modifiche alla legge professionale - Tariffe - Pratica forense - Società tra Professionisti STP - conversione decreto "liberalizzazioni"
LEGGE + TESTO COORDINATO
DEL DECRETO CON CONVERSIONE
documento studio del C.N.F. - Consiglio Nazionale Forense
testo in vigore dal: 25-3-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita', e' convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Passera, Ministro dello sviluppo
economico e Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Severino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3110):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti), dal
Ministro per lo sviluppo economico (Passera) e dal Ministro delle
infrastrutture e trasporti (Passera) il 24 gennaio 2012.
Assegnato alla 10ª Commissione (Industria), in sede referente, il
26 gennaio 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª,
7ª, 8ª, 9ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 31
gennaio ed il 1° febbraio 2012.
Esaminato dalla 10ª Commissione, in sede referente, il 31
gennaio; 1, 2, 3,7, 8, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 27 e 28
febbraio 2012.
Esaminato in Aula il 21, 29 febbraio; 1° marzo 2012 ed approvato
l'8 marzo 2012.
Camera dei deputati (atto n. 5025):
Assegnato alle Commissioni VI (Finanze) e X (Industria) riunite,
in sede referente, il 5 marzo 2012 con pareri del Comitato per la
legislazione e delle Commissioni I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX,
XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, il 7,
8,13,14,15 e il 16 marzo 2012.
Esaminato in Aula il 13,19 20 e 21 marzo 2012 ed approvato il 22
marzo 2012.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1
Testo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2012), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'.». (12A03524) (GU n. 71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n.53)
( … )
Capo III
SERVIZI PROFESSIONALI
Art. 9
Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel
sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del
professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti
con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di
centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per
oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi
precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare
l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse
previdenziali professionali.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione
delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei
decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle
forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento
dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al
cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresi'
indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati
nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura
del compenso e' previamente resa nota al cliente con in preventivo di
massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita
indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo,
comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e'
riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i
primi sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione
del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al
comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni
regolamentate non puo' essere superiore a diciotto mesi; per i primi
sei mesi, il tirocinio puo' essere svolto, in presenza di un'apposita
convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in
concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea
di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe
convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli
ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche
amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le
quali resta confermata la normativa vigente.
7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: «regolamentate»
sono inserite le seguenti: «secondo i principi della riduzione e
dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono
attivita' similari»;
b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono
soppressi;
c) la lettera d) e' abrogata.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
Capo III
SERVIZI PROFESSIONALI
Art. 9 bis
Societa' tra professionisti
1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
societa' cooperative di professionisti sono costituite da un numero
di soci non inferiore a tre»;
b) al comma 4, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «In ogni caso il numero dei soci professionisti e la
partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere
tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o
decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce
causa di scioglimento della societa' e il consiglio dell'ordine o
collegio professionale presso il quale e' iscritta la societa'
procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la
societa' non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci
professionisti nel termine perentorio di sei mesi»;
c) al comma 4, dopo la lettera c), e' inserita la seguente:
«c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura
dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati
ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio
dell'attivita' professionale»;
d) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
socio professionista puo' opporre agli altri soci il segreto
concernente le attivita' professionali a lui affidate»;
e) al comma 9, le parole: «salvi i diversi modelli societari ed
associativi» sono sostituite dalle seguenti: «salve le associazioni
professionali, nonche' i diversi modelli societari».
Capo III
SERVIZI PROFESSIONALI
Art. 10
Estensione ai liberi professionisti della possibilita'
di partecipare al patrimonio dei confidi
1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione
si applica anche ai confidi costituiti tra liberi professionisti ai
sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni».
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