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09/11/2019 Condividi

esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente - accertamento requisiti (art. 21 L.P.)

 

 Genova, 7 novembre 2019

 

Circ. 10/2019

 

 

Cari Colleghi,

 

l'articolo 21 della legge 247/2012 impone ad ogni consiglio circondariale di verificare, con regolarità e cadenza triennale che ogni iscritto stia esercitando la professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. Effettuata la verifica il consiglio deve cancellare l'iscritto nel caso in cui non sia accertata la sussistenza del requisito.

Ai sensi dell'articolo 2 co 2 del regolamento 25 febbraio 2016 n. 47:

"la professione è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato:

  1. è titolare di una partita Iva attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita Iva attiva;
  2. ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altro avvocato;
  3. ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se, l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista;
  4. è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al Consiglio dell'Ordine;
  5. ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal CNF;
  6. ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione".

Il possesso delle condizioni di cui al comma 2 "deve (art. 2 comma 4 del regolamento) essere provato con dichiarazione, sostitutiva della documentazione necessaria, resa dall'iscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

Ai sensi dell'articolo 4 del citato regolamento l'avvocato cancellato può, nei casi previsti dalle lettere a), b), d) ed f), essere immediatamente reiscritto previa regolarizzazione della sua posizione, mentre, nei casi previsti alle lettere c) ed e), "non può essere nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva".

Sono esonerati dall'obbligo di fornire prova della sussistenza del requisito:

  1. avvocati componenti di organi con funzioni legislative o del parlamento europeo.
  2. avvocate in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dall'adozione stessa (la stessa esenzione si applica agli avvocati vedovi o separati affidatari in modo esclusivo della prole).
  3. avvocati che sono affetti o sono stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro.
  4. avvocati che svolgono assistenza continuativa a prossimi congiunti a cui manchi l'autosufficienza.

Il comma 5 dell'articolo 21 della legge forense così testualmente recita: "qualora il Consiglio dell'Ordine non provveda alla verifica periodica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di 20 anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione ".

Per adempimento alle norme di cui sopra ed anche al fine di evitare la nomina di commissari ad acta il Consiglio ha quindi l’obbligo, entro l'anno, di concludere le operazioni di verifica per procedere, poi, alla revisione dell'Albo ed alla cancellazione per un periodo non inferiore ad un anno degli iscritti che non esercitano effettivamente la professione.

Espletate le operazioni triennali di verifica e revisione incombe poi sul Consiglio l'obbligo di procedere annualmente ad un controllo a campione, con modalità automatiche, delle dichiarazioni e di procedere a termini di legge nel caso in cui qualcuno risultasse non veritiera.

Invito, pertanto, tutti gli avvocati iscritti a far pervenire, via PEC alla segreteria del Consiglio (segreteria@ordineavvgenova.it)  entro il 31 dicembre 2019, la dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa; per facilitare l’adempimento allego alla presente facsimile di dichiarazione.

 

Cordiali saluti.

           

Il Presidente

Avv. Luigi Cocchi

 

 

 

 

 

 

 

Nota bene: Gli iscritti carenti delle condizioni richieste alle lettere a) b) d) ed f) dell'articolo 2 co. 2 del regolamento possono regolarizzare immediatamente la loro posizione per evitare la cancellazione. Nel caso in cui manchino le condizioni di cui alle lettere c) ed e) l'iscritto può  fornire prove e documentazione che consentano al Consiglio di ritenere accertata la sussistenza del requisito.

download AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI (.pdf 77 kB )

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