Precisazioni e Specifiche in Materia di Ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato (D.P.R. 115/2002) – Una istanza per procedimento.
Premesso che il Patrocinio a Spese dello Stato è assicurato per la difesa del cittadino non abbiente, nel rispetto delle condizioni stabilite dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. Spese di Giustizia);
considerato l'aggiornamento periodico dei limiti di reddito ai sensi dell'Art. 77 del D.P.R. 115/2002;
tenuto conto della necessità di fornire uniformità e chiarezza operativa ai fini della presentazione e della delibera delle istanze di ammissione;
la Commissione Gratuito Patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova emana le seguenti specifiche operative:
1. Aggiornamento dei Limiti di Reddito per l'Ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.
Si porta a conoscenza che, ai sensi dell'Art. 76, comma 1, del D.P.R. 115/2002, l'importo massimo del reddito imponibile (risultante dall'ultima dichiarazione) per l'ammissione al patrocinio è stato aggiornato. Attualmente, tale reddito non deve essere superiore a € 13.659,64.
A tal fine, si ricorda che:
• Se l'istante convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
• Tale limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi, limitatamente ai processi penali (Art. 92 T.U.).
• Ai fini della determinazione del reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.
2. Ambito di Applicabilità dell'Istanza di Ammissione (Art. 75 T.U.) e Necessità di Istanze Separate per Nuove Procedure.
Si rammenta che, in linea generale e salvo quanto infra specificato, l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse (Art. 75, comma 1, D.P.R. 115/2002).
Tuttavia, ai fini della corretta gestione e del monitoraggio delle spese, si specifica che:
Ogni procedura (sia essa principale, derivata o incidentale) alla quale venga assegnato un autonomo numero di ruolo (o un sub procedimento) deve essere supportata da una istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato separata e distinta.
Pertanto:
• Per ogni procedimento (o sub-procedimento) che comporta l'assegnazione di un nuovo fascicolo con proprio numero di ruolo (o di un numero di sub progressivo che ne indica l'autonomia procedimentale rispetto al fascicolo principale) è necessario depositare una nuova e specifica istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.
• L'istanza deve contenere l'indicazione del processo cui si riferisce (Art. 79, comma 1, lett. a, D.P.R. 115/2002) e deve essere corredata dalla documentazione necessaria, inclusa l'autocertificazione reddituale.
• Questa specificazione si rende necessaria per garantire che, in conformità con i principi di cui al T.U., la non manifesta infondatezza della pretesa (requisito fondamentale per l'ammissione, Art. 122 D.P.R. 115/2002) possa essere valutata in relazione al merito specifico della nuova procedura introdotta.
3. Ammissione per Procedimenti Stragiudiziali.
Si ricorda inoltre che l'istanza di ammissione è prevista anche per i procedimenti stragiudiziali, quali la mediazione e la negoziazione assistita.
• Per le procedure di mediazione, è competente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente.
• Per le procedure di negoziazione assistita, è competente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il Tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.
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