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02/03/2011 Condividi

Operatività Intra UE - nuove regole - autorizzazione preventiva Amministr. Finanziaria

Comunicazione importante del  Consigliere  Avv. Mauro Ferrando
Delegato al Tavolo tecnico permanente istituito tra la Direzione Regionale delle Entrate e gli Ordini Professionali

 

Cari Colleghi,

 

nella mia qualità di Delegato – dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova – al Tavolo tecnico permanente istituito tra la Direzione Regionale delle Entrate e gli Ordini Professionali, ritengo opportuno segnalarVi quanto segue.

 

Tanto, in ordine agli adempimenti che gravano anche sugli Avvocati che intendano effettuare operazioni intracomunitarie.

 

Infatti, il mero possesso del numero di partita IVA non abilita più, automaticamente, l’imprenditore o il lavoratore autonomo alla relativa operatività (intracomunitaria).

 

         Ed invero.

 

Operatività intracomunitaria: non è più automatica

 

         L’art. 27 del D.L. 31.05.2010, n. 78 (convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122, intervenuto ad integrare l’articolo 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in linea con le raccomandazioni espresse dalla Commissione europea), ha subordinato la possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie alla preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

 

I provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 2010/188376 e 2010/188381 del 29 dicembre 2010 hanno, poi, stabilito la disciplina di dettaglio, ossia le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie ad esito delle verifiche svolte dall’Agenzia, nonché i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA nella banca dati degli operatori che effettuano operazioni intracomunitarie (cd. VIES, Vat Information Exchange System).

 

* * *

 

Applicabilità delle nuove norme anche alle prestazioni di servizi

 

La nuova normativa, secondo il tenore letterale delle disposizioni, pareva riguardare soltanto gli acquisti e le cessioni di beni mobili materiali provenienti da o inviati in altri Paesi UE.

 

Tuttavia, la Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito del Forum organizzato da Italia Oggi in data 14 gennaio 2011, ha precisato che anche gli operatori che effettuano o intendono effettuare esclusivamente prestazioni di servizi di cui all’art. 7 ter D.P.R. 633/1972 (tra cui: la consulenza ed assistenza legale) in ambito comunitario (rectius: nei confronti di operatori economici stabiliti in un Paese UE) sono assoggettati, al pari di qualsiasi altro operatore IVA, agli obblighi previsti dalla nuova normativa.

 

* * *

 

Adempimenti condizionanti l’operatività intracomunitaria

dei professionisti

 

Nel dettaglio, ed in sintesi, la disciplina di recente introduzione prevede, quali modalità di presentazione dell’istanza di autorizzazione ad effettuare operazioni IntraUe da parte dell’Agenzia delle Entrate, a seconda che i soggetti:

 

  • siano già in attività e quindi titolari di partita IVA ante 31.05.2010
  • siano già in attività e quindi titolari di partita IVA post 31.05.2010
  • inizino l’attività.

 

Adempimenti dei soggetti già in attività al 31.05.2010

 

I soggetti già in possesso di partita IVA alla data del 31.05.2010 sono stati iscritti di diritto nell'archivio VIES.

        

Tuttavia, gli stessi potrebbero esserne stati successivamente esclusi alla data del 28.02.2011 (per verificare la propria posizione al riguardo, è consultabile l'"Archivio dei soggetti autorizzati a effettuare operazioni intracomunitarie").

 

Tanto, laddove detti soggetti non abbiano presentato modelli INTRA negli anni 2009 e 2010, ovvero, laddove pur avendoli presentati, non abbiano adempiuto agli obblighi dichiarativi ai fini IVA per il 2009.

 

In tal caso, per poter essere autorizzati ad effettuare operazioni IntraUE e rientrare, quindi, nell'archivio, tali soggetti dovranno presentare all'Agenzia delle Entrate la prescritta manifestazione di volontà (da presentare all’Agenzia delle Entrate a mani, o inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno) - ossia dichiarazione di voler porre in essere operazioni intracomunitarie di cui al titolo II capo II del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331 ovvero prestazioni di servizi di cui all’art. 7 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti di soggetti passivi di imposta comunitari – con indicazione dei relativi presunti importi.

 

Occorrerà, poi, attendere – per operare nel regime - i previsti 30 giorni di maturazione del silenzio assenso.

 

 

Adempimenti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività tra il 31.05.2010 ed il 28.02.2011

 

Anche questi soggetti sono in linea di principio iscritti di diritto nell'Archivio VIES.

 

Tuttavia, vi verranno confermati solo laddove risulti che abbiano dichiarato di effettuare operazioni IntraUE nei modelli di dichiarazione di inizio attività (mod. AA7 o mod. AA9, a seconda che si tratti di soggetti collettivi o persone fisiche) ovvero abbiano comunque posto in essere nel secondo semestre 2010operazioni intracomunitarie e adempiuto agli obblighi di presentazione dei relativi Modelli INTRA.

In caso contrario, per poter essere autorizzati ad effettuare operazioni IntraUE e rientrare quindi nell'archivio, dovranno presentare all'Agenzia delle Entrate la prescritta istanza, attendendo – per operare nel regime - i previsti 30 giorni di maturazione del silenzio assenso.

 

Adempimenti dei i soggetti che si accingono ad iniziare l’attività

 

Come è noto, i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono presentare la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA direttamente all'Agenzia delle entrate (ovvero: al Registro delle imprese mediante la Comunicazione Unica, se tenuti a tale adempimento).

 

Nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA deve essere espressa l'eventuale volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie[1]. In caso contrario, per poter essere autorizzati ad effettuare operazioni IntraUE e rientrare quindi nell'archivio, dovranno presentare all'Agenzia delle Entrate la prescritta istanza, attendendo – per operare nel regime - i previsti 30 giorni di maturazione del silenzio assenso.

        

* * *

 

         Stante la novità della questione, ed i dubbi interpretativi che la stessa ha posto, l’Agenzia delle Entrate si è riservata, nella citata circolare 4/E del 15 febbraio 2011, ulteriori chiarimenti sull’argomento, chiarimenti dei quali non mancherò di tenerVi aggiornati.

          Con i miei migliori saluti.

                                                                                               Mauro Ferrando

 

 

 

 

 




[1] Tale volontà viene espressa compilando l’apposito campo “Operazioni Intracomunitarie ” del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi); ovvero barrando la casella “C” del Quadro A del modello AA7 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta.

 

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