Corte Costituzionale - processo civile: non è incostituzionale la mancata estensione del regolamento di competenza d’ufficio all’ipotesi di dichiarazione di incompetenza per valore
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 92, depositata oggi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 45 del codice di procedura civile, nell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, costituente diritto vivente, secondo cui il regolamento di competenza d’ufficio può essere richiesto nei casi di conflitto negativo di competenza per materia o per territorio inderogabile e non per valore.
Le questioni erano state sollevate dal Tribunale di Piacenza in riferimento agli articoli 3, 25, 97 e 111 della Costituzione, sul presupposto che la norma censurata, precludendo al giudice davanti al quale la causa sia stata riassunta - dopo che quello adito per primo si sia dichiarato incompetente per valore - di richiedere il regolamento d’ufficio, anche in caso di declinatoria pronunciata «dolosamente o con colpa grave», consentirebbe al giudice naturale di spogliarsi arbitrariamente della competenza a decidere cause non gradite attribuendola ad altro giudice con una statuizione insindacabile.
La Corte ha, anzitutto, ritenuto insussistente la lesione della garanzia del giudice naturale precostituito per legge sancita dall’articolo 25 della Costituzione, escludendo che la disposizione scrutinata attribuisca al giudice investito della controversia la possibilità di declinare arbitrariamente la competenza per valore, senza che la sua valutazione possa essere sottoposta a controllo.
Al riguardo la sentenza ha ribadito che, a fronte di una pronuncia dichiarativa della incompetenza ratione valoris, la preclusione, per il giudice della riassunzione, di chiedere il regolamento d’ufficio consegue pur sempre a un giudizio sulla competenza reso dal primo giudice in base a regole di diritto, giudizio che può essere sottoposto a revisione attraverso il regolamento di competenza a istanza di parte o, nel procedimento dinanzi al giudice di pace, mediante l’appello.
Il mancato esperimento di tali rimedi rende la pronuncia di incompetenza incontestabile, rimanendo ferma la individuazione del giudice competente in quello, indicato nel provvedimento declinatorio, davanti al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta.
La disposizione censurata - ha osservato la Corte richiamando la giurisprudenza di legittimità - rivela la preoccupazione del legislatore di assicurare l’osservanza del «minimo irrinunciabile» delle regole di riparto della competenza che attengono alla qualità della domanda, accettando, per converso, anche nell’ottica della ragionevole durata del processo, che una determinata controversia possa essere trattata da un giudice deputato a conoscerne altre di differente valore.
Per le medesime ragioni sono state escluse sia la possibile disparità di trattamento di casi identici, sia la lesione della garanzia del giusto processo sancita dall’art. 111, primo comma, della Costituzione, in quanto il consolidamento della competenza ratione valoris in capo al giudice indicato come competente non è frutto della volontà insindacabile del giudice dichiaratosi incompetente, ma deriva dalla mancata impugnazione della sua statuizione.
A sostegno della non fondatezza delle censure di violazione dell’articolo 97 della Costituzione, è stata, infine, richiamata la giurisprudenza costituzionale secondo cui tale parametro attiene esclusivamente all’ordinamento degli uffici giudiziari e al loro funzionamento sotto l’aspetto amministrativo, ed è, invece, estraneo all’esercizio della funzione giurisdizionale.
Roma, 28 maggio 2026
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