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05/04/2016 Condividi

Sentenza TAR LAZIO - Incompatibilità Mediatori

L'art. 6 del D.M. 4 agosto 2014 n. 139 (modifiche al D.M. 18 ottobre 2010, n. 180), che ha introdotto l’art. 14 bis nel corpo del DM 180/2010, prevedendo l’incompatibilità degli avvocati a essere parti o a rappresentare propri clienti dinanzi agli Organismi presso i quali sono mediatori con estensione del divieto anche ai colleghi di studio, è stato annullato dal TAR del Lazio con la sentenza 1-4-2016, n. 3989, in quanto la norma primaria (art. 16, comma 2, D.lgs. 28/2010) non consente al Ministero di disciplinare il tema della imparzialità, della indipendenza e, quindi, le incompatibilità dei mediatori.
 
 
TAR LAZIO ­ SEZIONE PRIMA  - Sentenza DEL 1 APRILE 2016

E’ illegittimo, per violazione dell’art. 17 comma 3 l. 400/88, e deve pertanto essere espunto dal testo del D.M. 180/10, l’art. 14 bis introdotto dall’art. 6 del D.M. 139/14 (e la successiva circolare ministeriale 14 luglio 2015) in quanto la normativa primaria non ha riservato alla decretazione regolamentare alcun margine per intervenire sui temi dell’incompatibilità e del conflitto di interesse del singolo mediatore, riservando agli organismi di mediazione ­ che operano sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia - il potere di provvedere in materia con il proprio regolamento e con il proprio codice etico.
La norma non tiene conto inoltre della peculiarità della figura dell’avvocato che il legislatore ha ritenuto di individuare quale mediatore di diritto: dalla inscindibilità tra le due qualifiche consegue infatti che debba considerarsi la vigenza ed immediata applicabilità della legge professionale quale normativa primaria che già si occupa di regolare le funzioni di mediatore sia pure attraverso il richiamo al contenuto del codice deontologico.

download Sentenza n 3989-16 TAR Lazio su incompatibilita Mediatori.pdf (.pdf 218 kB )

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