ordini Distrettuali sono "legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso", avendo specifica funzione di controllo sull'applicazione della legge attraverso i propri Osservatori.
 
Chiediamo a tutti i Colleghi di voler segnalare possibili situazioni analoghe all’Osservatorio equo compenso del COA di Genova al fine di permettere la piena applicazione della legge 49/2023 a tutela di tutta la categoria.

SEDE DEL CONSIGLIO Palazzo di Giustizia - Piazza Portoria, 1 - 16121 Genova | Tel 010.566217 - 010.566432 Fax 010.565300 segreteria@ordineavvocatigenova.it
PRIVACY POLICY | © ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA 2024 | DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ | OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
P.IVA 02080000991 / C.F. 80030990107 | COD. UNIVOCO: UFXAIK | ENTE SOGGETTO A SPLIT PAYMENT