Legge n. 60/2001 – Difesa d’ufficio
Il Consiglio,
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udita la relazione del presidente;
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richiamata la propria delibera del 22 febbraio 2001;
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preso atto che il preventivo presentato per l’attuazione della legge sulla difesa d’ufficio, pur prospettando l’installazione di un sistema rudimentale, imporrebbe l’esborso annuo che sarebbe di una somma superiore a lit. 55.000.000 anche se aderissero almeno 17 Ordini distrettuali;
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rilevato che tale somma non è prevista nel bilancio del Consiglio e che non sono allo stato reperibili risorse che possano essere utilizzate per l’effettuazione di un programma adeguato alle esigenze;
- osservato che appare in ogni caso imprescindibile che lo studio e l’utilizzazione di un sistema informatizzato sia preceduto da un’analisi della situazione sul territorio degli uffici richiedenti, analisi che può essere effettuata solo dalle Procure della Repubblica,
delibera
di continuare ad inviare le liste dei difensori d’ufficio all’Autorità Giudiziaria con le modalità sino ad oggi seguite;
invita
i Consigli degli Ordini del Distretto a prendere contatto con le rispettive Procure per concordare con le stesse di procedere alla designazione dei difensori d’ufficio con le procedure preesistenti.
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