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10/03/2018 Condividi

Associazioni professionali, Società - artt.4, 4bis L.P. iscrizione all'Albo - Tassa iscrizione annuale

 

RIUNIONE DEL 1° MARZO 2018

 

IL CONSIGLIO,

sentite le relazioni del Presidente, del Consigliere relatore Avv. Bajetto e del Consigliere Segretario,

VISTI

-       l’articolo 7 comma 2 D.L. Luogotenenziale 23/11/44 n. 382 secondo il quale "il Consiglio (dell'Ordine) può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari" riconoscendo quindi all'ente una potestà impositiva. 

-       la Legge 31/12/2012 n. 247 e successive modificazioni,

-       il DM 16/8/2016 n.178

-       la legge 4/8/2017 n.124,

CONSIDERATO

-       l’orientamento giurisprudenziale (riassunto in Cass. Sez. Unite ord.  11/01/2011 n. 1782) secondo cui l’importo della quota di iscrizione non è commisurato al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell'ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l'iscritto;

-       che detta spesa è quella relativa alla provvista dei mezzi finanziari necessari al Consiglio non solo per il   controllo dell'albo,  ma anche per lo svolgimento di tutte quelle attività e competenze in questi ultimi anni delegate agli Ordini dal legislatore  e che si riassumono nell’esercizio della funzione pubblica di tutela dei cittadini, potenziali fruitori delle prestazioni professionali degli iscritti;

-       che per determinare l’importo della quota associativa non si possono non considerare i molteplici beni e servizi forniti  dal  Consiglio di Genova in favore dei propri iscritti (ad es. piattaforma e-learning, corsi di formazione gratuiti, scuola Forense per i praticanti, abbonamento gratuito alla piattaforma Diritto 24, disponibilità di attrezzature e locali per svolgere – sia pur limitatamente – la propria attività  e la propria formazione, indirizzo PEC , biblioteca) oltre alle molteplici  attività amministrative proprie del Consiglio il cui assolvimento assorbe gran parte delle  risorse  rappresentando  un elevato costo sia in termini di lavoro dipendente che di spese vive.

In via meramente esemplificativa va ricordata l’attività svolta dal Consiglio in materia

-       di iscrizione, trasferimento e cancellazione all’Albo Avvocati ed a tutti i numerosi registri ed elenchi (di cui all’art. 15 Legge Prof.) cui sono connesse necessariamente attività di controllo ed accertamento circa l’esistenza dei requisiti di cui agli artt. 17 e seguenti della Legge Professionale;

-       di rilascio di certificazioni;

-       di valutazione delle richieste di accreditamento di eventi formativi (cui si aggiunge ogni attività relativa all’organizzazione diretta degli eventi);

-       di rilascio dei pareri consultivi previsti per legge;

-       di convocazione ed ascolto delle parti per tentativi di conciliazione in materia parcellare non coperti da opinamento;

-       di valutazione richieste ed ammissione al Gratuito Patrocinio nel settore Civile;

-       di organizzazione e gestione del Consiglio Distrettuale di Disciplina e dei locali ed attrezzature ad esso riservati;

-       di organizzazione ed assolvimento di ogni attività relativa allo “sportello del cittadino”;

-       di organizzazione ed assolvimento di ogni attività necessaria allo svolgimento delle incombenze relative all’organismo di mediazione anche con la messa a disposizione di risorse umane e materiali il cui costo non è interamente coperto dai versamenti dei richiedenti;

-       di conciliazione nelle vertenze tra gli iscritti ed i propri ex clienti.

 

PRESO ATTO

-       che a tutte le attività già svolte dai Consigli vanno oggi ad aggiungersi anche tutte quelle ulteriori relative all’iscrizione ed al controllo di nuove realtà giuridiche e professionali quali sono le associazionitra avvocati (art.4 comma 1, legge prof.), le associazioni cui possono partecipare anche altri liberi professionisti appartenenti ad altre discipline professionali (art.4 comma 2, legge prof.) e le società per l’esercizio della professione forense (art. 4-bis legge prof.);

-       che sono stati, quindi, introdotti a carico del COA obblighi di verifica: A) sulla sussistenza dei presupposti per l’iscrizione all’albo di forme associative e/o societarie; B) di verifica dei presupposti per il mantenimento dell’iscrizione; C) di aggiornamento periodico  degli albi con  l’indicazione  analitica dei nominativi dei componenti l’associazione e/o società; D) di  cancellazione in assenza dei requisiti  per il mantenimento dell’iscrizione con l’attivazione della relativa procedura;

-       che, pertanto, è innegabile come il COA sia tenuto a fornire servizi e prestazioni, non solo in favore dei singoli Iscritti, ma anche a favore delle associazioni o società delle quali siano partecipi.

