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07/05/2026 Condividi

COA GENOVA - REGOLAMENTO UNICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA

Clicca qui per il REGOLAMENTO UNICO 

RIUNIONE DEL 23 aprile 2026

Verbale n. 15/2026

 

omissis

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

Regolamento unico per la formazione continua

 

Premessa

 

Il Consiglio dellOrdine degli Avvocati di Genova (di seguito COA) adotta il presente regolamento sulla base del Regolamento per la formazione professionale continua n. 6/2014 (di seguito Regolamento CNF”) approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 16/7/2014, pubblicato in data 28/10/2014 e modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del C.N.F. in data 30/7/2015, della Nota tecnica sulle procedure di accreditamento delle attività di Formazione a distanza (“FAD”), della Delibera CNF n.  916 del 21-11-2025 - formazione continua 2026, le cui disposizioni reperibili sul sito https://www.consiglionazionaleforense.it, devono intendersi integralmente richiamate.

 

Il COA, con l’approvazione del presente Regolamento (“RUFA”, che raccoglie e unifica tutta la disciplina in materia contenuta nei precedenti regolamenti e atti aggiuntivi precedentemente assunti in materia, intende disciplinare le modalità e le condizioni per lassolvimento dellobbligo di formazione continua da parte dellAvvocato e del Praticante abilitato al Patrocinio iscritti allOrdine degli Avvocati di Genova, nonché la gestione e lorganizzazione delle attività formative svolte nel circondario di Genova in ossequio alla disposizione di cui allart. 11 della L. 31 dicembre 2012 n. 247 e del sopra ricordato Regolamento CNF.

E' ovviamente fatta salva la facoltà del COA di integrare e/o modificare il RUFA a seguito delle eventuali modifiche o integrazioni che verranno apportate dal CNF alla vigente normativa in materia di Formazione professionale continua o per altre sopravvenute esigenze che rendano necessaria e/o opportuna l’integrazione e/o la modifica.

 

Art. 1

Adempimento dellobbligo formativo

 

1.         Lavvocato e il praticante abilitato al patrocinio hanno obbligo di aggiornamento professionale da effettuarsi mediante la partecipazione ad attività formative accreditate ai sensi del presente regolamento, distinte per livelli, modalità, contenuti ed ambiti cognitivi.

2.         I livelli delle attività formative sono distinti in “base”, “avanzato” e “specialistico” in forza del maggiore o minore grado di approfondimento e specificazione degli argomenti trattati.

3.         La formazione continua consiste in attività di aggiornamento (adeguamento della formazione iniziale) e di formazione (acquisizione di ulteriori competenze o di maggiore specializzazione). La formazione continua può essere proposta ed adempiuta con diverse metodologie didattiche quali, a titolo esemplificativo, la lezione frontale, la proposizione di casi e la successiva disamina, lesercitazione, la simulazione.

4.         Ogni iscritto ha diritto di scegliere liberamente le attività formative alle quali partecipare, in relazione alle proprie esigenze di aggiornamento e formazione professionali, ai settori di attività nei quali esercita prevalentemente la professione, ai propri interessi sociali e culturali.

5.         La libertà di scelta della formazione continua concerne le attività formative organizzate sul territorio italiano e dellUnione Europea ed ai fini delladempimento del detto obbligo, potrà essere riconosciuta anche la validità di attività formative non previamente accreditate, svolte in Italia e allestero, purchè acquisite ai sensi del presente regolamento.

 

Art.2

Le attività formative

 

1.         Lesercizio dell’aggiornamento è svolto mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale, anche con riguardo ai contenuti formativi e ai criteri di cui agli articoli 43 e 46 della Legge Professionale quali ad esempio:

a) incontri su rassegne di giurisprudenza o presentazione di novità legislative;

b) seminari su aggiornamenti normativi;

c) tavole rotonde su argomenti o casi giuridici;

            Esso può anche avvenire a distanza o mediante la partecipazione a congressi giuridici nazionali, distrettuali o interdistrettuali, oppure mediante autoaggiornamento, che consiste in attività seminariali di studio autogestite dai partecipanti anche volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.

