Corte Costituzionale - illegittime le disposizioni della Regione Liguria sul finanziamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPAL)
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 56, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 26, comma 1, lettera a), della legge della Regione Liguria numero 20 del 2006, che aveva consentito, nell’esercizio finanziario 2023, di disporre il trasferimento di risorse del Fondo sanitario regionale per sostenere in via generale e indistinta lo svolgimento delle funzioni assegnate alla locale Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPAL).
Nel richiamare le considerazioni già svolte nella sentenza numero 1 del 2024 e nelle recenti sentenze numero 174 e 150 del 2025, la Corte ha ribadito che l’articolo 20 del decreto legislativo numero 118 del 2011 richiede alle regioni di garantire, nell’ambito del bilancio, un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del loro servizio sanitario. Ha, quindi, rilevato che la disposizione di legge della Regione Liguria oggetto di censura aveva consentito di assegnare risorse all’ARPAL in maniera indiscriminata, senza distinguere tra quelle sanitarie – e, al loro interno, quelle necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai Livelli essenziali di assistenza (LEA) – e quelle destinate a prestazioni dell’Agenzia di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale.
Dunque, le disposizioni della Regione Liguria censurate hanno violato l’articolo 20 del decreto legislativo numero 118 del 2011 e, per suo tramite, la competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato dall’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
Roma, 27 aprile 2026
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