 

CONSIDERATO

-       che delle prestazioni sopra descritte beneficiano in via immediata e diretta anche i nuovi enti iscritti ed in via mediata i soci degli stessi enti. 

-       che appare quindi necessario determinare le quote di iscrizione alla sezione speciale dell’Albo delle Associazioni Professionali e delle Società al fine di coprire i nuovi oneri che ricadono sul Consiglio per queste nuove attività che impongono maggiori controlli da parte del COA e, dunque, maggiori costi che debbono necessariamente ricadere sulle stesse;

 

DELIBERA

-       di introdurre per l’iscrizione alla Sezione Speciale dell’Albo delle Associazioni Professionali o Multidisciplinari e per le successive attività di controllo circa la sussistenza e permanenza dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione una tassa annuale a carico di ciascuna Associazione:

-       € 150 (centocinquanta) se il numero di associati è inferiore alle dieci unità;

-       € 250 (duecentocinquanta) se il numero di associati è pari a dieci o più unità;

-       € 30 (trenta) per ciascun associato non esercente la professione forense e non iscritto ad albi o registri dei C.O.A.; ciò in considerazione della specifica attività di iscrizione e controllo determinata dalla non appartenenza all’Albo del professionista.

Qualora, successivamente all’anno di iscrizione intervengano variazioni del numero associativo queste non saranno rilevanti nell’anno in corso, ma avranno effetto sulla determinazione della tassa dovuta per l’anno successivo.

-    Di introdurre per l’iscrizione delle Società previste dall’art. 4 bis legge professionale alla sezione specialedell’Albo e per le successive attività di controllo circa la sussistenza e permanenza dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione una tassa annuale a carico della Società determinata in misura fissa in proporzione al “capitale o fondo di dotazione” della societàal momento dell’iscrizioneed alla data del 1° gennaiodei successivi anni per il quale si effettua il versamento.

In particolare:

-       € 300 (trecento) a carico della società se la stessa è costituita in qualsiasi forma con un capitale sociale o un fondo di dotazione alla data del 1° gennaio di importo non   superiore a € 49.999,99; 

-       € 500 (cinquecento) a carico della società se la stessa è costituita in qualsiasi forma con un  capitale sociale o fondo di dotazione di importo uguale o superiore a € 50.000,00.

 

-       € 30 (trenta) a carico della Società (in aggiunta all’importo di competenza sopra indicato) per ciascun socio facente parte della compagine societaria in considerazione delle complesse attività di iscrizione all’albo e di controllo da espletare e delle spese da sostenere per le verifiche richieste dalla legge.

Nel caso in cui, successivamente all’anno di iscrizione intervengano variazioni di capitale o fondo di dotazione o nel numero di soci queste non saranno considerate per l’anno in corso, ma avranno effetto sulla determinazione della tassa dovuta per l’anno successivo.

 

DELIBERA ALTRESI’

che ogni associazione e/o società di nuova costituzione ovvero già esistente alla data odierna effettui la formale richiesta di iscrizione all’Albo con allegazione di tutti i documenti ed i dati necessari all’acquisizione delle informazioni occorrenti secondo quanto disposto dalla legge professionale.

Le richieste di iscrizione corredate dai suddetti dati e documenti dovranno essere fatte pervenire al Consiglio dell’Ordine entro e non oltre la data del 30 marzo 2018 con avvertimento che – in difetto – non potrà darsi seguito alla detta iscrizione e che di essa non potrà essere data pubblicità attraverso la ormai prossima pubblicazione cartacea dell’Albo.

Il Presidente

f.to Avv. Alessandro Vaccaro

 

Il Cons. Segretario

f.to Avv. Angelo Ramoino

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