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08/11/2001 Condividi

Regolamento Scuola Forense De Andrè

Riunione del 12 ottobre 2000

o m i s s i s

REGOLAMENTO SCUOLA FORENSE DE ANDRE'

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova,
Ritenuto necessario regolamentare il funzionamento della scuola De André in considerazione del sempre maggiore afflusso di giovani, dell'incidenza del costo della stessa sui bilanci del Consiglio e della sempre maggiore rilevanza che assume ai fini della pratica la fase della formazione
Delibera di approvare il seguente regolamento:

Articolo 1

La scuola di formazione professionale integrativa della pratica forense istituita dal Consiglio dell'Ordine di Genova, ai sensi dell'articolo 3 D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101, viene gestita in collaborazione con la associazione Mauro De Andrè, avvocato genovese al cui nome è intitolata la scuola, e con l'Università di Genova.

Articolo 2

Finalità della scuola è quella di contribuire a fornire ai giovani che intendono avviarsi all'esercizio della professione forense le indispensabili nozioni tecniche ed operative e la conoscenza delle regole deontologiche imprescindibile in considerazione del rilievo sociale e morale del ministero difensivo

Articolo 3

La scuola è aperta a tutti gli iscritti al Registro dei praticanti avvocati di Genova e degli altri Ordini del distretto.

Articolo 4

La scuola è retta da un consiglio direttivo - rinnovato all'inizio di ogni biennio - del quale fanno parte oltre al presidente, al segretario ed al tesoriere del Consiglio dell'Ordine, tre avvocati scelti dal Consiglio dell'Ordine tra avvocati iscritti all'Albo da almeno dieci anni, il preside della Facoltà di Giurisprudenza o suo delegato (per la durata dell'intero biennio) e due docenti della facoltà di giurisprudenza indicati dal preside della facoltà di giurisprudenza, e tre esperti in materie giuridiche (preferibilmente avvocati o docenti universitari) designati dalla associazione De André.

Articolo 5

Il consiglio direttivo:

  • a) propone al Consiglio dell'Ordine il programma dei corsi;
  • b) propone al Consiglio dell'Ordine il nominativo dei docenti;
  • c) fissa il calendario delle lezioni e delle esercitazioni dopo che il programma è stato approvato dal Consiglio dell'Ordine e dal Consiglio Nazionale Forense;
  • d) stabilisce le forme per l'attestazione della frequenza;
  • e) organizza e predispone ogni appropriato supporto strutturale e didattico;
  • f) formula al Consiglio dell'Ordine proposte per la eventuale modifica dei programmi;
  • g) predispone entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sull'attività della scuola e sugli oneri economici che la stessa comporta.

Articolo 6

Il Consiglio dell'Ordine

  • A) rielabora ed approva il programma della scuola
  • B) fissa ogni anno le quote di iscrizione alla scuola
  • C) nomina i docenti.
  • D) nomina il responsabile organizzativo della scuola
  • E) approva il bilancio consuntivo e preventivo della scuola fissando ogni anno il tetto di spesa
  • F) fornisce alla scuola i mezzi finanziari per il suo funzionamento.

Il presidente dell'Ordine vigila sullo svolgimento dei corsi ed interviene per dirimere ogni questione relativa alla gestione della scuola
Il segretario dell'Ordine relaziona ogni quattro mesi il Consiglio sull'attività della scuola
Il tesoriere dell'Ordine relaziona annualmente il Consiglio.

Articolo 7

Il responsabile organizzativo

  1. partecipa senza diritto di voto e con funzioni consultive alle riunioni del consiglio direttivo
  2. autorizza eventuali necessarie modifiche del calendario delle lezioni e delle esercitazioni fermo restando nell'ambito di ciascuna annualità il numero degli incontri programmato
  3. comunica al consiglio direttivo le modifiche che sono state apportate
  4. autorizza i docenti ad avvalersi di collaboratori e sostituti

Articolo 8

La associazione Mauro De André cura, a proprie spese, la funzione di segreteria della scuola.

o m i s s i s

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