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29/10/2021 Condividi

Tribunale di Genova - Sezione IV - Ufficio del giudice Tutelare - Amministrazioni di Sostegno - nuovo work flow

 

 

pubblicazione dal sito dell'U.R.P. del Tribunale di Genova  

https://www.ufficigiudiziarigenova.it/elenco_altre_news_31.aspx?id=40212

 

A decorerre dal 4° ottobre 2021   è stato modificato il il work flow attualmente in uso nella gestione dei procedimenti  di amministrazione di sostegno, come   illustrato in dettaglio nel verbale art. 47 quater O.G. allegato. (si allega l'ultima versione che reca  integrazioni)

In estrema sintesi la designazione di un Amministratore di Sostegno provvisorio ai sensi dell’art. 405 c. IV c.c., sarà riservata ai casi di indifferibilità ed effettiva urgenza di provvedere agli interessi della persona interessata, in presenza delle  situazioni tassativamente indicate,  che non consentono l’attesa del provvedimento ordinario di nomina dell’Amministratore di Sostegno:
1. casi di aggravamento improvviso e repentino delle condizioni di salute fisiche o psichiche che non consentano una dilazione della gestione degli interessi personali e patrimoniali della persona interessata;
2. assenza di una rete parentale di riferimento ovvero non idoneità o indisponibilità di parenti a prendersi cura della persona interessata;
3. necessità di dimissioni ospedaliere protette;
4. effettiva urgenza di compiere attività indispensabili per la cura della persona e/o per la conservazione del patrimonio della stessa.

Si è  valorizzata, peraltro,  la previsione di cui al'art. 405 comma 4° cod. civ. e, pertanto,  il giudice tutelare potrà  autorizzare, in attesa dell'udienza, il compimento di singoli specifici atti  con valenza amministrativa/contabile nei casi di seguito elencati :

1) necessità di presentare domanda di invalidità o per accedere a benefici economici e misure di sostegno della Regione e dello Stato, presentazione 730, ISEE,
2) necessità di effettuare atti notarili o di disporre in merito ad una successione in cui l’amministrato è chiamato
Nei casi elencati occorre produrre idonea documentazione.
La richiesta di vendita di immobili, salvo casi eccezionalissimi che il giudice valuterà di volta in volta, non può essere autorizzata, dovendosi attendere lo svolgimento dell’udienza.

Le udienze  saranno fissate entro 45  giorni circa dal deposito del ricorso. 

Nell'ottica della  semplificazione e della snellezza delle procedure,  sono altresì  previste modalità semplificate di comunicazione del decreto di fissazione udienza  agli aventi diritto. 

Per approfondimenti si rimanda alla scheda informativa e alla nuova modulistica.
 

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