Durata della Pratica Forense - nuova interpretazione del 4/7/2012 Min. Giustizia - Delibera del COA
Riunione del 5 luglio 2012
omissis
Il Consiglio,
premesso che
- l'art. 9, comma 6, del d.l. 24/1/2012, n. 1, convertito dalla legge 24/3/2012, n. 27, stabilisce che "la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi";
- con deliberazione del 5/4/2012 questo Consiglio aveva stabilito, per le motivazioni ivi esposte, che la disposizione suddetta dovesse trovare applicazione anche per i praticanti che avessero iniziato il tirocinio anteriormente alla data del 24/1/2012;
- tuttavia, con parere del 14/5/2012, trasmesso dal C.N.F. a questo Ordine in data 21/5/2012, l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia ha espresso l'avviso che "non sembra che vi siano margini interpretativi per ritenere che le nuove disposizioni sulla durata del tirocinio possano essere applicate retroattivamente" e che pertanto la durata del tirocinio stabilita in 18 mesi "non si applichi a coloro che hanno iniziato il tirocinio in epoca anteriore al 24/1/2012";
- pertanto, con successive delibere del 24/5/2012 questo Consiglio, pur non condividendo la suddetta interpretazione ministeriale, ha ritenuto "opportuno attenersi ad essa per non pregiudicare quei praticanti che potrebbero sentirsi opporre l'invalidità di una certificazione rilasciata in modo difforme dall'interpretazione stessa" e ha conseguentemente modificato la precedente delibera del 5/4/2012.
Dato atto che
- con circolare in data 4/7/2012, il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari della Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, discostandosi dal parere precedentemente espresso dall'Ufficio Legislativo dello stesso Ministero, ha invece stabilito che "Nel caso di specie, deve ritenersi che la norma sia applicabile immediatamente, ovvero anche ai casi di tirocinio iniziato in precedenza", precisando che "ove si accedesse alla contraria interpretazione, si verificherebbero situazioni di palese disparità di trattamento
nell'accesso alla professione in relazione alla data di inizio del tirocinio, nel senso di penalizzare fortemente coloro che abbiano iniziato la pratica professionale immediatamente prima dell'entrata in vigore della norma, e ciò in violazione del principio costituzionale di uguaglianza consacrato nell'art. 3 Cost."; pertanto, "La riforma in questione assume di conseguenza valenza generale e va a disciplinare tutti i tirocini previsti per l'accesso alle professioni regolamentate, dovendosi ritenere non più applicabili le disposizioni con essa incompatibili";
- rilevato che le indicazioni e gli indirizzi espressi dalla citata circolare ministeriale confermano la correttezza e legittimità delle decisioni originariamente assunte da questo Consiglio con la delibera del 5/4/2012;
- ritenuto pertanto di doversi conformare alla richiamata circolare ministeriale del 4/7/2012
D E L I B E R A
- di disporre, ai sensi dell'art. 21 nonies, legge n. 241/1990 e s.m.i., per le motivazioni suesposte, l'annullamento d'ufficio con efficacia ex tunc delle proprie precedenti delibere in data 24/5/2012, richiamate in premesse;
- di dare atto che a seguito dell'annullamento di cui sopra riacquista piena efficacia e validità la precedente deliberazione di questo Consiglio del 5/4/2012 che si allega alla presente a farne parte integrante;
- di dare corso agli adempimenti necessari per l'attuazione della presente determinazione, con l'eliminazione altresì degli effetti medio tempore prodotti dalle deliberazioni del 24/5/2012, come sopra annullate, laddove detti effetti risultassero in contrasto con il presente provvedimento e/o con il contenuto della precedente delibera del 5/4/2012; il tutto senza spese a carico degli interessati;
Avverso il contenuto del presente provvedimento è consentito ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine – rispettivamente – di giorni 60 e di giorni 120, decorrenti dalla data di piena conoscenza del provvedimento.
omissis
Il Consigliere Segretario
f.to Avv. Angelo Ramoino
Il Presidente
f.to Avv. Alessandro Vaccaro
*********************************************************************************
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
4 luglio 2012
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Oggetto: Durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate. Interpretazione dell'art 9, comma 6, del D.L. 24/1/2012, convertito con modificazioni dalla L.24/3/2012 N.27
L’art. 9 comma 6 del D.L. 24.1.2012, conv. con modificazioni dalla legge 24.3.2012, n. 27, stabilisce che “la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi”.
