Seguici su Facebook Seguici su Telegram Seguici su Youtube Seguici tramite RSS
Logo
HOME / NEWS ED EVENTI
27/04/2026 Condividi

Corte Costituzionale - illegittime le disposizioni della regione Piemonte sul deflusso ecologico e sulla riduzione delle aree regionali protette

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 57, ha in primo luogo dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 2, della legge della Regione Piemonte numero 9 del 2025, che aveva introdotto nuove modalità di calcolo del deflusso ecologico, stabilendo che tale regime idrico non potesse «essere eccedente il 30 per cento della portata effettiva» presente nella sezione di derivazione di fiumi e torrenti.

La Corte ha rilevato che tale disposizione ha imposto una riduzione drastica e unilaterale dell’applicazione del deflusso ecologico, così consentendo un corrispondente aumento dei prelievi dai singoli corsi d’acqua.

Tale scelta del legislatore regionale, oltre a non essere preceduta da un adeguato monitoraggio, né supportata da alcun parametro tecnico-scientifico, si è discostata dai criteri stabiliti dalla legge statale e dal diritto europeo ai fini della conservazione del buono stato di salute dei corsi d’acqua. Pertanto, essa risulta suscettibile di mettere a repentaglio il perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale che il deflusso ecologico è volto a garantire.

In secondo luogo, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 50 della stessa legge della Regione Piemonte numero 9 del 2025, che aveva stabilito una nuova perimetrazione del Parco naturale del Monte Fenera e dell’area contigua della fascia fluviale del Po piemontese.

È stato ritenuto infatti che, in presenza del piano paesaggistico regionale, frutto dell’attività di pianificazione congiuntamente realizzata dallo Stato e dalla Regione, l’intervento del legislatore piemontese, volto a modificare unilateralmente la disciplina di due aree naturali regionali, mediante riduzione di alcune zone protette, si è posto in contrasto con le prescrizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio che, attraverso la partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti in materia, mirano a garantire l’effettiva ed uniforme tutela dell’ambiente, affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Roma, 27 aprile 2026

SEDE DEL CONSIGLIO Palazzo di Giustizia - Piazza Portoria, 1 - 16121 Genova | Tel 010.566217 - 010.566432 Fax 010.565300 segreteria@ordineavvocatigenova.it
PRIVACY POLICY | © ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA 2026 | DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ | OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
P.IVA 02080000991 / C.F. 80030990107 | COD. UNIVOCO: UFXAIK | ENTE SOGGETTO A SPLIT PAYMENT