2.         Lattività di formazione è svolta mediante eventi caratterizzati dal perseguimento delle finalità di acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche ed interdisciplinari, quali ad esempio:

a) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista;

b) master di primo e secondo livello;

c) corsi di linguaggio giuridico in lingua straniera;

d) corsi di cui allart. 22 della legge professionale;

e) scuola forense integrativa del tirocinio;

f) scuola per difensori dufficio;

g) corsi per mediatori professionali.

 

Art.3

Organizzazione e diffusione degli eventi formativi - Offerte formative di altri soggetti

 

1.         Il COA coordina e sovraintende, nell’ambito della propria circoscrizione, l’attività di formazione continua e vigila sull’assolvimento dell’obbligo da parte degli iscritti anche per il tramite di associazioni e fondazioni a tal fine costituite.

2.         Gli eventi formativi possono essere organizzati in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti in ambito forense che abbiano maturato esperienza nello svolgimento di attività formative. A tal fine il programma dell’iniziativa dovrà pervenire al COA in tempo utile per poterlo visualizzare, modificare o integrare permettendo così l’effettiva collaborazione ed il reale controllo del Consiglio. E’ data infatti al COA la possibilità di proporre relatori o argomenti ad integrazione o modifica di quanto proposto. La pubblicità e la diffusione agli iscritti sono a cura della Segreteria dell’Ordine. La partecipazione ad essi comporta il riconoscimento dei relativi crediti formativi attribuiti.

3.         Gli eventi in materia di Deontologia e Ordinamento professionale nonché in materia di Previdenza forense, ove non organizzati e promossi dal COA o dalla Cassa Forense, possono essere accreditati solo laddove preparati da altri soggetti pubblici o privati che dimostrino di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti all’esercizio della professione di Avvocato, e purché all’evento partecipi, per tutta la sua durata, un Avvocato che rivesta o abbia rivestito per almeno un mandato la funzione di Consigliere dell’Ordine; di Consigliere Distrettuale di Disciplina o di Consigliere Nazionale o Delegato alla Cassa Forense. L’evento deve essere fornito gratuitamente e senza richieste di rimborso spese.

 

Art. 4

Organi della Formazione locale

 

1.         Presso il COA è costituita la Commissione per la formazione come consentito dall’art. 19 del Regolamento CNF n. 6/14 con il compito di:

  1. curare l’istruttoria da sottoporre, a cura di uno dei Consiglieri facenti parte della Commissione, al COA per l’accreditamento di ciascun evento;
  2. proporre il numero di crediti formativi da attribuire;
  3. controllare l’effettivo e corretto svolgimento dell’evento formativo accreditato;
  4. verificare in capo ai soggetti richiedenti l’accreditamento degli eventi formativi, il possesso dei requisiti per il corretto svolgimento degli stessi;
  5. istruire le richieste di esonero ed esenzione dall’obbligo formativo, proponendo al COA le opportune determinazioni.

2.         In casi di giustificata necessità ed urgenza la Commissione potrà, altresì, sentito il Presidente del COA, procedere alla valutazione anticipata delle richieste di accredito di eventi formativi, salva la necessaria ratifica da parte del COA nel corso della prima seduta utile.

 

Art. 5

Procedura di accreditamento di eventi formativi

 

1.         I soggetti pubblici o privati diversi dal COA che intendono organizzare eventi formativi devono far pervenire alla Segreteria del COA almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell’evento:

        1. la domanda di accreditamento con specifica indicazione della data, degli orari e del luogo di svolgimento dell’evento (il modulo dovrà essere scaricato dal sito del COA di Genova),
        2. il programma dell’evento, con specifica indicazione dei destinatari dello stesso, delle competenze specifiche dei relatori, corredato da locandina di presentazione e di modalità di iscrizione / registrazione delle presenze dei partecipanti;
        3. le sessioni eventualmente accreditabili separatamente per il caso di eventi strutturati in più sessioni e/o moduli.

