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29/05/2026 Condividi

Corte Costituzionale -coppie omosessuali e pensione di reversibilità

Con la sentenza numero 91, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di una coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero in caso di decesso dell’altro componente della coppia verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).

Le questioni erano state sollevate dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, in riferimento agli articoli 2 e 36 e 38, commi secondo e terzo, della Costituzione, nell’ambito di un giudizio in cui il superstite di una coppia legata da una relazione omoaffettiva, coniugata all’estero, aveva chiesto, dopo il decesso del partner, la condanna dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) a corrispondergli la pensione di reversibilità, che gli era stata negata perché il decesso del partner era intervenuto anteriormente all’entrata in vigore della legge numero 76 del 2016.

La Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza sul fondamento della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite (sentenza n. 6 del 1980), ha ribadito che non sussiste a livello costituzionale alcuna esigenza di equiparazione delle unioni omoaffettive al matrimonio (sentenza n. 138 del 2010, richiamata da ultimo dalle sentenze n. 148 e n. 66 del 2024). Nondimeno, dato atto delle peculiarità del caso di specie (ravvisate nella duplice circostanza che tanto il matrimonio all’estero quanto il decesso del coniuge assicurato erano avvenuti in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge numero 76 del 2016 e dunque anteriormente alla possibilità di attribuire gli effetti dell’unione civile al matrimonio contratto all’estero fra cittadini italiani dello stesso sesso), ha ritenuto che, in presenza di una scelta legislativa vòlta ormai a riconoscere ai matrimoni omosessuali contratti all’estero gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana e a parificare, ai fini dell’attribuzione della pensione ai superstiti, il coniuge e l’unito civilmente, l’esclusione dal trattamento pensionistico del partner superstite in caso di decesso dell’altro componente della coppia omosessuale verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge numero 76 del 2016, nonostante l’avvenuta formalizzazione del vincolo all’estero, determinasse una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di aventi titolo a pensione di reversibilità.

 

Roma, 28 maggio 2026

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