CASSA FORENSE - Mod.5 - Ritardato pagamento
A V V I S O
a tutti gli iscritti
CASSA di PREVIDENZA FORENSE – Mod. 5 - Ritardato pagamento
Sin dal giorno 30 luglio 2012 sono pervenute segnalazioni al Consiglio relative alla difficoltà di accesso al sito della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, con conseguente impossibilità di assicurare il pagamento dei contributi in scadenza alla data del 31 luglio 2012.
E' stato immediatamente contattato l'Ente che, pur non omettendo di evidenziare come sia il servizio di trasmissione dei modelli 5 e l'acquisizione dei relativi bollettini MAV, risultano attivati sin dal mese di giugno c.a., si è dichiarato materialmente impedito a scongiurare il sovraccarico collegato al pressoché contestuale tentativo di accesso da parte di migliaia di utenti.
Nel contempo Vi rammento che il nuovo Regolamento prevede:
Art. 7 - Ritardato versamento di contributi in autoliquidazione
1. Se l'obbligato esegue il pagamento dei contributi indicati nell'art. 6 del presente regolamento, entro 8 giorni dalla scadenza del termine previsto, si applicano soltanto gli interessi di cui all’art. 10.
2. Se l'obbligato esegue il pagamento dei contributi indicati nell'art. 6 del presente regolamento, dal nono al trentesimo giorno dalla scadenza del termine previsto, si applica, oltre agli interessi di cui all’art. 10, una sanzione pari al 4% dei contributi versati in ritardo, con un minimo, comunque, di € 30,00.
3. Se il pagamento viene eseguito tra il trentunesimo e il centocinquantesimo giorno successivo alla scadenza, compreso, si applica, oltre agli interessi di cui all’art. 10, una sanzione pari al 6% dei contributi versati in ritardo, con un minimo, comunque, di € 30,00.
4. Se il pagamento viene eseguito oltre il centocinquantesimo giorno successivo alla scadenza, si applica, oltre agli interessi di cui all’art. 10, una sanzione pari al 10% dei contributi versati in ritardo, con un minimo, comunque di € 30,00.
Art. 10 - Interessi per omessi o ritardati pagamenti
Per le inadempienze di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento sono inoltre dovuti, sui contributi non pagati tempestivamente, gli interessi di mora, nella misura annua del 2,75% ovvero quelli legali se superiori.
L'importo di interessi di mora che matureranno nell'ipotesi in cui il pagamento dovesse essere eseguito anche oltre la scadenza del 31 luglio, purché effettuato entro i successivi 8 giorni, risulta, pertanto, non eccessivamente oneroso.
Rimanendo a Vostra disposizione per ogni chiarimento, vi saluto cordialmente.
Il Presidente
Alessandro Vaccaro
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