 

2.         Nel caso in cui i soggetti pubblici o privati di cui al comma 1 intendano richiedere video registrazione dell’evento formativo, da inserire successivamente sulla piattaforma della formazione a distanza, le domande a risposta multipla e le relative risposte, idonee a verificare l’effettiva partecipazione dell’utente all’evento, dovranno essere fornite alla segreteria entro e non oltre 5 (cinque) giorni prima dell’evento. Nel caso in cui le domande e le risposte di cui sopra non pervengano entro il termine predetto non verrà effettuata la videoregistrazione dell’evento.

 

3.         L’avvocato o il Praticante Abilitato al Patrocinio che intenda partecipare ad eventi formativi non accreditati dal COA, da altri Ordini Forensi o dal C.N.F., anche qualora detti eventi si svolgano all’estero, devono comunicare la partecipazione alla segreteria del COA entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima dell’evento stesso, precisandone il contenuto, la durata e i relatori, in modo che il COA possa preventivamente valutarne la rilevanza al fine dell’accreditamento. Successivamente al temine dell’evento il partecipante è tenuto a fornire alla segreteria dell’Ordine l’attestato di partecipazione.

 

4.         Ove ritenuto necessario, la Commissione per la Formazione potrà richiedere ulteriori informazioni ovvero la produzione di documentazione integrativa.

 

5.         Il COA si pronuncia sulla domanda di accreditamento entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo un numero di crediti formativi sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all'articolo 21 del Regolamento CNF 6/14.

 

Art. 6

Uso del logo del COA - concessione del Patrocinio

 

1.         Gli eventi sono accreditati dal COA a seguito di apposita richiesta da inoltrare esclusivamente attraverso i moduli presenti sul sito internet istituzionale dell’Ordine.

2.         La loro diffusione avviene a cura della Segreteria del COA tramite la pubblicazione della locandina dell’evento sul sito internet istituzionale, predisposta a onere e cura dell’Ente organizzatore dell’evento e deve esservi contenuta la seguente dicitura “evento formativo accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova”.

3.         Le locandine e, in genere, il materiale informativo relativo ad eventi formativi per i quali è stato concesso l'accreditamento potranno riportare, ove previamente richiesto, il logo dell'ordine, se autorizzato a seguito di valutazione discrezionale del Consiglio.

4.         Il COA può riconoscere il proprio il patrocinio ad eventi che ritenga particolarmente qualificanti per l'accrescimento e per la formazione degli Avvocati, relativi ad argomenti di stretta pertinenza tecnico legale, deontologica o funzionale all'organizzazione e allo svolgimento, al migliore livello, della professione forense o alla promozione o allo sviluppo dello spirito di colleganza o di partecipazione degli Avvocati e dei Praticanti.

Costituiscono elementi di valutazione per la concessione del patrocinio:

il ruolo organizzativo o propulsivo dell'evento svolto dal Consiglio dell'Ordine o dal CNF o dall'Università, Scuole di Alta Formazione o da altri Consigli o Collegi professionali;

il prestigio e il livello scientifico o professionale dei relatori;

la particolare rilevanza, complessità, o attualità dei temi trattati anche in relazione alla loro interdisciplinarità;

la previsione di un'ampia partecipazione o di una partecipazione aperta anche a membri di altri Ordini o Consigli, ad esperti di altre discipline o professioni;

la previsione di momenti di partecipazione attiva all’evento;

ogni altro elemento ritenuto meritevole di valutazione dal Consiglio dell'ordine, sempre ferma restando l'esigenza dell'attinenza dell'evento ai temi di interesse per la professione forense.

