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22/07/2026 Condividi

Corte Costituzionale - Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della norma che consente la partecipazione di soci non professionisti nelle società tra avvocati

Comunicato del 21 luglio 2026

SONO INAMMISSIBILI LE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA CHE CONSENTE LA PARTECIPAZIONE DI SOCI NON PROFESSIONISTI NELLE SOCIETÀ TRA AVVOCATI

 

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 138 depositata oggi, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio nazionale forense (CNF) in riferimento alla norma che consente la partecipazione nelle società tra avvocati (STA) di soci non professionisti, ossia soggetti non iscritti all’albo forense né ad altri albi professionali.

Il CNF ha dubitato della legittimità costituzionale dell’articolo 4‑bis dell’ordinamento forense (legge n. 247 del 2012) ritenendo che l’ammissione del socio di puro capitale (guidato dalla logica del profitto) in società esercenti la professione forense, per un verso, contrasti con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, perché indebolirebbe l’indipendenza dei soci avvocati – la quale è essenziale per l’esercizio del diritto di difesa e per il giusto processo – e, per altro verso, vulneri l’articolo 41 della Costituzione, determinando la distorsione della concorrenza tra professionisti, perché attenuerebbe i doveri deontologici per quelli operanti nelle STA.

La pronuncia ha giudicato insufficiente la motivazione del rimettente a sostegno della non manifesta infondatezza delle censure, perché il CNF non ha preso in alcuna considerazione – ritenendole in ogni caso irrilevanti – le norme dettate dai commi da 3 a 6 dell’articolo 4‑bis, che prevedono una serie di cautele (relative all’assetto societario e all’esercizio della professione da parte delle STA) volte a prevenire i rischi connessi all’ingresso del socio non professionista nella STA e, anzitutto, i condizionamenti dell’indipendenza del professionista e i conflitti di interesse.

Diversamente, secondo la Corte, una volta che il legislatore – secondo una scelta che ricade nella sua discrezionalità – abbia consentito l’ingresso di soci finanziatori/imprenditori nelle società esercenti le attività professionali regolamentate, in considerazione dei benefici che dal loro apporto derivano ai servizi resi, ciò che è imprescindibile è proprio una congrua normativa che limiti e regoli tale partecipazione per controbilanciare i rischi che da tale ingresso possono derivare nello svolgimento della professione. La sentenza rimarca che la necessità di apposite garanzie legislative si impone, a maggior ragione, per la professione forense per il rilievo costituzionale dell’attività dell’avvocato, la quale è necessario strumento per l’esercizio effettivo del diritto di difesa nonché elemento essenziale per lo svolgimento della funzione giurisdizionale.

Dunque, l’ordinanza avrebbe dovuto esaminare le condizioni attualmente previste dal censurato articolo 4-bis della legge numero 247 del 2012 e spiegare perché esse siano effettivamente, e in che misura, non adeguate a risolvere le problematiche che la presenza del socio non professionista porta con sé e, dunque, inidonee a superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale.

La Consulta conclude rilevando che il disegno di legge attualmente all’esame del Parlamento (A.S. n. 1917) va nel senso di sviluppare le garanzie già previste dal censurato articolo 4-bis della legge numero 247 del 2012 e osserva che il nucleo delle garanzie non potrà essere inferiore a quelle previste per le società tra professionisti, per il rammentato rilievo costituzionale dell’attività difensiva.

 

Roma, 21 luglio 2026

 

 

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