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28/03/2012 Condividi

Ordinamento professionale - modifiche importanti L. n.27/2012 conversione decreto "liberalizzazioni"

modifiche alla legge professionale  - Tariffe - Pratica forense - Società tra Professionisti  STP - conversione decreto "liberalizzazioni"

 

LEGGE  + TESTO COORDINATO

DEL DECRETO CON CONVERSIONE

documento studio  del  C.N.F. -  Consiglio Nazionale Forense

 

testo in vigore dal: 25-3-2012

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1

 

  1. Il decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,  recante  disposizioni

urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la

competitivita', e' convertito in legge con le modificazioni riportate

in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 24 marzo 2012

 

                             NAPOLITANO

 

                              Monti,  Presidente  del  Consiglio  dei

                              Ministri

 

                              Passera,   Ministro   dello    sviluppo

                              economico     e     Ministro      delle

                              infrastrutture e dei trasporti

 

Visto, il Guardasigilli: Severino

 

 

                         LAVORI PREPARATORI

 

Senato della Repubblica (atto n. 3110):

    Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti), dal

Ministro per lo sviluppo economico (Passera)  e  dal  Ministro  delle

infrastrutture e trasporti (Passera) il 24 gennaio 2012.

    Assegnato alla 10ª Commissione (Industria), in sede referente, il

26 gennaio 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª,  6ª,

7ª, 8ª, 9ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.

    Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali),  in  sede

consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 31

gennaio ed il 1° febbraio 2012.

    Esaminato  dalla  10ª  Commissione,  in  sede  referente,  il  31

gennaio; 1, 2, 3,7, 8, 14, 15, 16, 21,  22,  23,  24,  25,  27  e  28

febbraio 2012.

    Esaminato in Aula il 21, 29 febbraio; 1° marzo 2012 ed  approvato

l'8 marzo 2012.

Camera dei deputati (atto n. 5025):

    Assegnato alle Commissioni VI (Finanze) e X (Industria)  riunite,

in sede referente, il 5 marzo 2012 con pareri  del  Comitato  per  la

legislazione e delle Commissioni I, II, III, IV, V,  VII,  VIII,  IX,

XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali.

    Esaminato dalle Commissioni riunite, in  sede  referente,  il  7,

8,13,14,15 e il 16 marzo 2012.

    Esaminato in Aula il 13,19 20 e 21 marzo 2012 ed approvato il  22

marzo 2012.

 

 

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1

 

Testo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2012), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'.». (12A03524) (GU n. 71 del 24-3-2012  - Suppl. Ordinario n.53)

( … )

 Capo III
 
 SERVIZI PROFESSIONALI
 
 Art. 9

 

            Disposizioni sulle professioni regolamentate

 

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate  nel

sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al  comma  1,  nel  caso  di

liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il  compenso  del

professionista e' determinato con riferimento a  parametri  stabiliti

con decreto del  Ministro  vigilante,  da  adottare  nel  termine  di

centoventi giorni successivi alla data di  entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto. Entro lo  stesso  termine,

con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i  parametri  per

oneri  e  contribuzioni  alle  casse  professionali  e  agli  archivi

precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto  deve  salvaguardare

l'equilibrio  finanziario,  anche  di  lungo  periodo,  delle   casse

previdenziali professionali.

3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore  del  presente

decreto continuano ad  applicarsi,  limitatamente  alla  liquidazione

delle spese giudiziali, fino alla  data  di  entrata  in  vigore  dei

decreti ministeriali di cui al comma 2  e,  comunque,  non  oltre  il

centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge  di

conversione del presente decreto.

4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito,  nelle

forme  previste  dall'ordinamento,  al   momento   del   conferimento

dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere  noto  al

cliente il grado di complessita'  dell'incarico,  fornendo  tutte  le

informazioni utili circa  gli  oneri  ipotizzabili  dal  momento  del

conferimento fino alla  conclusione  dell'incarico  e  deve  altresi'

indicare i dati della polizza  assicurativa  per  i  danni  provocati

nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso  la  misura

del compenso e' previamente resa nota al cliente con in preventivo di

massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita

indicando  per  le  singole  prestazioni  tutte  le  voci  di  costo,

comprensive  di  spese,  oneri  e  contributi.  Al   tirocinante   e'

riconosciuto un rimborso spese  forfettariamente  concordato  dopo  i

primi sei mesi di tirocinio.

  5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione

del compenso del professionista, rinviano  alle  tariffe  di  cui  al

comma 1.

  6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle  professioni

regolamentate non puo' essere superiore a diciotto mesi; per i  primi

sei mesi, il tirocinio puo' essere svolto, in presenza di un'apposita

convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini  e

il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  in

concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea

di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.  Analoghe

convenzioni possono essere stipulate tra i consigli  nazionali  degli

ordini  e  il  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la

semplificazione per lo svolgimento  del  tirocinio  presso  pubbliche

amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le  disposizioni  del

presente comma non si applicano alle professioni  sanitarie,  per  le

quali resta confermata la normativa vigente.

  7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.

138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.

148, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: «regolamentate»

sono inserite le seguenti: «secondo  i  principi  della  riduzione  e

dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni  che  svolgono

attivita' similari»;

    b) alla lettera c), il  secondo,  terzo  e  quarto  periodo  sono

soppressi;

    c) la lettera d) e' abrogata.

  8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

 

Capo III
 
 SERVIZI PROFESSIONALI
 Art. 9 bis

 Societa' tra professionisti

 

  1. All'articolo 10 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le

societa' cooperative di professionisti sono costituite da  un  numero

di soci non inferiore a tre»;

    b) al comma 4, lettera b),  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente

periodo: «In ogni  caso  il  numero  dei  soci  professionisti  e  la

partecipazione al capitale sociale  dei  professionisti  deve  essere

tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o

decisioni dei soci; il venir  meno  di  tale  condizione  costituisce

causa di scioglimento della societa' e  il  consiglio  dell'ordine  o

collegio professionale  presso  il  quale  e'  iscritta  la  societa'

procede alla cancellazione  della  stessa  dall'albo,  salvo  che  la

societa' non abbia provveduto a ristabilire la  prevalenza  dei  soci

professionisti nel termine perentorio di sei mesi»;

    c) al comma 4, dopo la lettera c), e' inserita la seguente:

      «c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura

dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati

ai   clienti   dai   singoli   soci   professionisti   nell'esercizio

dell'attivita' professionale»;

    d) al comma 7, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Il

socio  professionista  puo'  opporre  agli  altri  soci  il   segreto

concernente le attivita' professionali a lui affidate»;

    e) al comma 9, le parole: «salvi i diversi modelli  societari  ed

associativi» sono sostituite dalle seguenti: «salve  le  associazioni

professionali, nonche' i diversi modelli societari».

      

 

Capo III
 
 SERVIZI PROFESSIONALI
 
 

Art. 10

 

       Estensione ai liberi professionisti della possibilita'

              di partecipare al patrimonio dei confidi

 

   1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre  2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,

n. 214, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione

si applica anche ai confidi costituiti tra liberi  professionisti  ai

sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive

modificazioni».

 

 

 

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