5.         Sarà facoltà discrezionale del COA, nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, concedere il patrocinio anche ad eventi che, a prescindere dall'accreditamento, per la loro particolare importanza, diffusione ed interesse siano ritenuti meritevoli di tale riconoscimento.

6.         Il riconoscimento del Patrocinio ad un evento è deliberato, dopo la relazione del consigliere a ciò designato, a maggioranza dei presenti al Consiglio a voto palese, con un minimo di 12 voti favorevoli.

            Qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri, la votazione verrà a scrutinio segreto; il riconoscimento si intenderà deliberato se riporterà la maggioranza dei voti, con un minimo di 12 voti favorevoli.

7.         Il riconoscimento da parte del COA del patrocinio ad un evento formativo autorizza, senza implicarlo automaticamente, il riconoscimento all'evento stesso dei crediti nella misura massima attribuibile in base agli articoli 20 e 21 del regolamento 16 luglio 2014 n. 6 e s.m.i. del C.N.F..

8.         In caso di concessione del patrocinio, il soggetto promotore dovrà prevedere nel programma i saluti del Presidente del COA e -preferibilmente- un intervento del medesimo o di altro Consigliere a ciò delegato.

            La concessione del Patrocinio e dell'utilizzo del logo non comporta assunzione di alcuna responsabilità da parte del COA, che rimane estraneo all'organizzazione ed alla gestione dell'iniziativa e ad ogni rapporto o duplicazione assunte dal soggetto promotore dell’evento.

 

Art. 7

Competenza in materia di accreditamento delle attività formative

 

1.         L’accreditamento delle attività formative e la contestuale attribuzione di crediti formativi compete al CNF e al COA in base alle rispettive competenze, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento CNF 6/14.

2.         Sono di competenza del Consiglio Nazionale Forense:

eventi a rilevanza interdistrettuale e nazionale, eventi seriali, eventi che si svolgono all’estero;

corsi diretti al conseguimento del titolo di avvocato specialista;

corsi diretti ad ottenere l’abilitazione all'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;

formazione a distanza;

pubblicazioni anche online a diffusione nazionale in materia giuridico forensi;

partecipazione a commissioni di studio, istituzionali o di esame, a seconda del soggetto che le ha costituite e per quelle per il concorso per uditore giudiziario;

attività di studio e aggiornamento individuale, se effettuate attraverso l'utilizzo di sistemi telematici.

3.         Sono di competenza del COA:

eventi a rilevanza locale;

contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;

attività di aggiornamento individuale e studio, se effettuate senza utilizzo di mezzi telematici;

partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense e per gli altri concorsi di rilevanza giuridico - forense.

4.         La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense prevede l'accreditamento degli eventi dalla stessa organizzati nella materia previdenziale.

 

Art. 8

Esenzioni ed esoneri

 

1.         Sono esentati dallobbligo della formazione continua:

a) gli avvocati sospesi dallesercizio professionale, ai sensi dellarticolo 20, comma 1 della Legge professionale per il periodo del loro mandato;

b) gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione allalbo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età, e cioè a far data dal 1 Gennaio dell’anno dell‘evento;

c) i componenti di organi con funzioni legislative ed i componenti del Parlamento Europeo;

d) i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

2.         In considerazione dellattività istituzionale svolta, sono esonerati totalmente dalla formazione continua coloro che ricoprono le cariche di Consigliere del Consiglio Nazionale Forense, di Delegato o Consigliere di Cassa Forense, di componente dellAssemblea o dellUfficio di Coordinamento dellOrganismo Congressuale Forense.

