Seguici su Facebook Seguici su Telegram Seguici su Youtube Seguici tramite RSS
Logo
HOME / NEWS ED EVENTI
22/07/2026 Condividi

Corte Costituzionale - E’ incostituzionale la mancata previsione della possibilità per la persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione di ricusare il giudice dell’udienza di cui all’articolo 409, comma 2, del codice di procedura penale

Comunicato del 21 luglio 2026

È INCOSTITUZIONALE LA MANCATA PREVISIONE DELLA POSSIBILITÀ PER LA PERSONA OFFESA CHE HA PROPOSTO OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DI RICUSARE IL GIUDICE DELL’UDIENZA DI CUI ALL’ARTICOLO 409, COMMA 2, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

La Corte, con la sentenza numero 132 depositata oggi, ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’articolo 37 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente alla persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione di ricusare il giudice dell’udienza di cui all’articolo 409, comma 2, del codice di procedura penale.

La questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione in relazione agli articoli 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in riferimento all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo) a fronte di una dichiarazione di ricusazione effettuata dalla persona offesa che è stata ritenuta inammissibile dal giudice di secondo grado sulla base dell’interpretazione fornita dal diritto vivente, per il quale la persona offesa non è «parte processuale» e, di conseguenza, non può proporre richiesta di ricusazione.

La Corte costituzionale è pervenuta alla dichiarazione di incostituzionalità in considerazione del rafforzamento della fase antecedente il dibattimento e del crescente ruolo assunto nel processo dalla persona offesa. In particolare, ha rimarcato il ruolo di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero assunto dalla persona offesa; ruolo che consente anche l’opposizione alla richiesta di archiviazione, quale «meccanismo complementare» volto ad assicurare la completezza delle indagini.

In questo quadro – secondo la pronuncia – è incongruo che, da un lato, si attribuisca alla persona offesa il diritto a interloquire con il giudice sull’archiviazione e, dall’altro, si precluda alla medesima la facoltà di accertarne la terzietà e l’imparzialità. Viene rilevato, inoltre, che la possibilità di ricusare il giudice per le indagini preliminari costituisce una garanzia essenziale della terzietà dell’organo giudicante e, dunque, del corretto esercizio delle prerogative riconosciute alla persona offesa.

La Corte ha, quindi, affermato che la mancata previsione della legittimazione della persona offesa a ricusare il giudice viola il principio del giusto processo, che impone che “ogni processo” si svolga davanti a un giudice terzo e imparziale.

Roma, 21 luglio 2026

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma - Tel. 06.4698224/06.4698438

 

SEDE DEL CONSIGLIO Palazzo di Giustizia - Piazza Portoria, 1 - 16121 Genova | Tel 010.566217 - 010.566432 Fax 010.565300 segreteria@ordineavvocatigenova.it
PRIVACY POLICY | © ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA 2026 | DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ | OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
P.IVA 02080000991 / C.F. 80030990107 | COD. UNIVOCO: UFXAIK | ENTE SOGGETTO A SPLIT PAYMENT