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03/06/2025 Condividi

Corte costituzionale - Ufficio comunicazione e stampa - 3/06/2025

Comunicato del 3 giugno 2025

ORDINAMENTO PENITENZIARIO: TROPPO BREVE IL TERMINE DI 24 ORE PER IL RECLAMO DEL DETENUTO CONTRO IL DINIEGO DI UN PERMESSO

Viola il diritto di difesa del detenuto il termine di ventiquattro ore attualmente a sua disposizione per proporre reclamo contro il provvedimento del giudice che gli abbia negato un permesso nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, o di altro evento familiare di particolare gravità.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza numero 78, depositata oggi, con la quale ha ritenuto fondata una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Sassari.

Nel caso oggetto del giudizio principale, il Magistrato di sorveglianza aveva respinto la richiesta di permesso avanzata da un detenuto per fare visita alla sorella, affetta da tumore. Il detenuto aveva proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza il giorno stesso in cui gli era stato notificato il provvedimento, riservandosi di formulare in seguito i motivi. Alcuni giorni più tardi il suo difensore aveva reiterato il reclamo, corredato dei motivi, dopo avere ottenuto copia della documentazione medica che il Magistrato aveva acquisito d’ufficio.

Il reclamo del difensore avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché presentato oltre il termine di ventiquattro ore dalla comunicazione del provvedimento, stabilito dall’articolo 30-bis della legge sull’ordinamento penitenziario. Tuttavia, il Tribunale di sorveglianza aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale ora decisa dalla Consulta, dubitando della compatibilità di un termine così breve con l’articolo 24 della Costituzione, che tutela il diritto di difesa.

Come anticipato, la Corte ha ritenuto fondata la questione, osservando che in sole ventiquattro ore il detenuto non è in grado né di ottenere l’assistenza tecnica di un difensore, né di procurarsi copia di tutti i documenti sui quali si basa il provvedimento impugnato, e la cui conoscenza è indispensabile per poter adeguatamente motivare il reclamo.

Così come era già accaduto in una sentenza precedente (la numero 113 del 2020) in relazione ai permessi premio, la Corte ha sostituito, per il detenuto, il termine di ventiquattro ore con quello di quindici giorni, già previsto in via generale per ogni reclamo contro le decisioni che riguardano il detenuto dall’articolo 35-bis dell’ordinamento penitenziario.

Resta ferma la possibilità per il legislatore di stabilire un diverso termine, purché idoneo ad assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa.

Roma, 3 giugno 2025

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