3.         Su richiesta dell’interessato che ne documenti la causa e la durata possono essere parzialmente esonerati gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:

a)         gravidanza; l'esonero è per un totale di n. 12 crediti per lanno della gravidanza (salvo le ipotesi di cui alla lettera c) - a scelta dellavvocata - per l'anno del parto (se diverso da quello della gravidanza) o per l'anno successivo al parto;

b)         adempimento di doveri collegati alla paternità o maternità (anche per adozione o affidamento); l’esonero è di 8 crediti sino al terzo anno dalla nascita, dall’adozione o dall’affidamento;

c)         grave malattia o infortunio, o altre condizioni personali di analoga rilevanza: in tal caso il Consiglio potrà riconoscere un esonero temporaneo integrale o parziale per documentati problemi di salute propri (tra i quali anche la gravidanza a rischio) o di familiari (coniuge, parenti in linea retta fino al primo grado o altri parenti se conviventi), anche ove riferiti alla famiglia di fatto, per un periodo corrispondente alla durata della malattia e/o infortunio compresa la convalescenza, sulla scorta della certificazione medica che dovrà essere depositata a corredo della propria domanda di esonero. Nel caso di gravissime patologie dellIscritto che richiedono cure continuative e che hanno carattere di stabilità, il Consiglio dellOrdine valuterà la sussistenza di condizioni che possano eventualmente giustificare lesonero permanente;

d)         interruzione dell'attività per periodo non inferiore a mesi 6 o trasferimento allestero;

e)         causa di forza maggiore;

f)         altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF.

Nelle ipotesi di cui sopra l'esonero avviene esclusivamente su domanda dellinteressato; il Consiglio si riserva in ogni caso di richiedere integrazioni e/o chiarimenti ove ritenuto necessario per una corretta valutazione dei crediti formativi da esonerare.

Gli esoneri parziali devono intendersi non riferiti alla formazione continua nelle materie obbligatorie di deontologia, ordinamento ed etica professionale e previdenza forense.

 

Art. 9

Determinazione dei Crediti Formativi

 

1.         Per partecipazione ad eventi formativi avanzati o specialistici accreditati dal COA o dal CNF oppure da Ordini Forensi comunitari, o anche non accreditati svolti in Italia o all’estero, masters, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, commissioni di studio, gruppi di lavoro, commissioni consiliari ed altri eventi specificamente individuati dal CNF o dal COA (quali ad esempio partecipazione a redazione di riviste o la partecipazione alla Scuola Forense per i praticanti):

            1 credito per ogni ora di partecipazione all’evento formativo con un massimo di 24 crediti per ogni evento formativo.

2.         In relazione a corsi avanzati o specialistici sono concessi Crediti Formativi nella seguente misura:

a)         per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio o allora di pranzo) da n. 2 a n. 4 Crediti Formativi;

b)         per eventi della durata di un’ intera o più giornate da n. 6 a n. 20 Crediti Formativi.

3.         Per le attività di aggiornamento, corsi o eventi base:

a)         per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio o allora di pranzo) da n. 1 a n. 3 Crediti Formativi;

b)         per eventi della durata di una intera giornata o più giornate da n. 2 a n. 4 Crediti Formativi.

4.         Per le seguenti attività sono concessi, su istanza dellinteressato:

a)         per lo svolgimento di relazioni o lezioni o per l’assistenza attiva alla tenuta della lezione (attività di tutoraggio e simili): n. 1 Crediti Formativi per ogni attività, con un massimo di n. 12 Crediti Formativi allanno, oltre a quanto stabilito per la partecipazione allevento formativo;

b)         per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati un massimo di n. 10 Crediti Formativi allanno. In caso di pluralità di contratti di insegnamento nello stesso anno solare il COA potrà riconoscere fino a un massimo di 24 Crediti Formativi all’anno;

c)         per i ricercatori senza incarico di insegnamento n. 18 crediti formativi annui;

d)         per la partecipazione a Commissioni di studio e gruppi di lavoro un massimo di n. 12 Crediti Formativi allanno, purché risulti verbalizzata la presenza ad almeno lottanta per cento (80%) delle riunioni svolte;

e)         per la partecipazione alle Commissioni per gli esami di abilitazione allesercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense, n. 20 Crediti Formativi allanno di cui 3 Crediti Formativi in materia deontologica;

f)          per la partecipazione effettiva a Commissioni di studio, gruppi di lavoro o Commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale, nonché partecipazione quali componenti a Consigli Giudiziari ovvero a Consigli Distrettuali di Disciplina, n. 24 crediti formativi per l’intera durata, di cui n. 6 Crediti Formativi in materia deontologica;

g)         per lattività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata, un massimo di n. 12 Crediti Formativi allanno, con il limite massimo di 12 crediti annui; detta attività è cumulabile con quella di cui alla lettera a) del presente articolo.

