Regolamento sulla pubblicità
Riunione del 5 aprile 2001
REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITÀ’
Art.1
La pubblicità, ancorché consentita, deve essere realizzata osservando puntualmente i principi di correttezza e veridicità e nel pieno e rigoroso rispetto delle regole di decoro, dignità, segreto e riservatezza alle quali deve attenersi l’avvocato in ogni sua attività.
Qualsiasi violazione ai principi di carattere generale sopra enunciati costituisce illecito disciplinare.
Art. 2
Non è consentita ed è da ritenersi, per le sue intrinseche caratteristiche, sempre contraria ai doveri dell’avvocato, la pubblicità attraverso:
- canali televisivi e radiofonici;
- quotidiani, periodici ed organi di stampa in genere;
- distribuzione di stampati a soggetti che non ne abbiano fatta richiesta;
- cartelloni e striscioni pubblicitari;
- targhe luminose;
- sponsorizzazioni e "testimonial";
- telefonate, telefax ed ogni altro mezzo di comunicazione a distanza;
- visite a domicilio;
- organizzazioni di convegni o seminari come singolo professionista o come studio.
Non è consentito pubblicare dati che riguardino terzi, nomi dei clienti, specializzazioni non previste da disposizioni di legge, tariffe applicate, percentuale di cause vinte, entità del fatturato, promesse di recupero.
Non sono consentite l’esaltazione delle proprie capacità professionali e la pubblicità comparativa.
Non è consentito offrire prestazioni professionali.
Non è consentita la divulgazione di fotografie proprie o dello studio.
Non sono consentite indicazioni sulla certificazione di qualità.
Non è consentito utilizzare targhe ed altre indicazioni del proprio studio al di fuori dei casi previsti dal successivo articolo 3.
Non è consentito utilizzare il nominativo di avvocati deceduti ad eccezione del caso in cui si tratti di ascendenti oppure del caso in cui gli stessi abbiano fatto parte dello studio ed abbiano disposto in tal senso per testamento o vi sia il consenso degli eredi.
L’utilizzo di un logo è consentito a condizione che abbia caratteristiche di sobrietà.
Art. 3
Le targhe possono essere apposte esclusivamente a lato del portone di accesso sul muro perimetrale dell’edificio o degli edifici dove sono site le sedi, principale e secondarie, dello studio, nell’atrio dello stesso e sulla porta di accesso.
Le targhe non devono, salve ragioni particolari, avere dimensioni superiori ai 50 cm di base e 30 cm. di altezza.
E’ consentito indicare sulle targhe, i titoli, le onorificenze, il nominativo del professionista o dei professionisti che fanno parte dello studio, l’orario di ricevimento, il numero interno.
L’inserimento di altre eventuali indicazioni dovrà essere espressamente autorizzato dal consiglio dell’ordine.
Art. 4
La carta da lettera ed i biglietti di visita possono contenere esclusivamente la denominazione dello studio, l’indirizzo della sede principale e di eventuali sedi secondarie , i numeri telefonici e di fax, gli indirizzi di telex e di posta elettronica, i dati fiscali, i dati identificativi del sito costruito sulla rete telematica, i titoli, le onorificenze ed i nominativi dei componenti dello studio.
L’indicazione di settori nei quali opera prevalentemente lo studio è consentita a condizione che corrisponda a verità.
Art. 5
E’ consentito l’inserimento del proprio nominativo in annuari professionali e telefonici (anche su Internet) ed in repertori (pubblicazioni tipo Martin Dale e simili).
Non è consentita l’evidenziazione del proprio nome (grassetto, riquadri e simili) sulle pagine gialle dell’elenco telefonico o in altre pubblicazioni similari che contengano solo nominativi di iscritti; è consentita l’evidenziazione del nome in carattere grassetto sulle pagine bianche dell’elenco telefonico o su pubblicazioni similari al solo fine di agevolare la ricerca del nominativo.
Art. 6
E’ consentito predisporre opuscoli o altri stampati informativi da inviare a chi ne faccia richiesta; sugli stampati possono essere indicati i nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono, di fax e di telex, i dati generali, le indicazioni per raggiungere lo studio, gli indirizzi di posta elettronica, l’indirizzo del sito internet, le date di nascita e di formazione del professionista, l’albo di appartenenza, i dati fiscali, le lingue conosciute, gli articoli ed i libri pubblicati, l’attività didattica svolta, i titoli ed le onorificenze.
E’ consentito altresì pubblicare notizie sulla composizione dello studio, sul nome dei fondatori defunti, sul numero degli addetti, su eventuali studi collegati, sugli orari di apertura, sui rami prevalenti di attività.
Art. 7
E’ consentita la creazione di un sito internet a condizione che "home page" e le successive siano realizzate con caratteristiche di sobrietà.
i dati inseribili sono solo quelli specificati nell’art. 6.
E’ consentito inserire nel sito raccolte di dottrina e di giurisprudenza.
È’ consentito inserire "link" che facilitino l’accesso a siti di riviste giuridiche, raccolte di leggi e giurisprudenza, informazioni utili per l’attività professionale, uffici pubblici e simili,
Non è consentito inserire foto dello studio o dei componenti dello studio.
Non è consentita l’offerta di pareri in linea.
Non è consentito utilizzare richiami pubblicitari al sito ed alla posta.
Non è consentito inserire pubblicità.
Art. 8
L’avvocato non può autorizzare l’inserimento del proprio nominativo in pubblicazioni o stampati in genere, predisposti da terzi, il cui contenuto o le cui modalità di diffusione siano tali da comportare una sostanziale elusione del presente regolamento.
Art. 9
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione è dovere dell’avvocato ispirare la propria condotta a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste.
Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’interesse dello stesso, può fornire notizie – che non siano coperte dal segreto di indagine - agli organi di informazione e di stampa.
Non è consentito enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi, spendere il nome dei clienti, offrire servizi professionali o intrattenere con gli organi di informazione o di stampa atteggiamenti non consoni ai doveri di riservatezza, di decoro e di dignità.
Rubriche di pareri legali su quotidiani o periodici non devono essere strumentali all’accaparramento di clientela o alla pubblicizzazione, fuori dalle regole stabilite, del nominativo degli avvocati che rispondono ai quesiti posti dai lettori.
Art. 10
È vietata l’offerta di prestazioni professionali a terzi ed in genere ogni attività diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori di affari o comunque in modo non conforme alle regole di decoro e di dignità,
Non è consentito corrispondere a chicchessia un onorario o una provvigione o qualsiasi altro compenso per la presentazione di un cliente.
Non è consentito offrire omaggi o prestazioni a terzi o corrispondere o promettere vantaggi al fine di ottenere difese o incarichi.
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