COA - Consulenza gratuita accaparramento clientela
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova
palazzo di giustizia
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Riunione del 16 ottobre 2019
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Parere della Commissione Studi su consulenza gratuita e accaparramento clientela (Rel. Avv. Di Rella)
Il Consiglio, sentita la relazione dell’Avv. Di Rella, dopo ampia discussione, delibera che
- rilevato che pervengono reiteratamente al Consiglio, da parte di iscritti, segnalazioni di offerta di assistenza legale gratuita da parte di enti pubblici, associazioni e sindacati, enti religiosi, società e privati;
- preso atto delle profonde modifiche delle regole ordinamentali della professione di avvocato, introdotte dal diritto eurocomunitario, ed in particolare sulla base dei principi di libertà di esercizio delle attività economicamente rilevanti e della concorrenzialità, che hanno reso ammissibili iniziative c.d. promozionali, a condizione che non comportino la violazione di doveri deontologici normativamente preesistenti;
- considerato che, ai sensi dell'articolo 37.4 del codice deontologico, costituisce illecito l'accaparramento di clientela consistente, nell'offrire "sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali a domicilio, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale in luoghi pubblici o aperti al pubblico";
- ricordato che assistere e difendere gratuitamente i soggetti deboli è sempre stato motivo di onore e vanto per gli avvocati genovesi che, ai tempi della Repubblica di Genova, quali componenti del Collegium Judicum ed Advocatorum, garantivano la difesa gratuita dei poveri e che, dopo l'Unità, mai si sono sottratti - sino all'introduzione nell'ultimo decennio del secolo scorso ed all'inizio dell'attuale del patrocinio a spese dello Stato - al dovere di solidarietà assistendo con serietà ed impegno tutti i non abbienti ammessi al patrocinio gratuito;
- evidenziato che, in seguito all'introduzione del patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, l'acquisizione di clientela nell'ambito dei soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli può comportare un vantaggio economico;
- Considerato:
- che rientra tra i doveri del Consiglio ai sensi dell'art. 29 co1 lettera f) della Legge Forense esaminare ogni singola iniziativa "promozionale" e provvedere - quando appaia attuata in violazione di regole deontologiche - alla segnalazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina per le valutazioni di competenza;
- che appare opportuno, per quanto concerne l'offerta di consulenze e di assistenza a titolo gratuito, indicare i limiti, superati i quali, i comportamenti devono essere segnalati al Consiglio Distrettuale Disciplina, fermo restando il diritto/dovere del Consiglio di verificare, anche nel caso di apparente rispetto dei limiti indicati, se vi sia lesione dei principi e dei doveri di cui agli articoli 2 e 3 della Legge Forense e 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 del codice deontologico forense;
- che non rientra nei poteri del Consiglio dell'Ordine imporre a soggetti terzi il rispetto di regole deontologiche cogenti esclusivamente per gli avvocati, ma gli compete intervenire ove risulti che non è rispettata la riserva di legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 in forza della quale "l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale" è di esclusiva competenza degli iscritti all'albo "ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato";
- che l'offerta di assistenza e consulenza legale da parte di enti pubblici, associazioni e società implica, ai sensi dell'articolo 2 citato, per essere legittimamente offerta, la presenza necessaria di uno o più avvocati;
- che incombe sugli avvocati che instaurano rapporti professionali con i predetti soggetti, pubblici o privati, di operare nel rispetto delle norme deontologiche;
- che, per quanto concerne enti laici o religiosi che offrono consulenza stragiudiziale gratuita a soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli, avvalendosi della collaborazione di avvocati che prestano, per puro spirito solidaristico ed in considerazione della rilevanza sociale dell'avvocatura, la loro opera senza corrispettivo a titolo gratuito non sussiste illecito disciplinare, se la consulenza viene prestata senza pubblicizzare il nome dell'avvocato o degli avvocati che cooperano all'iniziativa e se la stessa non è finalizzata a farsi nominare successivamente difensore per l'assistenza giudiziale ma ispirata da lodevole spirito solidaristico;
- che nei casi in cui la consulenza gratuita venga offerta da associazioni agli associati, non sussiste, di norma, violazione dei principi deontologici se l'avvocato presta la sua opera remunerato dall'associazione purché le consulenze così prestate non siano occasione per accaparrarsi clientela;
- che l'offerta da parte di enti pubblici o privati, di organizzazioni sindacali, di associazioni di varia tipologia di consulenza gratuita ad un numero indiscriminato di soggetti per una tipologia diversificata di cause, anche se supportata da un contratto di consulenza, appare ammissibile a condizione che non costituisca strumento per acquisire clientela in sostanziale violazione dell'articolo 37 del codice deontologico;
- che offrire sulle piattaforme di comunicazione sociale, sui mezzi di comunicazione o con altre modalità pubblicitarie prestazioni professionali allettando il potenziale assistito con la promessa della gratuità della prestazione iniziale è comportamento che contrasta con la dignità ed il decoro della professione e può essere tollerato solo se nei limiti di libertà imposti dalla normativa comunitaria,
I N V I T A
gli iscritti che cooperano con enti che offrono consulenze legali gratuite ad evitare qualsiasi comportamento che possa tradursi in una forma di accaparramento della clientela non conforme all’art. 37 del codice deontologico.
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Il Cons. Segretario
f.to Avv. Federico Cinquegrana
Il Presidente
Avv. Luigi Cocchi
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