Corte Costituzionale - pronuncia sulla necessità della preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada per l’attività di soccorso stradale e la rimozione dei veicoli
Con la sentenza numero 65, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Giudice di pace di Napoli in riferimento agli articoli 3, 13, 41 e 97 della Costituzione – dell’articolo 175, comma 12, del codice della strada, norma censurata «nella parte in cui subordina l’attività di soccorso stradale e la rimozione dei veicoli a preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada», sanzionando, di conseguenza, chi compia tale attività in difetto di autorizzazione.
In particolare, la Corte ha ritenuto inammissibile la questione quanto al parametro di cui all’articolo 13 della Costituzione (evocato dal giudice a quo sul presupposto che la norma limitasse la libertà di scelta del soggetto cui affidare il soccorso stradale), rammentando che vi è limitazione della libertà personale soltanto nei casi di costrizione a subire interventi di una qualche rilevanza sul proprio corpo, oppure in presenza di misure impositive di obblighi che hanno un effetto di «degradazione giuridica» dell’interessato, ma sempre a condizione che gli obblighi in questione risultino di tale intensità da poter essere equiparati a quell’assoggettamento della persona all’altrui potere, in cui si concreta la violazione della garanzia dell’habeas corpus.
Infondate, invece, sono state ritenute le censure di violazione degli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione, sollevate dal giudice rimettente sul presupposto che la norma sospettata di illegittimità costituzionale realizzasse «una limitazione sproporzionata e indeterminata alla libertà di iniziativa economica privata, affidando alla discrezionalità dell’ente proprietario della strada il potere di concedere o negare autorizzazioni, senza criteri oggettivi fissati dalla legge, e senza adeguate garanzie procedimentali», con ciò determinando «un’ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti economici privati, idonei e abilitati allo svolgimento dell’attività di soccorso stradale», con riflessi sugli stessi «principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione».
Ha affermato, per contro, la Corte che, nel caso di specie, «il potere di concedere o negare le autorizzazioni viene esercitato non sulla base di una discrezionalità assoluta, ma alla stregua di una serie di specifiche previsioni normative», implicanti, tra l’altro, la verifica che i mezzi nella disponibilità degli aspiranti all’esercizio del servizio di soccorso e rimozione di veicoli presentino «caratteristiche costruttive e funzionali» ben precise. Di conseguenza, la limitazione imposta alla libertà di iniziativa economica, derivante dalla norma censurata, è stata ritenuta rispondente ad uno scopo di utilità sociale, giacché essa, al pari di altre volte a garantire il sicuro svolgimento della circolazione dei veicoli, «persegue – seppure in via mediata – la finalità generale che è tipica delle disposizioni concernenti la sicurezza stradale», e cioè quella, «connessa alla strutturale pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l’incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione», sicché, rispondendo «a esigenze di sicurezza delle strade (e quindi alla sicurezza degli utenti: articolo 41, secondo comma, della Costituzione)», attiene alla «protezione di valori primari attinenti alla persona», il cui rispetto «è il limite insuperabile di ogni attività economica».
Roma, 30 aprile 2026
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