5.         Per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i Crediti Formativi sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione delliscritto allintero evento. Per la partecipazione agli eventi di durata superiore, i Crediti Formativi sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione delliscritto ad almeno lottanta per cento (80%) dellevento.

6.         Il COA ha facoltà di concedere i crediti nella misura massima attribuibile in base agli articoli 20 e 21 del Regolamento 16 luglio 2014 n. 6 e s.m.i. del C.N.F.oltre che nel caso di cui all’Art. 6, §7, del presente Regolamento, in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, con deliberazione adottata dal Consiglio secondo la procedura e le maggioranze di cui all’Art. 6, §6 del presente Regolamento.

 

Art. 10

Iscrizioni ed accesso agli eventi formativi

 

1.         Le iscrizioni agli eventi formativi accreditati dal COA sono effettuate tramite piattaforma SFERA. Nel caso in cui un Avvocato o un Praticante abilitato appartenga ad un Ordine che non si avvale della predetta piattaforma l’iscrizione è possibile mediante comunicazione preventiva della partecipazione presso la Segreteria del COA.

2.         Ogni iscritto all’evento, in caso di impossibilità a parteciparvi, è tenuto a cancellare tempestivamente la propria iscrizione in modo tale da permettere la partecipazione di altri soggetti interessati.

3.         La registrazione delle presenze agli eventi formativi avviene normalmente tramite tesserino magnetico dei partecipanti in entrata e uscita dalla sessione formativa. In caso di accreditamento di eventi che si svolgano all’esterno della sede del COA e di conseguente indisponibilità di rilevatori della presenza, gli organizzatori dell’evento formativo accreditato dovranno registrare le presenze a mezzo duplice firma, di entrata e uscita, su supporto cartaceo. In tal caso l’elenco delle presenze dovrà essere trasmesso alla Segreteria del Consiglio entro i 5 giorni successivi allo svolgimento dell’evento.

 

 

Art. 11

Tempi minimi di partecipazione agli eventi

 

1.         Per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata, i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione all'intero evento con un margine di tolleranza di 20 minuti in entrata o 20 minuti in uscita rispetto all'orario programmato. per la partecipazione agli eventi di durata superiore, articolata in più giornate, i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto ad almeno l'80% dell’evento.

 

Art. 16

Controllo dell’adempimento degli obblighi formativi

 

1.         Il COA di Genova effettua controlli sono adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti all'ordine. L'accertamento della violazione dei doveri di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo sarà oggetto di segnalazione al consiglio distrettuale di disciplina per l'accertamento di eventuali infrazioni disciplinari ai sensi dell'articolo 25 comma 10 del regolamento CNF 6/14.

 

Art. 17

Disposizioni finali

 

1.         Il presente regolamento entrerà in vigore il 7 maggio 2026 e sarà pubblicato sulla pagina dedicata del sito web istituzionale del COA e comunicato a tutti gli iscritti.

2.         Sono fatti salvi, ai fini della maturazione dei relativi crediti formativi, gli eventi già accreditati secondo le disposizioni previgenti.

3.         Il presente regolamento potrà essere modificato integrato da successive delibere del COA

 

omissis

Il Presidente

f.to Avv. Stefano Savi

Il Consigliere Segretario

f.to Avv. Carlo Iavicoli

 

 

E’ copia conforme per estratto dal verbale originale

Genova, 7 maggio 2026

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

Avv. Carlo Iavicoli

 

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