Questo Ministero è stato investito, da privati e da Ordini professionali, della richiesta di parere in merito alla applicabilità della suddetta disposizione anche a coloro i quali abbiano iniziato il tirocinio anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova legge (24.1.2012).
Invero, né il decreto legge né la legge di conversione contengono disposizioni transitorie volte a regolare i casi di tirocinio professionale iniziato prima dell’entrata in vigore del decreto-legge.
Occorre pertanto fare riferimento ai principi generali in materia di successione di leggi nel tempo, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.
Secondo l’art. 11 delle disposizioni prel. cod. civ. la legge dispone per l’avvenire. Occorre tuttavia considerare, in linea generale, che nei rapporti di durata – quale quello che attiene allo svolgimento della pratica professionale – la nuova legge può applicarsi agli effetti non esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente quando sia diretta a regolare questi effetti indipendentemente dall’atto o dal fatto giuridico che li generò; quando invece essa, per regolare gli effetti, agisce sul fatto o sull’atto generatore del rapporto, la legge nuova, salve espresse disposizioni, non estende la sua portata a quegli effetti.
Nel caso di specie, deve ritenersi che la norma sia applicabile immediatamente, ovvero anche ai casi di tirocinio iniziato in precedenza, peraltro con le precisazioni che seguono.
Si evidenzia, al riguardo, che la volontà del legislatore è chiaramente improntata ad ampliare fin dall’immediato la possibilità di accesso dei giovani al mondo del lavoro, in armonia con il più generale disegno di liberalizzazioni delle professioni.
Peraltro, ove si accedesse alla contraria interpretazione, si verificherebbero situazioni di palese disparità di trattamento nell’accesso alla professione in relazione alla data di inizio del tirocinio, nel senso di penalizzare fortemente coloro che abbiano iniziato la pratica professionale immediatamente prima dell’entrata in vigore della norma, e ciò in violazione del principio costituzionale di uguaglianza consacrato nell’art.3 Cost.
Si rileva, altresì, che in sede di conversione il legislatore ha usato – per riferirsi alla durata del tirocinio – il tempo presente in sostituzione del tempo futuro previsto nel decreto.
D’altra parte, si ritiene che l’esame di abilitazione opererà la verifica necessaria in ordine all’idoneità allo svolgimento della professione, rispetto alla quale la fase preparatoria rappresenta un mero requisito di ammissione.
Occorre peraltro affrontare in questa sede le modalità di svolgimento della pratica, alla luce della circostanza che la nuova norma prevede che “per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”. Tanto significa che, secondo la nuova disposizione normativa, ai fini del compimento della pratica professionale è necessario che un periodo di dodici mesi, non surrogabile con altra forma di tirocinio, sia svolto con la frequentazione effettiva di uno studio professionale.
La riforma in questione assume di conseguenza valenza generale e va a disciplinare tutti i tirocini previsti per l’accesso alle professioni regolamentate, dovendosi ritenere non più applicabili le disposizioni con essa incompatibili.
Al fine di darne la più ampia diffusione, si dispone la pubblicazione di quanto sopra sul sito istituzionale del Ministero.
Roma, 4 luglio 2012
IL CAPO DIPARTIMENTO
Eugenio Selvaggi
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Teresa Saragnano
SEDE DEL CONSIGLIO Palazzo di Giustizia - Piazza Portoria, 1 - 16121 Genova | Tel 010.566217 - 010.566432 Fax 010.565300 segreteria@ordineavvocatigenova.it
PRIVACY POLICY | © ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA 2024 | DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ | OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
P.IVA 02080000991 / C.F. 80030990107 | COD. UNIVOCO: UFXAIK | ENTE SOGGETTO A SPLIT PAYMENT